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DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1949, n. 6

G.U.R.S. 11 marzo 1949, n. 12

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 17 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, concernente l'istituzione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori;

Sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;

Sentita la Giunta regionale;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori, nel testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 febbraio 1949.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti del Governo - Palermo, l'11 marzo 1949 - Registro n. 1, foglio n. 55. MAURO.

Allegato

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1949, N. 1,

ISTITUTIVA DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI.

Capo I

Lavoratori ammessi a godere degli alloggi dell'Ente

Art. 1

Sono lavoratori manuali agli effetti dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, coloro che prestano abitualmente opera manuale subordinata con salario in denaro o in natura, anche se corrisposto sotto la forma di partecipazione agli utili.

Il salario medio è determinato per ogni provincia sulla base dei dati forniti dal competente ufficio provinciale del lavoro.

Le variazioni del salario medio, o gli aumenti di retribuzione conseguiti dai singoli lavoratori, concessionari di alloggi, non hanno effetto sulle assegnazioni già avvenute.

Capo II

Formazione del piano di massima

Art. 2

I comuni che aspirano alla costruzione nel loro territorio di alloggi per i lavoratori, debbono fare pervenire all'Ente, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e previa regolare deliberazione, una istanza nella quale sia specificato e documentato:

1) il numero dei lavoratori manuali residenti nel comune, secondo il registro anagrafico, appartenenti alle categorie considerate dalla legge e dal presente regolamento;

2) il fabbisogno di vani in relazione al numero dei lavoratori;

3) l'offerta del terreno edificabile di proprietà comunale o l'indicazione delle aree da espropriarsi a spese del comune, ai sensi dell'art. 4 della legge;

4) gli eventuali contributi offerti dal comune stesso o da enti pubblici o da privati;

5) se il comune abbia un ufficio tecnico, o se comunque possa provvedere alla progettazione ed alla direzione dei lavori e se sia in grado di provvedere direttamente alla gestione degli alloggi.

Art. 3

La facoltà, prevista nell'articolo precedente, può essere esercitata, altresì, dagli enti e dalle imprese dalle quali dipendano almeno cento lavoratori, di cui il trenta per cento rientri nelle categorie previste dalla legge. L'istanza deve essere accompagnata all'offerta dell'area.

I lavoratori dipendenti dall'Ente o dall'impresa hanno la preferenza nelle assegnazioni degli alloggi costruiti in base a tali offerte e contributi salvi sempre i requisiti stabiliti dall'art. 3 della legge e dall'art. 1 del regolamento, ed osservati, nella ripartizione fra loro, i criteri preferenziali dell'art. 15.

Art. 4

In base alle istanze ed alle offerte dei comuni e degli enti ed imprese; e previ gli opportuni accertamenti, l'Ente predispone il piano di massima che dev'essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

Il piano di massima riguarda le costruzioni da eseguirsi in tutta la Regione, entro limiti di tempo determinati.

Al piano di massima sono allegati i progetti approvati dall'ufficio tecnico dell'Ente.

Il piano approvato dalla Giunta Regionale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per gli effetti previsti dall'art. 4, ultimo comma della legge.

Art. 5

Con l'osservanza delle medesime norme, potranno essere predisposti successivamente ulteriori piani.

In tal caso il Presidente dell'Ente stabilisce il termine per la presentazione delle istanze previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 6

Dopo l'approvazione del piano di massima, i comuni inclusi nel piano provocano le procedure di occupazione di urgenza e di espropriazione, ai sensi dell'art. 4 della legge.

I Comuni, che non provvedano agli adempimenti richiesti nel termine fissato dal piano di massima, possono essere esclusi dal piano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Possono altresì essere esclusi dal piano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i comuni, gli enti o le imprese che, nei termini stabiliti dal piano di massima, non adempiano alle altre obbligazioni assunte verso l'Ente.

Art. 8

A seguito della pronuncia di esclusione, il Consiglio di Amministrazione potrà formare eventuali piani suppletivi, includendovi comuni, enti o imprese che abbiano presentato istanza nel termine stabilito dagli artt. 2 e 3 e che siano rimasti esclusi, in tutto o in parte, nella formazione del piano di massima.

