
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 3
G.U.R.S. 11 marzo 1949, n. 12
Autorizzazione della spesa di L. 100 milioni per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;
Ritenuta la necessità ed urgenza di un intervento per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici nel territorio della Regione;
Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e foreste, di concerto con quello per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 e 26 febbraio 1949;
Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione e per la finanza e patrimonio;
DECRETA
L'Assessore dell'Agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici.
Alla progettazione ed alla esecuzione degli abbeveratoi di cui al precedente articolo e relative opere accessorie provvede, per concessione della Regione, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.
La manutenzione degli abbeveratoi riattivati, completati o costruiti a norma del presente decreto, nonchè di quelli già costruiti a norma della legge 24 marzo 1942, n. 552, è a carico delle Amministrazioni comunali per territorio.
La costruzione degli abbeveratoi pubblici di cui al presente decreto e delle opere accessorie è a totale carico della Regione.
A tal fine sarà inscritta nel bilancio della Regione la somma complessiva di L. 100 milioni di cui L. 40 milioni nell'esercizio finanziario 1948-49, utilizzando una quota del fondo "iniziative" inscritto nella rubrica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio predetto e L. 60 milioni nell'esercizio 1949-50.
L'Assessore delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.