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N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1950, n. 72

G.U.R.S. 7 ottobre 1950, n. 38

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero, con la seguente modificazione:

Aggiungere, dopo l'art. 3 il seguente:

"Art. 3-bis: Nei casi di partecipazione, ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 15 novembre 1949, n. 32, a fiere, mostre, esposizioni e mercati, che si svolgano all'estero, ai funzionari, inviati in missione per gli opportuni coordinamenti e controlli delle manifestazioni stesse, è dovuto, anzichè il trattamento di missione all'estero, previsto dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate.

La missione con relativo trattamento economico, di cui al comma precedente, è autorizzata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio".

N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 ottobre 1950.

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