Ai piani suppletivi si applicano le norme riguardanti il piano di massima.

Art. 9

In attesa della formazione del piano di massima il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nei limiti di un terzo dell'importo presuntivo della somma stanziata per l'anno in corso, può deliberare l'inizio delle costruzioni.

Le deliberazioni, con allegati i progetti tecnici, sono sottoposte alla approvazione della Giunta Regionale, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione, per gli effetti dell'art. 4 della legge.

I comuni, gli enti e le imprese, che non adempiano agli impegni assunti verso l'Ente, incorrono nelle sanzioni previste dagli articoli 6 e 7.

Capo III

Concessioni di alloggi in locazione

Art. 10

Gli alloggi costituiti dall'Ente sono gestiti dai comuni, o dagli istituti autonomi per le case popolari, in base ad apposite convenzioni.

L'Ente può eseguire ispezioni per accertale la regolarità della gestione, e, nel caso di grave irregolarità può provvedere a mezzo di propri commissari al compimento degli atti necessari nell'interesse dell'Ente.

Art. 11

Gli alloggi sono concessi ai lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 del presente regolamento, in base ad un disciplinare, di tipo unico, deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il disciplinare dovrà contenere le norme per l'uso dell'alloggio, per il pagamento e la rateazione del canone, per l'addebito delle riparazioni ordinarie e straordinarie, nonchè le norme relative alla decadenza dalla concessione. Dovrà essere sottoscritto dal concessionario, e, qualora questi sia analfabeta, da due testimoni, che certifichino che il concessionario ha preso cognizione degli obblighi assunti.

Art. 12

I canoni di concessione saranno stabiliti, per ogni comune, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, tenuto conto, per ciascun alloggio, della rispettiva quota di interessi sul capitale investito, della quota proporzionale per manutenzione e spese generali e di quella occorrente alla costituzione di un fondo di garanzia per le eventuali svalutazioni ed altri oneri imprevisti.

In ogni caso, ad eccezione di quelli della Regione, i contributi conferiti all'Ente a titolo gratuito con destinazione specifica alla costruzione di alloggi in un comune determinato, importano una proporzionale riduzione della quota di interessi.

A tal fine potranno essere predisposte speciali convenzioni.

Per le case costruite in località, tempi e a costi diversi, i canoni suddetti possono essere perequati qualora lo richiedano particolari circostanze.

Art. 13

I lavoratori, che aspirano ad ottenere un alloggio, debbono presentare domanda al sindaco del comune di residenza entro il giorno che sarà stabilito dal sindaco, mediante pubblico manifesto.

Le domande sono annotate in apposito registro secondo l'ordine di presentazione, e debbono essere corredate dello stato di famiglia, dei certificati dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 1, e del certificato penale del richiedente. Esse debbono altresì contenere, sotto la personale responsabilità del richiedente, la dichiarazione dell'attività lavorativa di questi svolta, con l'indicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze egli presta la sua opera, e del salario percepito. La qualità di disoccupato deve essere provata con certificato dell'ufficio competente. Alla domanda possono essere allegati i documenti che il richiedente potrà ritenere opportuni, al fine di ottenere la preferenza nell'assegnazione.

Il possesso dei requisiti di legge deve sussistere, tanto nel momento della presentazione .della domanda, quanto quello dell'assegnazione.

Art. 14

In ogni comune, ove esistano alloggi dell'Ente, il Presidente dell'Ente nomina una commissione per la assegnazione presieduta dal pretore, e composta da un membro designato dalla Giunta municipale, e da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.

Il Segretario comunale funziona da segretario della commissione.

La Commissione può assumere d'ufficio tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione sulle domande.

Delle deliberazioni della commissione si forma verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

Art. 15

Nell'assegnazione degli alloggi la commissione dovrà rispettare la seguente graduatoria:

a) mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro;

b) decorati al valor militare;

c) coloro che hanno maggior numero di familiari a carico;

accordando fra gli appartenenti a ciascuna delle suddette categorie la preferenza:

1) a coloro che si trovano in più disagiate condizioni economiche;

2) a coloro che, risiedendo da maggior tempo nel comune, siano privi di adeguata abitazione.

