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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58. @#

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1949, n. 1

G.U.R.S. 21 gennaio 1949, n. 3

Istituzione dell'Ente Siciliano per le case ai lavoratori.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1956 e annotato al 22/4/1968)

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REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

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Art. 1

E' istituito, con sede in Palermo, l'Ente Siciliano per le case ai Lavoratori, persona giuridica di diritto pubblico. (1)

(1)

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori , è autorizzato a procedere alla costruzione di alloggi che possano fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato, vedi al riguardo l'art. 1 della L.R. 52/50.

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Art. 2

(integrato dall'art. 1 della L.R. 53/50)

L'Ente ha lo scopo di provvedere alla costruzione nel territorio della Regione di alloggi a tipo popolare da assegnare a lavoratori in locazione o da destinare agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

L'Ente è autorizzato ad assumere l'incarico della costruzione di case per lavoratori che ad esso venga affidato dal Comitato di attuazione del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante l'erezione delle case stesse, ai sensi della legge nazionale 28 febbraio 1949, n. 43, e relative norme integrative complementari ed esecutive.

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Art. 3

I lavoratori ai quali gli alloggi possono essere assegnati sono i lavoratori manuali salariati che ne siano sprovvisti, a qualunque categoria appartengano e che - quando abbiano retribuzione a carattere continuativo - non percepiscano una paga superiore nella media giornaliera a quella del manuale nella zona, e non abbiano, nè in proprio nè tra le persone dei familiari conviventi, beni patrimoniali immobiliari il cui imponibile superi le L. 500.

Detti alloggi possono anche essere assegnati alle vedove non passate a nuove nozze ed agli orfani minori e non emancipati dei lavoratori di cui al comma precedente.

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Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 11/56)

Per le case da costruire, i Comuni devono cedere gratuitamente le aree di loro proprietà, per la estensione e nella ubicazione che dovranno concordare con l'E.S.C.A.L.

Ove il Comune non disponga di aree idonee e non abbia i mezzi finanziari per provvedere a proprie spese all'acquisto, previa attestazione del competente organo di controllo, l'E.S.C.A.L. provvede all'acquisto diretto dell'area, e nel caso che questo non sia possibile, promuove la espropriazione ai sensi della legge 25 giugno 1865,n. 2359, e successive modificazioni, aggiungendo la relativa spesa all'importo dei lavori da eseguire.

Per gli acquisti di aree di proprietà privata sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'E.S.C.A.L.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge sulle espropriazioni sopracitata.

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Art. 5

Gli alloggi sono composti di due o tre vani oltre gli accessori secondo progetti che devono rispettare le norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene ed i piani regolatori vigenti ed essere approvati dalle autorità comunali competenti per territorio.

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Art. 6

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente si avvale delle agevolazioni dallo Stato concesse con i decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, e di ogni altra provvidenza che sarà per essere disposta dallo Stato a favore dell'edilizia popolare e della ricostruzione.

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Art. 7

Nello svolgimento della sua attività l'Ente può richiedere, ove lo creda, l'opera di assistenza tecnico-amministrativa dei Comuni interessati e degli Istituti Autonomi per le case popolari competenti per territorio.

La gestione degli alloggi che, anche in caso di variazione per qualsiasi motivo della originaria concessione, sono assegnati a cura dell'Ente, è affidata, in base ad apposite convenzioni, agli Istituti autonomi per le case popolari o ai Comuni interessati.

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Art. 8

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di L. 50.000.000 conferito dalla Regione;

b) dagli eventuali conferimenti da parte di Enti pubblici e privati;

c) dai beni che, a qualsiasi titolo, pervengono all'Ente.

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Art. 9

In relazione alle finalità indicate all'articolo 2 è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000 da assegnarsi:

- per L. 3.000.000.000 nell'esercizio 1948-49;

- per L. 2.000.000.000 nell'esercizio 1949-50;

- per L. 1.000.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Detta somma è destinata a coprire, nella misura e secondo criteri da fissarsi dal Governo Regionale, la quota del concorso della Regione nel costo di costruzione non coperto da concorsi dello Stato o di altri contributi.

