
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 4 marzo 1949, n. 5
G.U.R.S. 11 marzo 1949, n. 12
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, recante provvedimenti concernenti l'A.S.T.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza alla modifica dell'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3;
Su proposta dell'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 e 25 febbraio 1949;
Su conforme parere delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo e per le finanze ed il patrimonio;
DECRETA
All'art. 5 della legge regionale 22 marzo 1948, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"Ove anche quest'ultimo esperimento sia riuscito infruttuoso, si procederà alla vendita del lotto a trattative private in base a prezzi inferiori a quelli determinati ai sensi del precedente art. 3 che verranno stabiliti volta per volta dalla Commissione amministrativa su parere della Commissione tecnica".
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.