
N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.
LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1950, n. 72
G.U.R.S. 7 ottobre 1950, n. 38
Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia ed all'estero.
N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.
N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.
E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1950, n. 25, concernente concessione di contributi per l'organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano e per la partecipazione dell'artigianato siciliano a fiere, mostre e mercati in Italia e all'estero, con la seguente modificazione:
Aggiungere, dopo l'art. 3 il seguente:
"Art. 3-bis: Nei casi di partecipazione, ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 15 novembre 1949, n. 32, a fiere, mostre, esposizioni e mercati, che si svolgano all'estero, ai funzionari, inviati in missione per gli opportuni coordinamenti e controlli delle manifestazioni stesse, è dovuto, anzichè il trattamento di missione all'estero, previsto dalle vigenti disposizioni, il pagamento delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate.
La missione con relativo trattamento economico, di cui al comma precedente, è autorizzata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio".
N.d.R. Per effetto dell'art. 56 della L.R. 3/86 è stato ABROGATO il D.L.P. 19/06/50, n. 25, per cui la presente legge di ratifica diviene inefficace.