Ove l'Ente ne faccia richiesta, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con quello alle finanze, può autorizzare con suo decreto l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo per l'immediata attuazione dei programmi di lavoro, in attesa dei concorsi statali e degli altri mezzi provenienti dal definitivo finanziamento delle opere.

In tal caso l'erogazione avrà luogo per uguale importo di lavori debitamente accertati.

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Art. 10

Il Governo della Regione è autorizzato a dare garanzia per i mutui che l'Ente potrà contrarre, ai sensi e nei limiti dell'ultimo capoverso dell'art. 1. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, modificato dall'art. 1 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

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Art. 11

Sino alla misura massima del 50% dell'importo di lavori effettuati, e sempre che la residuale metà di tale importo sia già coperta da concorso dello Stato o di altri Enti, l'Ente ha facoltà di emettere, secondo norme da approvarsi con decreto dell'Assessore alle finanze, proprie obbligazioni fruttifere anche a premi, rimborsabili alla pari mediante sorteggio in conformità di appositi piani di ammortamento.

Tali obbligazioni sono garantite sussidiariamente dalla Regione e sono parificate a tutti gli effetti alle cartelle fondiarie.

Le obbligazioni stesse e gli eventuali premi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo, presente e futuro.

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Art. 12

Gli atti pubblici, anche riguardanti mutui, ed i contratti in genere dell'Ente sono registrati con la tassa fissa.

Sono inoltre godute dall'Ente le seguenti agevolazioni fiscali:

a) l'esenzione da ogni imposta e tassa ipotecaria anche per le riduzioni o cancellazioni;

b) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui contratti;

(la lettera c) e il comma che lo seguiva sono stati dichiarati inefficaci dall'Alta Corte per la Regione Siciliana con decisione del 16 gennaio 1949).

Gli immobili costruiti dall'Ente sono esenti da tributi fondiari e relative sovrimposte per la durata di anni 25 decorrenti dalla dichiarazione di abitabilità.

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Art. 13

L'Ente è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Presidente della Regione e così composto:

a) da un presidente e da un vice presidente;

b) da due ingegneri o architetti scelti su terne proposte dagli organi professionali;

c) da due componenti scelti su terne proposte dagli enti finanziatori;

d) da tre componenti in rappresentanza delle categorie dei lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, da scegliersi su terne proposte dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

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Art. 14

E' costituito presso l'Ente un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono nominati con decreto dell'Assessore Regionale alle finanze.

La designazione di uno dei sindaci effettivi e di uno dei supplenti è devoluta al Ministro dei lavori pubblici.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

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Art. 15

Il Governo della Regione vigila l'attività dell'Ente.

Ove dovessero ricorrere giustificati motivi il Presidente della Regione, sentiti gli Assessori ai lavori pubblici, alle finanze ed al lavoro, può sciogliere il Consiglio di amministrazione ed affidare l'amministrazione straordinaria ad un commissario.

Entro tre mesi da tale nomina il Consiglio di amministrazione dev'essere ricostituito.

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Art. 16

Il Governo della Regione, quando l'Ente avrà esaurito i compiti essenziali per i quali è stato istituito, predisporrà i provvedimenti legislativi per procedere allo scioglimento dell'Ente ed al trasferimento del relativo patrimonio alla Regione.

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Art. 17

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge e lo statuto dell'Ente. (1)

(1)

Decr. Pres. 20/02/49, n. 6: "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1 istitutiva dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori".

Decr. Pres. 31/05/49, n. 19: "Proroga del termine di cui all'art. 2 del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, approvato con Decreto Presidenziale 20 febbraio 1949, n. 6".

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Art. 18

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio le variazioni occorrenti all'attuazione della presente legge.

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Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 gennaio 1949.

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