
LEGGE REGIONALE 20 marzo 1950, n. 28
G.U.R.S. 31 marzo 1950, n. 12
Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette.
Aggio per gli esattori.
Dall'anno 1950 cessano di avere efficacia le norme relative alla integrazione di aggio a favore degli agenti della riscossione delle imposte dirette previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, e dai provvedimenti successivi.
Dallo stesso anno è abolita l'addizionale d'aggio, di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo e successivi provvedimenti.
Aggio per l'anno 1950.
Per l'anno 1950 la percentuale dell'aggio di riscossione per ogni lira di carico spettante agli esattori delle imposte dirette, e data dal quoziente tra l'ammontare del provento assicurato per ciascuna esattoria dai coefficienti di integrazione fissa come già applicati, ed il carico al netto di aggio e di addizionale complessivo affidato in riscossione nell'anno 1949, comprese le rate dei ruoli suppletivi scadenti in detto anno.
Il suddetto quoziente, moltiplicato per cento, costituisce l'aggio da tariffare sui ruoli per il 1950 e non potrà in nessun caso:
a) essere superiore all'aggio contrattuale maggiorato del sessanta per cento;
b) essere inferiore all'aggio contrattuale;
c) superare il dieci per cento.
Riscossione da effettuare con l'aggio contrattuale.
Sui carichi appresso indicati si applica in ogni caso solo l'aggio contrattuale con esclusione dell'eventuale maggiorazione, di cui all'articolo precedente:
1) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio;
2) imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;
3) imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio degli enti;
4) profitti di regime;
5) contributi unificati in agricoltura;
6) contributi consorziali e di bonifica;
7) entrate patrimoniali dei Comuni;
8) proventi di servizi pubblici delle aziende municipalizzate;
9) riscossioni che implicano semplice movimento di capitale e servizi di cassa;
10) canoni di appalto di imposte di consumo;
11) carichi sui quali l'aggio spettante all'esattore è per legge dovuto dallo Stato o dalla Regione.
Facoltà agli esattori
di chiedere la rescissione del contratto.
Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso.
I contratti cesseranno di avere vigore a decorrere dalla scadenza del bimestre in corso alla data del decreto che dichiara la rescissione.
La relativa domanda dovrà essere presentata all'Assessorato delle finanze per la Regione Siciliana entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento di ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.
Esattorie in delegazione governativa.
Per le esattorie attualmente in delegazione governativa e per quelle per le quali dovesse procedersi alla nomina di un delegato, l'Assessore per le finanze ha la facoltà di determinare l'aggio, caso per caso, anche prescindendo dalle condizioni di cui all'art. 2 della presente legge, ad eccezione di quanto stabilito dalla lettera c).
Sostituzione del secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recepito con decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, ratificato con legge regionale 30 novembre 1949, n. 55.
Il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 771, recepito con decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1948, n. 43, ratificato con legge regionale 30 novembre 1949, n. 55, è sostituito dal seguente:
"L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte e sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore, oppure che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente".
Modificazione dell'art. 26
della legge 16 giugno 1939, n. 942.
L'art. 90 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, sostituito dall'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, modificato dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, e dall'art. 9 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587, e sostituito dal seguente:
"L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto al rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'Ufficio delle imposte o all'ente interessato, non oltre il dodicesimo mese da quello di scadenza dell'ultima rata.
Allorchè il prezzo dell'immobile è soggetto alla graduatoria, giusta l'art. 56, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di mesi quattro dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.
Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di quattro mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.
L'Ufficio delle imposte o l'ente interessato provvede per le quote regolarmente documentate alla liquidazione del rimborso sia per inesigibilità, sia per devoluzione e rinvia le altre all'Intendente di finanza per il giudizio, dando avviso all'esattore.
Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda non sia stato provveduto giusta il precedente comma, l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari al settanta per cento dell'ammontare del credito, che sarà revocato appena esaminata la domanda, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.
In casi speciali l'Assessorato può consentire la concessione dello sgravio provvisorio in misura percentuale superiore. Può altresì concederlo nella misura che riterrà opportuno anche dopo gli adempimenti dell'Ufficio delle imposte e dell'ente interessato in attesa della decisione dell'Intendente di finanza.
Contro le decisioni dell'Intendente di finanza è ammesso il reclamo all'Assessorato delle finanze nel termine di sei mesi dalla notifica della decisione stessa.
Contro il provvedimento definitivo dell'Assessorato è ammesso soltanto il ricorso sia in caso di inesigibilità, che in caso di devoluzione, alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
La procedura stabilita dal presente articolo quanto alle decisioni dell'Intendente di finanza e dell'Assessorato, si applica anche per le domande di rimborso o di discarico prodotte agli enti interessati per qualsiasi tributo o contributo dato in carico agli esattori con le norme e con la procedura privilegiata delle imposte dirette".
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Modifica all'art. 4 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3024.
L'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3024, è modificato come appresso:
"Sono ritenuti validi, a tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dall'esattore, sotto la propria responsabilità, sino alla concorrenza di lire diecimila, su quietanza di persona diversa dalla ditta intestata nell'elenco, previo ritiro, mediante rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale della imposta cui lo sgravio si riferisce".