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DECRETO PRESIDENZIALE 26 aprile 1949, n. 10

G.U.R.S. 4 maggio 1949, n. 20

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, riguardante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 22/1950 e annotato al 25/5/1950)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie;

Sulla proposta dell'Assessore per le Finanze, di concerto con l'Assessore per i Lavori Pubblici,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 1949;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, lì 26 aprile 1949.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio Controllo Atti del Governo. - Palermo, 3 maggio 1949 - Registro n. 1. - MAURO.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949 n. 2, concernente sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.

Art. 1

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P. 22/50)

Agli effetti delle agevolazioni previste dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, la costruzione si considera iniziata con l'effettivo inizio delle opere murarie, anche nelle fondazioni, e condotta a termine quando l'interessato ne faccia denuncia all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio di Igiene del Comune, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio delle Imposte di Consumo competenti, allegando apposita attestazione dell'impresa costruttrice, salvo il controllo di Ufficio;

Le denunzie debbono essere presentate in due esemplari, uno dei quali sarà restituito all'interessato con l'attestazione e la data dell'eseguita denunzia.

Art. 2

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P. 22/50)

Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge sono limitate ad una superficie pari al doppio di quella destinata ad essere coperta dalla progettata costruzione. Tale limite può essere superato se, per effetto dei regolamenti edilizi comunali o dei piani regolatori o di ricostruzione, debba essere coperta una quota della superficie inferiore alla metà.

Le agevolazioni si applicano anche agli atti di acquisto di diritti di superficie e di edifici da sopraelevare, limitatamente, in questo secondo caso, al valore dell'area soprastante agli edifici stessi.

Art. 3

Le agevolazioni previste dall'art. 2 della legge applicano ai casi di rivendita, prima del compimento delle opere di costruzione, di aree, di diritti di superficie od edifici da sopraelevare relativamente ai quali siano state applicate tali agevolazioni in occasione di precedente trasferimento.

In tali casi debbono essere recuperate le imposte normali dovute sul precedente atto.

Se siano state iniziate opere di costruzione, le agevolazioni si applicano escludendo il valore delle opere stesse.

Art. 4

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P. 22/50)

Gli atti sottoposti alle formalità di registrazione trascrizione ed iscrizione, ai sensi dell'art. 2 della legge, debbono contenere la dichiarazione che sono stati stipulati per i fini della legge stessa, ed essere corredati dall'attestazione dell'Autorità comunale competente, in carta libera, che il trasferimento concerne area edificabile, senza costruzioni iniziate anteriormente al 21 gennaio 1949, ovvero con edifici suscettibili di sopraelevazione od ampliamento.

Per gli atti stipulati dal 21 gennaio 1949 sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e registrati in termini utili, la dichiarazione ed i documenti prescritti dal precedente comma potranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 5

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P. 22/50)

Sugli atti di trasferimento saranno dovute le imposte normali, qualora l'area non sia effettivamente destinata alle opere contemplate nell'art. 1 della legge o queste non siano condotte a termine entro il 31 dicembre 1953.

Saranno dovute, in ogni caso, le imposte normali in proporzione al valore dell'area eccedente il doppio della superficie effettivamente coperta dalle costruzioni o il maggior limite previsto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 2.

Art. 6

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P. 22/50)

Ai fini del recupero delle imposte normali che saranno eventualmente dovute a norma del precedente articolo, gli uffici finanziari le annoteranno a campione, e gli interessati dovranno presentare all'ufficio del registro, competente, non oltre il 28 febbraio 1954, la dichiarazione di abitabilità dell'Edificio o parte di edificio costruita, ovvero indicare gli estremi della relativa domanda e presentare inoltre l'attestazione della competente Autorità comunale, in carta libera, che le costruzioni effettuate coprono l'area che ha beneficiato delle articolazioni almeno per la metà o per la minore aliquota eventualmente fissata nei regolamenti edilizi comunali o nei piani regolatori di ricostruzione. Dalla data di tale presentazione, o in mancanza dal 28 febbraio 1954, decorrerà il termine fissato dal decreto legislativo Presidenziale 21 gennaio 1947, n. 25, per l'accertamento del valore totale o parziale dell'area o del diritto di superficie trasferiti.

