
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1950, n. 25
G.U.R.S. 29 luglio 1950, n. 28
Concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al L.R. 72/1950 e annotato al 18/2/1986)
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52 e prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24;
Considerata l'urgente necessità di concedere contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero;
Sulla proposta dell'Assessore per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 1950;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria e il commercio;
DECRETA
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
Allo scopo di far conoscere e propagandare i prodotti dell'artigianato siciliano possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione degli artigiani a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
L'istanza per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, corredata dai relativi preventivi di spesa, è sottoposta alla approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità richieste dalla presente legge determina, con proprio decreto, tenuto conto dell'importanza delle attività programmate, e sentito il parere del Comitato consultivo per l'artigianato la misura del contributo e le modalità per il pagamento di esso.
E' in facoltà dell'Assessore per l'industria ed il commercio una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40 per cento del contributo, determinato ai sensi del precedente comma.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
(comma modificato dall'art. 3 della L.R. 33/54)
1. All'organizzazione dell'attività prevista dall'art. 1 può provvedere direttamente l'Assessore per l'industria ed il commercio.
2. ------------ (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 33/54, stante la inapplicabilità dell'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 con le successive modifiche.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
(introdotto dall'art. 1 della L.R. 72/50)
Nei casi di partecipazione, ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 15 novembre 1949,n. 32, a fiere, mostre, esposizioni e mercati, che si svolgano all'estero, ai funzionari, inviati in missione per gli opportuni coordinamenti e controlli delle manifestazioni stesse, è dovuto, anzichè il trattamento di missione all'estero, previsto dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate.
La missione con relativo trattamento economico, di cui al comma precedente, è autorizzata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, la spesa annua di 10 milioni.
La spesa a carico dell'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativo all'Assessorato dell'industria e del commercio.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24.
N.d.R. Il presente decreto, RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 72/50, è stato ABROGATO dall'art. 56 della L.R. 3/86.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo,19 giugno 1950.
RESTIVO