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LEGGE REGIONALE 31 maggio 1960, n. 17

G.U.R.S. 4 giugno 1960, n. 22

Istituzione di un Centro sperimentale per l'industria del latte e derivati.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche, è istituito un Centro sperimentale per l'industria del latte e dei derivati del latte con sede in Ragusa presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 2

Per provvedere alle spese di impianto del Centro sperimentale di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa fino a lire otto milioni.

Al contributo ordinario annuo della Regione per le spese di funzionamento del Centro sarà provveduto con le disponibilità di cui all'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 35, e successive modifiche, eventualmente incrementate con la legge del bilancio.

Art. 3

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge, utilizzando lo stanziamento del cap. 38 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 maggio 1960.

MAJORANA della NICCHIARA