A parità di condizioni, fra gli appartenenti alla categoria c), sarà accordata la preferenza, nell'ordine seguente:

1) agli istituti di croce di guerra;

2) agli ex combattenti ed agli ex partigiani.

3) alle vedove ed agli orfani di guerra;

4) ai profughi d'Africa e della Venezia Giulia.

Le qualifiche che danno diritto a preferenza devono essere dimostrate con i documenti ufficiali prescritti dalle leggi dello Stato.

Non hanno diritto alla concessione coloro che per delitto non colposo abbiano riportato condanne superiori a tre mesi di reclusione.

Art. 16

Le assegnazioni deliberate dalla commissione, con l'indicazione dei titoli preferenziali sono pubblicate all'albo del comune per dieci giorni continui.

Nei cinque giorni successivi, i lavoratori, che hanno presentato domanda, possono proporre opposizione alla commissione pel il solo motivo di difetto di requisiti o di errore nella valutazione di titoli preferenziali. Le opposizioni debbono essere decise, con deliberazione succintamente motivata, entro i quindici giorni successivi. La deliberazione è comunicata dal segretario, per estratto, all'apponente in forma amministrativa.

Decise le opposizioni, la commissione forma l'elenco definitivo delle assegnazioni.

Art. 17

Le assegnazioni definitive deliberate dalla commissione sono sottoposte, nei cinque giorni successivi, al visto di approvazione del Presidente dell'Ente.

Nel caso di irregolarità nel procedimento delle assegnazioni, il Presidente dell'Ente, sospesa, ove lo creda, l'efficacia delle assegnazioni, propone al Presidente della Regione l'annullamento degli atti della commissione. Il Presidente della Regione provvede su parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa. In questo caso le assegnazioni sono fatte direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 18

Formato l'elenco definitivo degli assegnatari e reso esecutivo dal visto del Presidente dell'Ente, il segretario della commissione lo comunica nei tre giorni successivi al sindaco del comune e all'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che a quest'ultimo sia affidata la gestione degli alloggi; nello stesso termine, invita, per mezzo di avviso notificato dal messo comunale, il lavoratore assegnatario a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla notificazione, il disciplinare previsto dall'art. 11. Trascorso il suddetto termine, senza che l'assegnatario abbia sottoscritto il disciplinare, il segretario della commissione dovrà inviare al medesimo un secondo ed ultimo invito a presentarsi entro 5 giorni, decorrenti dall'avvenuta notifica, per sottoscrivere il disciplinare, con espressa comminatoria di decadenza dall'assegnazione.

La decadenza verrà dichiarata dal Presidente dell'Ente.

Nei dieci giorni successivi alla pronunzia della decadenza, gli alloggi rimasti disponibili sono assegnati con la procedura fissata dagli artt. 13 e seguenti fra i lavoratori le cui domande non hanno potuto trovare accoglimento.

Art. 19

Si decade dall'assegnazione dell'alloggio:

a) Per morosità nel pagamento del canone.

A tal fine, il Sindaco, o l'Istituto autonomo per le case popolari, dovranno inviare all'Ente l'elenco dei concessionari inadempienti, non oltre i 10 giorni dalla scadenza dei pagamenti.

b) Nel caso in cui il concessionario non occupi l'alloggio o lo subaffitti, in tutto o in parte, o ne faccia oggetto di speculazione.

c) Nel caso in cui il concessionario si serva dell'alloggio ad uso diverso di abitazione. E' ammesso tuttavia l'esercizio delle piccole industrie che si sogliono esercitare nell'ambito familiare senza detrimento per l'igiene e senza disturbo per i vicini.

d) Per grave inosservanza delle norme igieniche.

e) Per ragioni di moralità e di ordine pubblico.

f) Per condanna, per delitto non colposo, alla pena della reclusione per più di tre mesi.