Art. 7

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50) (1)

La riduzione dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle opere edilizie contemplati dalla legge iniziate ed ultimate nei previsti termini, è subordinata alla presentazione di preventiva denunzia al competente ufficio delle imposte di consumo, ai sensi dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, ed in aggiunta, se del caso, alla denuncia prescritta dall'art. 9 del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 62.

La denuncia, per le opere iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potrà essere presentata entro 60 giorni da tale data, corredata dall'attestazione dell'impresa costruttrice, confermata dalla autorità comunale, che la costruzione ha avuto inizio dopo il 21 gennaio 1949.

Gli interessati che non presentino all'Ufficio delle imposte di consumo entro il 28 febbraio 1954, la dichiarazione di abitabilità o non indichino gli estremi della relativa domanda, saranno tenuti al pagamento integrale dell'imposta.

(1)

L'art. 7 è stato soppresso compreso il relativo numero e il successivo art. 8 è diventato "7" per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50; inoltre per effetto dell'art. 1, comma 1, lettere h) ed i) del D.P. 22/50 i successivi artt. 9, 10, 11 e 12 hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 8, 9, 10 e 11 .

Art. 8

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del D.P. 22/50) (1)

Per fruire dell'esenzione prevista dall'art. 9 della legge le opere dovranno essere denunciate al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dal loro inizio, ovvero, se iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, dalla data di questa.

Alla denuncia saranno allegate la licenza di costruzione e l'attestazione dell'impresa costruttrice, confermata dalla autorità comunale, che la costruzione è stata iniziata posteriormente al 21 gennaio 1949.

Nel termine di 60 giorni dalla ultimazione delle opere, gli interessati dovranno inoltre presentare allo stesso ufficio apposita domanda di esenzione, corredata dalla dichiarazione di abitabilità e dalla attestazione del competente Ufficio Tecnico Comunale, in carta libera, che le opere sono state eseguite in conformità al regolamento edilizio comunale ed ai piani regolatori o di ricostruzione eventualmente applicabili, ovvero contenente la indicazione degli estremi delle relative domande e delle denunce presentare all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio di Igiene del Comune a norma del precedente articolo 1).

L'inosservanza del termine fissato nel comma precedente determina la perdita dell'esenzione per il periodo trascorso anteriormente alla domanda.

(1)

L'art. 7 è stato soppresso compreso il relativo numero e il successivo art. 8 è diventato "7" per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50; inoltre per effetto dell'art. 1, comma 1, lettere h) ed i) del D.P. 22/50 i successivi artt. 9, 10, 11 e 12 hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 8, 9, 10 e 11 .

Art. 9

(1)

La successiva destinazione totale o parziale dell'edificio o parte di edificio di nuova costruzione ad usi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge determina per la sua effettiva durata, la perdita dell'esenzione dall'imposta sui fabbricati, limitatamente al reddito derivante dalla diversa destinazione.

(1)

L'art. 7 è stato soppresso compreso il relativo numero e il successivo art. 8 è diventato "7" per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50; inoltre per effetto dell'art. 1, comma 1, lettere h) ed i) del D.P. 22/50 i successivi artt. 9, 10, 11 e 12 hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 8, 9, 10 e 11 .

Art. 10

(1)

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati non esonera dall'obbligo di presentazione della dichiarazione del reddito.

(1)

L'art. 7 è stato soppresso compreso il relativo numero e il successivo art. 8 è diventato "7" per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50; inoltre per effetto dell'art. 1, comma 1, lettere h) ed i) del D.P. 22/50 i successivi artt. 9, 10, 11 e 12 hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 8, 9, 10 e 11 .

Art. 11

(1)

Gli uffici finanziari, con l'ausilio degli uffici tecnici erariali accertano e controllano la effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle agevolazioni, indipendentemente, dalle risultanze della documentazione prescritta dal presente decreto

RESTIVO

(1)

L'art. 7 è stato soppresso compreso il relativo numero e il successivo art. 8 è diventato "7" per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. g) del D.P. 22/50; inoltre per effetto dell'art. 1, comma 1, lettere h) ed i) del D.P. 22/50 i successivi artt. 9, 10, 11 e 12 hanno assunto la nuova numerazione, rispettivamente, di 8, 9, 10 e 11 .

Art. 12

Gli uffici finanziari, con l'ausilio degli uffici tecnici erariali accertano e controllano la effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la concessione delle agevolazioni, indipendentemente, dalle risultanze della documentazione prescritta dal presente decreto

RESTIVO