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LEGGE REGIONALE 1° giugno 1950, n. 34

G.U.R.S. 3 giugno 1950, n. 20

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1948, numero 114, recepito con decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

I termini di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, recepito con decreto legislativo Presidenziale 26 giugno 1948, n. 14, sono prorogati, nel territorio della Regione Siciliana, di due anni a decorrere dalla data di scadenza.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° giugno 1950.

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