I sindaci e gli istituti autonomi per le case popolari eserciteranno a tal fine l'opportuna sorveglianza, riferendo alla Presidenza dell'Ente, la quale potrà, a sua volta, disporre visite ispettive.

Art. 20

La decadenza prevista nell'articolo precedente è pronunziata dal Presidente dell'Ente, con provvedimento definitivo, da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale.

Nelle ipotesi previste alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente, la dichiarazione di decadenza è preceduta da diffida, da notificarsi all'interessato a mezzo del messo comunale.

L'ordinanza di decadenza si esegue in via amministrativa.

L'Ente potrà richiedere all'uopo l'intervento della forza pubblica.

Art. 21

Nel caso di decesso del lavoratore, in pendenza della concessione, la concessione stessa viene trasferita alla vedova non separata legalmente per sua colpa, ovvero ai figli minori che continuano a convivere nel medesimo alloggio.

La vedova decade dalla concessione nel caso di nuove nozze, a meno che non contragga matrimonio con un lavoratore ammesso ai benefici della legge, nel qual caso è confermata.

Gli orfani dei lavoratori decadono dalla concessione alla prima scadenza della concessione successiva al compimento della maggiore età, sempre che essi non appartengano alla categoria prevista nell'art. 3 della legge ed 1 del regolamento, nel qual caso la concessione viene trasferita al loro nome.

Art. 22

La concessione dell'alloggio in locazione è strettamente personale, e non è trasferibile con atti tra vivi o a causa di morte.

Il trasferimento, quando non dia luogo alle sanzioni di decadenza previste dall'art. 19, equivale a rinuncia.

Capo IV

Concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale

e riscatto di alloggi concessi in locazione

Art. 23

Nei comuni nei quali, in base agli accertamenti eseguiti, ed alle previsioni del piano di massima, sussistano condizioni idonee, uno o più immobili potranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione a concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale.

Il prezzo, da corrispondersi ratealmente in un periodo non superiore ai venticinque anni, è fissato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

I contributi comunque versati all'Ente a titolo gratuito con destinazione specifica alla costruzione di alloggi da rendersi ratealmente ai lavoratori previsti dall'art. 1, saranno detratti dal prezzo di vendita degli immobili stessi.

A tal fine, potranno essere predisposte speciali convenzioni.

Fino al totale pagamento del prezzo, la proprietà dell'alloggio rimane all'Ente.

Art. 24

L'Ente potrà concludere con enti pubblici e aziende private, istituti di credito o imprese di assicurazioni, speciali convenzioni, per la concessione di mutui, ai lavoratori stessi, allo scopo di facilitare l'acquisto dell'alloggio in proprietà, con garenzia reale accordata dall'Ente sugli alloggi.

Art. 25

La concessione degli alloggi con patto di futura vendita a pagamento rateale ha luogo col medesimo procedimento previsto per la concessione in locazione.

I lavoratori possono concorrere contemporaneamente alla concessione in locazione ed alla concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale, ma possono ottenere una sola concessione.

La concessione di alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale determina la decadenza della concessione in locazione precedentemente ottenuta.

Art. 26

La decadenza dalla concessione dell'alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale, si verifica nei casi previsti dall'art. 19. Alla dichiarazione relativa si applicano le norme dell'art. 20.

La decadenza dà diritto al rimborso della sola quota ammortizzata.

Art. 27

La concessione dell'alloggio con patto di futura vendita a pagamento rateale è strettamente personale e non cedibile.

La cessione equivale alla rinunzia.

Nel caso di morte del concessionario prima del completo pagamento, il diritto si trasmette agli eredi, con preferenza a quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge ed 1 del regolamento.

Gli eredi, che intendono subentrare nella concessione, debbono entro sei mesi dal decesso del concessionario, presentare domanda, corredata della denuncia di successione e dei documenti previsti dall'art. 13, al Presidente dell'Ente.

Sulla domanda va inteso il parere della commissione prevista dall'art. 14. La decisione del Presidente dell'Ente è definitiva.

Se nessuno degli eredi chiede di subentrale nella concessione, l'Ente provvede al rimborso a loro favore della quota ammortizzata.

