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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 5

G.U.R.S. 11 marzo 1949, n. 12

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'A.S.T.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3;

Su proposta dell'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 e 25 febbraio 1949;

Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo e per le finanze ed il patrimonio;

DECRETA

Art. 1

All'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

"Ove anche quest'ultimo esperimento sia riuscito infruttuoso, si procederà alla vendita del lotto a trattative private in base a prezzi inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3 che verranno stabiliti volta per volta dalla Commissione amministrativa su parere della Commissione tecnica".

Art. 2

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.

Art. 3

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 marzo 1949.

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