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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1950, n. 35

G.U.R.S. 12 giugno 1950, n. 21

Centri sperimentali per l'industria.

Testo annotato al 31/5/1960

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta regionale, possono essere istituiti, anche presso Istituti universitari, nel territorio della Regione, Centri sperimentali per l'incremento delle attività industriali, che interessano particolarmente la Sicilia. (1) (2)

(1)

Vedi Decr. L.vo Pres. 31/10/52, n. 26: "Emendamenti aggiuntivi alla legge 3 giugno 1950, n. 35, concernente i Centri sperimentali per l'industria", ratificato dalla L.R. 18/53.

(2)

Con la L.R. 17/60 è stato istituito in Ragusa il Centro sperimentale per l'industria del latte e dei derivati del latte, con sede presso la Camera di commercio della predetta provincia; successivamente per effetto dell'art. 22 della L.R. 2/63, detto centro è stato assorbito dall'ente minerario siciliano, con la devoluzione del patrimonio e del personale del Centro all'EMS.

Art. 2

I Centri istituiti ai sensi dell'art. 1, sono dotati di personalità giuridica ed hanno, in relazione alle attività dei settori industriali per i quali sono istituiti, i seguenti compiti:

a) eseguire ricerche, studi, esperimenti nonchè analisi e prove;

b) fornire pareri e consulenze;

c) eseguire analisi di controllo con tutte le forme e garanzie di legge;

d) installare impianti dimostrativi;

e) promuovere e divulgare studi relativi all'incremento ed alle selezioni dei prodotti industriali e svolgere qualsiasi altra attività di propulsione nel campo dell'industria, anche attraverso corsi di specializzazione.

Art. 3

Lo statuto dei Centri sperimentali, previsti dall'art. 1, è sottoposto all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Art. 4

Le spese necessarie per il primo impianto dei centri sperimentali, previsti dall'art. 1 che saranno istituiti nel territorio della Regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono a carico del bilancio della Regione.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 120.000.000 ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere da quello 1949-50.

Art. 5

Alle spese per il funzionamento dei Centri sperimentali concorrono la Regione e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6

La Regione concorre alle spese di funzionamento di ciascun Centro con un contributo ordinario annuo non superiore alla metà dell'importo delle spese stesse, salvo che particolari circostanze rendano opportuno contribuire in misura superiore.

Il contributo è determinato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio di concerto con l'Assessore per le finanze, in base ai bilanci di previsione dei singoli Centri e non può in ogni caso superare la somma annua di lire 6.000.000.

Il pagamento del contributo è effettuato a rate trimestrali anticipate.

Lo statuto dei Centri sperimentali deve indicare la misura del concorso alle spese di funzionamento, cui si obbligano le Camere di commercio, industria ed agricoltura. La approvazione dello statuto previsto dall'art. 3, non può essere accordata ove non siano esibite all'Assessore per la industria ed il commercio le regolari deliberazioni delle Camere di commercio, da cui risultino gli stanziamenti continuativi nei propri bilanci per l'ammontare dei contributi che ciascuna di esse ha assunto a proprio carico.

Art. 7

Oltre al contributo ordinario, e nei limiti dello stanziamento di cui al successivo art. 9 l'Assessore per l'industria ed il commercio, ove ricorrano particolari circostanze, può autorizzare, di concerto con l'Assessore per le finanze, l'erogazione di contributi straordinari.

Art. 8

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, nei limiti dello stanziamento di cui alla presente legge, contributi agli Istituti universitari competenti per eseguire ricerche, studi, esperimenti ed analisi e per fornire pareri e consulenze relativamente a quei settori dell'industria regionale, il cui sviluppo non è tale da consigliare l'istituzione di un apposito Centro sperimentale.

Art. 9

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio 1949-50.

Art. 10

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, in dipendenza delle disposizioni della presente legge, le necessarie variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria ed il commercio per l'esercizio in corso.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950.

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