
LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1949, n. 2
G.U.R.S. 21 gennaio 1949, n. 3
Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie.
Testo annotato al 28/4/1954
Per la costruzione di edifici destinati ad abitazione civile o ad albergo, anche se comprendano ambienti a piano terreno destinati a negozio o ad altro uso, e per l'ampliamento o la sopraelevazione di edifici destinati agli stessi scopi, eseguiti da privati, società od enti pubblici - sempre che la costruzione sia iniziata e condotta a termine nel periodo decorrente dalla data in cui andrà in vigore la presente legge a tutto il 31 dicembre 1953 - sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti. (1)
Per effetto dell'art. 4 della L.R. 12/52, le agevolazioni tributarie previste dalla presente legge sono estese alle costruzioni eseguite con i contributi di cui alla citata L.R. 12/52.
Le imposte di registro e di trascrizione sugli atti di compra-vendita di aree ai fini di cui all'art. 1 sono dovute nella misura fissa.
E' parimenti dovuta nella misura fissa la tassa di iscrizione per le ipoteche a garenzia di prezzo insoluto costituite contestualmente all'atto di compravendita dell'area edificabile.
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
Alle stesse persone fisiche e giuridiche e per l'oggetto di cui all'art. 1 è concessa una riduzione nella misura del 50% del dazio comunale sui materiali da costruzione.
I fabbricati costruiti alle condizioni di cui all'art. 1 sono esenti dall'imposta relativa ed alle sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale, sempre che le relative opere siano state eseguite in conformità dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori. (1)
Vedi le disposizioni contenute nella L.R. 11/54: "Sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie".
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 della presente legge sono estese alle compra-vendite di appartamenti la cui costruzione sia stata eseguita entro il termine di cui all'art. 1 e rispondano ai requisiti di esecuzione e di abitabilità di cui all'articolo precedente, limitatamente al primo trasferimento sempre che questo avvenga entro un anno dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata dalla competente autorità comunale.
(dichiarato inefficace dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).
Su tutti gli atti che per le disposizioni della presente legge sono soggetti alle imposte ipotecarie in misura fissa, rimangono salvi gli emolumenti spettanti al conservatore del Registro immobiliare.
L'Assessore alle finanze è incaricato di emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento nel quale devono essere disciplinate anche le garanzie ed i controlli degli uffici finanziari e dei Comuni. (1)
Vedi Decr. Pres. 26/04/49, n. 10: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, riguardante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie".
Vedi Decr. Pres. 25/05/50, n. 22: "Modifiche al regolamento per la esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949 n. 2, riguardante sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie approvato con decreto del Presidente della Regione 26 aprile 1949, numero 10".
Vedi Decr. L.vo Pres. 18/04/51, n. 20: "Concessione di mutui alle cooperative edilizie fra dipendenti dell'Amministrazione regionale"