Art. 28

Gli alloggi, destinati alla vendita rateale, che siano disponibili per decadenza o rinuncia, formano oggetto di nuova assegnazione.

Se essi non siano richiesti da alcuno, il Presidente dell'Ente può disporre che siano concessi in locazione.

La concessione in locazione è revocata, se, successivamente, sia presentata domanda di concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale. Tuttavia il titolare della concessione in locazione, che, nei trenta giorni successivi alla notificazione della revoca, dichiari di voler ottenere la concessione con patto di futura vendita a pagamento rateale, ha diritto alla preferenza.

In ogni caso, il concessionario colpito dalla revoca ai sensi del comma precedente, ha diritto alla preferenza nelle concessioni di nuovi alloggi.

Art. 29

I concessionari con patto di futura vendita a pagamento rateale possono riscattare la proprietà dell'alloggio dopo dieci anni mediante il versamento del prezzo - dedotta la quota ammortizzata - secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'apposito piano approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 30

Al momento del pagamento del prezzo di riscatto o dell'ultima rata, l'alloggio è trasferito in proprietà al lavoratore, e viene stipulato il relativo atto di vendita.

Qualora vi siano enti mutuanti, nell'atto di vendita debbono intervenire i rappresentanti di essi.

Art. 31

L'acquisto in proprietà degli alloggi concessi in locazione, può essere autorizzato soltanto nel caso in cui esso sia richiesto da tutti i concessionari degli alloggi del medesimo immobile.

Il prezzo e la relativa rateazione sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con l'applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 32

Gli atti di trasferimento, nel caso di riscatto ai sensi dell'art. 29, debbono contenere la clausola che, qualora il lavoratore intenda alienare a qualsiasi titolo l'alloggio, l'Ente possa esercitare il diritto di prelazione, mediante l'offerta del rimborso delle sole quote di ammortamento versate.

Il termine di efficacia della detta clausola sarà stabilito, nell'atto di trasferimento, in misura pari al tempo che sarebbe stato ancora necessario per il totale pagamento del prezzo, qualora non si fosse dato luogo al riscatto.

Art. 33

I regolamenti di condominio sono formati, secondo uno schema unico, dal Consiglio di Amministrazione, e sono accettati dai compratori, al momento della stipula dell'atto di trasferimento.

Nei regolamenti di condominio è stabilito il divieto di dare in locazione l'alloggio a persone diverse da quelle considerate dall'art. 3 della legge ed 1 del regolamento.

Le modificazioni dei regolamenti di condominio debbono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Gli enti che hanno la gestione degli immobili riferiranno all'Ente sulle eventuali infrazioni.

L'Ente potrà disporre visite ispettive.

Capo V

Del Consiglio di amministrazione dell'Ente

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

1) sulle proposte di modifica dello statuto;

2) sulle convenzioni con gli enti finanziatori, e sulle accettazioni di contributi a titolo gratuito, lasciti e donazioni;

3) sulla formazione dei piani di massima e sui progetti tecnici;

4) sugli schemi dei disciplinari per le concessioni in locazione e con patto di futura vendita a pagamento rateale;

5) sugli schemi di contratti di alienazione;

6) sui piani di ammortamento e sulla determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di vendita;

7) sui regolamenti di condominio;

8) sui bilanci e rendiconti;

9) sulla relazione annuale del Presidente dell'Ente al Presidente della Regione;

10) sulla assunzione e sul licenziamento del personale;

11) sulle convenzioni coi comuni e con gli Istituti autonomi per le case popolari, relative alla gestione degli immobili dell'Ente;

12) sulla emissione di obbligazioni e sui relativi piani di ammortamento, ai sensi dell'art. 11 della legge;

13) sulle liti attive e passive;

14) su tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, o che abbiano una particolare importanza per la vita dell'Ente;

15) sulle altre materie stabilite dal regolamento e dallo statuto.

