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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1948, n. 14

G.U.R.S. 6 agosto 1948, n. 32

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO dalla L.R. 17/49.

Testo annotato all'1/6/1950

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Viste le leggi della Regione 1° luglio 1947, n. 1, e 25 giugno 1948, n. 21;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di estendere al territorio della Regione Siciliana il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 26 giugno 1948;

Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli Assessori per le finanze e gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, dalla data della loro entrata in vigore, si applicano nel territorio della Regione Siciliana. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 34/50, i termini di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, recepito dal presente, sono prorogati, nel territorio della Regione Siciliana, di due anni a decorrere dalla data di scadenza.

Art. 2

Le funzioni amministrative ed esecutive previste dal predetto decreto legislativo sono esercitate nel territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 dello Statuto per la Regione Siciliana, approvato con regio decreto 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea legislativa per la ratifica a termine e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge della Regione 1° luglio 1947, n. 1, e dell'art. 3 della legge della Regione 25 giugno 1948, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1948.

ALESSI