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LEGGE REGIONALE 4 giugno 1970, n. 5

G.U.R.S. 4 giugno 1970, n. 27

Abrogazione di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 38/1975 e annotato al 18/3/1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1970 sono abrogate le seguenti norme di leggi regionali che hanno riflessi finanziari sul bilancio della Regione, per i settori di Amministrazione di seguito riportati:

Agricoltura e foreste

art. 4 della legge 24 febbraio 1951, n. 21;

legge 7 febbraio 1957, n. 15;

legge 10 febbraio 1958, n. 4; art. 7, secondo comma e art. 11 lett. b, della legge 10 aprile 1962, n. 15;

art. 3 della legge 11 gennaio 1963, n. 3 e articoli 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 1952, n. 39;

articoli 5 e 6, n. 3 della legge 29 ottobre 1964, n. 26.

Enti locali:

art. 1, lett. b, della legge 27 dicembre 1958, n. 28;

art. 25, lett. a, della legge 10 aprile 1962, n. 15.

Industria e commercio:

art. 3 della legge 10 febbraio 1951, n. 11;

legge 30 dicembre 1960, n. 52;

articoli 28 e 30, lett. b, della legge 10 aprile 1962, n. 15.

Lavori pubblici:

legge 21 luglio 1949, n. 36;

legge 14 giugno 1957, n. 32;

legge 24 giugno 1957, n. 37;

art. 6, lettere b, c, d, e, della legge 21 aprile 1953, n. 30.

Pubblica istruzione:

articoli 7 e 25, ultimo comma, della legge 15 luglio 1950, n. 63 e successive modifiche;

art. 7 della legge 17 aprile 1965, n. 9 sostituito con la legge 17 aprile 1965, n. 10.

Igiene e sanità:

art. 1, secondo comma, e art. 3 della legge 3 gennaio 1961, numero 1.

Turismo, comunicazioni e trasporti:

articoli 15 e 32 della legge 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche.

Art. 2

Le obbligazioni assunte entro il 31 dicembre 1969 ai termini delle suddette norme abrogate continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 3

I posti di professore di ruolo, di aiuto e di assistente nelle Università degli studi della Sicilia, per i quali, con leggi della Regione, è stata autorizzata la stipula di apposite convenzioni con le università interessate, sono soppressi a decorrere dalla data di scadenza delle convenzioni in atto vigenti e comunque non oltre l'anno accademico 1973-74. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 52/76, le disposizioni di cui all'articolo annotato, si applicano, per quanto concerne i posti di assistente alla cattedra di terapia medica-sistematica ed alla cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania, a decorrere dall'anno accademico 1976-1977.

Art. 4

I decreti legislativi del Presidente della Regione Siciliana 19 maggio 1953, n. 4 e 2 aprile 1954, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 19/74, le disposizioni di cui all'articolo annotato, relative alla abrogazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 maggio 1953, n. 4, non si applicano per l'anno accademico 1974-75.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 20/74, le disposizioni relative alla abrogazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 2 aprile 1954, n. 10, non si applicano per l'anno accademico 1973-74.

Art. 5

Le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20; 13 marzo 1959, n. 6; 31 maggio 1960, n. 19; 9 ottobre 1965, n. 28 sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973-1974. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 44/73, le disposizioni di cui all'articolo annotato, concernente abrogazioni di norme aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione, si applicano a decorrere dall'anno accademico 1974-75.

Art. 6

Le leggi regionali 9 dicembre 1949, n. 65; 3 aprile 1954, n. 8; 23 gennaio 1957, n. 5; 4 aprile 1960, n. 11 e 31 maggio 1960, n. 14, sono abrogate a decorrere dall'anno accademico 1973-1974.

Art. 7

(abrogato dall'art. 13 della L.R. 38/75)

Art. 8

Il personale di ruolo delle scuole professionali regionali e quello di cui all'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15, che non possa trovare adeguata utilizzazione presso le scuole medesime, viene impiegato, a decorrere dal 1 ottobre 1970, e nelle more della ristrutturazione della scuola professionale, presso l'Amministrazione centrale e periferica della Regione e presso uffici da questa dipendenti, nonchè, ove ne facciano richiesta, presso uffici periferici dell'Amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione.

L'utilizzazione del predetto personale sarà disposta con provvedimenti dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione, sentite le amministrazioni interessate.

Art. 9

Gli emolumenti spettanti al personale di cui al precedente articolo, nonchè i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, continueranno a gravare sul capitolo 17401 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1970 e, per gli esercizi finanziari successivi, sui capitoli corrispondenti della rubrica pubblica istruzione, e saranno corrisposti direttamente dall'Assessorato della pubblica istruzione, mediante aperture di credito in favore del consegnatario cassiere che provvederà ai pagamenti dietro dichiarazione di prestato servizio rilasciata dalle amministrazioni interessate.

Art. 10

Nessun compenso è dovuto ai dipendenti regionali che vengano chiamati a far parte di comitati, commissioni, consigli e collegi operanti nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione.

Nessun compenso è altresì dovuto ai dipendenti della Regione che vengano chiamati a far parte dei comitati, consigli, commissioni e collegi di enti regionali o di enti che godano di contributi a carico del bilancio della Regione o che siano sottoposti al controllo della stessa.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1970.

FASINO