I verbali originali sono inseriti in ordine cronologico in apposito registro, i cui fogli sono numerati e firmati, prima dell'uso, dal Presidente, e che viene tenuto a cura e sotto la responsabilità del segretario.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un comitato permanente. Le norme per il funzionamento di esso e per la durata in carica dei suoi membri, saranno stabilite dallo Statuto.

Art. 36

Le funzioni di Presidente Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia attribuire al Presidente, al Vice Presidente e agli altri membri del Consiglio gettoni di presenza e le eventuali indennità di trasferta.

Art. 37

Il Collegio dei sindaci ha le attribuzioni conferite ai sindaci dalle norme vigenti sulle società per azioni.

Capo VI

Dei contratti

Art. 38

I progetti tecnici sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposti al visto dell'Assessore dei lavori pubblici, il quale vi provvede previo esame del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

L'importo dei progetti deve comprendere anche una quota percentuale a favore dell'Ente per spese di progettazione, direzione e assistenza, non superiore al 2% sull'importo medesimo, al lordo degli eventuali ribassi d'asta. La misura di tale percentuale viene fissata, per ogni singolo progetto, dall'Assessore regionale ai lavori pubblici tenuto conto delle località nelle quali i lavori debbono eseguirsi, delle difficoltà di accesso, di collegamento ecc.

I contratti relativi alla esecuzione dei lavori sono stipulati in conformità delle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.

Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal capo dei servizi amministrativi.

Art. 39

Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa:

a) i progetti di contratti da stipularsi per pubblici incanti, di valore superiore a dieci milioni di lire;

b) i progetti di contratti da stipularsi a licitazione privata e per appalto concorso, di valore superiore a cinque milioni di lire;

c) i progetti di contratti da stipularsi a trattativa privata di valore superiore a due milioni.

Capo VII

Della vigilanza governativa

Art. 40

Il rendiconto annuale dell'Ente è trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'Assessore regionale dei lavori pubblici, che lo sottopone all'approvazione della Giunta. L'esercizio finanziario ha inizio col primo luglio di ogni anno ed ha termine col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 41

Il Presidente riferisce al Presidente della Regione sull'attività dell'Ente, e invia allo stesso una relazione annuale nella quale formulerà anche eventuali proposte di riforme legislative.

Art. 42

Il Presidente della Regione, su proposta rispettivamente degli Assessori dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro, potrà disporre ispezioni a mezzo di propri commissari, e chiedere al Consiglio di Amministrazione dati e chiarimenti relativi all'attività dell'Ente.

Il Presidente della Regione potrà altresì invitare il Consiglio di Amministrazione a deliberare su determinate materie riguardanti gli interessi dell'Ente o dell'Amministrazione regionale.

Lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione può essere disposto ai sensi dell'art. 15 della legge, nel caso di persistente violazione di legge, o per insufficiente funzionamento del Consiglio stesso, che ponga in pericolo gli interessi dell'Ente.

Il relativo provvedimento è adottato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale e sentito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Art. 43

I piani di massima, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale.

La Giunta, prima di concedere l'approvazione, può rinviare il piano al Consiglio di Amministrazione, motivando le ragioni del proprio dissenso, e suggerendo le opportune soluzioni.

Art. 44

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato competente, sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa, può annullare, d'ufficio o su denuncia in qualsiasi tempo, gli atti dell'Ente viziati di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.

Art. 45

Le deliberazioni relative alle modificazioni dello statuto, debbono essere approvate con decreto del Presidente della Regione, sentiti gli Assessori ai lavori pubblici, alle finanze ed al lavoro, ed udito il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Capo VIII

Disposizioni transitorie

Art. 46

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, entro il termine di tre mesi dalla sua costituzione, predisporrà il regolamento organico per il personale dell'Ente, tenendo conto delle effettive esigenze dei servizi.

Il regolamento sarà approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale e su parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Fino a quando non verrà approvato il regolamento organico, il personale di cui si avvarrà l'Ente per il suo funzionamento iniziale, dovrà considerarsi avventizio e i relativi rapporti saranno regolati, ad ogni effetto, dalla legge sull'impiego privato.

Art. 47

Il primo esercizio finanziario dell'Ente ha termine col 30 giugno 1950.

RESTIVO