
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
LEGGE REGIONALE 20 marzo 1950, n. 30
G.U.R.S. 31 marzo 1950, n. 12
Disciplina della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Testo annotato al 3/7/2000
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e di idrocarburi gassosi sono regolate dalla presente legge.
Le disposizioni, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, nonchè le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia mineraria, continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge. (1)
La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano ad essere disciplinate dalla presente, integrata dalle disposizioni dalla L.R. 54/56, in quanto compatibili; si veda in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta.
Vedi, altresì, le disposizioni contenute nella L.R. 2/63.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Il permesso di ricerca è rilasciato con decreto dell'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, e, per le zone interessanti la difesa, sentito anche il parere dell'Amministrazione militare.
Il permesso non può accordarsi per una durata superiore a tre anni.
Il permissionario ha diritto a rinunziare a tutte o a parte delle aree concesse durante il periodo del permesso, restando obbligato al pagamento del diritto annuo per il solo anno in corso.
Il permissionario ha altresì il diritto a due successive proroghe, da concedersi con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, ciascuna di tre anni, se ha eseguito la parte del programma relativo al triennio decorso ed ha adempiuto agli altri obblighi derivanti dal permesso.
Peraltro l'area compresa nel permesso iniziale è automaticamente ridotta del 20% alla scadenza del primo triennio e di un altro 20% alla scadenza del secondo triennio.
La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal permissionario deducendosi le aree che fossero state da lui prima volontariamente rinunciate.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore ai 100.000 ettari.
Nel caso di più permessi di ricerca intestati ad una stessa ditta, l'area complessiva non può essere superiore al limite di cui al comma precedente.
La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quinto rispetto alla sua lunghezza massima.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di ricerca si debbono alligare:
a) una planimetria della zona per cui è richiesto il permesso, in quadruplice esemplare ed a scala non inferiore ad 1: 25.000;
b) una relazione tecnica sulla zona richiesta nel permesso e sull'esito degli studi preliminari eseguiti su di essa;
c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di esplorazione meccanica che si intendono eseguire.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Il decreto col quale è accordato il permesso di ricerca di cui all'art. 2, è soggetto a registrazione, a cura e spese di colui che ha ottenuto il permesso stesso, specifica gli obblighi particolari cui il permissionario è tenuto ed in ispecie quelli di:
a) iniziare i lavori di esplorazione meccanica entro un termine non superiore a due anni, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione, ed iniziare i lavori di perforazione in profondità entro l'anno successivo;
b) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonchè degli eventuali rilievi geologici e di prospezione geofisica;
c) conservare, a disposizione dell'Ufficio minerario, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisarne il sito e la profondità di prelievo;
d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione delle miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie e i dati che venissero richiesti;
e) dare svolgimento al programma dei lavori, cui il decreto fa riferimento;
f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che, in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel disciplinare relativo, venissero impartite dall'Autorità mineraria, al fine di una adeguata e regolare esecuzione delle ricerche;
g) corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 100 per ogni ettaro della superficie, cui il permesso si riferisce;
h) astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.
Il permesso di ricerca non può essere ceduto senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
Ogni trasferimento è soggetto al diritto fisso di L. 50.000.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.
L'Assessore per l'industria ed il commercio ha facoltà di stabilire nel permesso le condizioni della concessione con proprio decreto, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e l'Assessore per le finanze.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Il permissionario che abbia adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso di ricerca, ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi, che egli abbia scoperto entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca o scoprisse, nelle ulteriori ricerche relative allo stesso permesso, come pure i giacimenti che scoprisse durante la concessione, entro il perimetro della concessione stessa.
La domanda di concessione deve essere presentata a pena di decadenza entro un termine che sarà stabilito nel permesso di ricerca.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
La concessione non può avere una durata inferiore ai 20 anni nè superiore ai trenta, ed è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.
Fra gli obblighi, cui il concessionario è tenuto, da indicarsi nel decreto di concessione, sono compresi i seguenti:
a) informare ogni sei mesi l'Ufficio minerario dell'andamento dei lavori in corso sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ulteriori ricerche nell'ambito della concessione, e dei risultati ottenuti;
b) ottemperare alle disposizioni di legge e alle prescrizioni che, in conformità a quanto eventualmente stabilito nel permesso e nel relativo disciplinare, venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di una razionale e completa utilizzazione dei giacimenti, di idrocarburi nel perimetro della concessione;
c) pagare alla Regione il diritto annuo anticipato di L. 500 per ogni ettaro della superficie compresa nell'area della concessione;
d) corrispondere alla Regione un canone annuo in natura, od anche in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti, di cui all'art. 18 lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Speciali obblighi sono posti ove la concessione venga accordata soltanto per la coltivazione di idrocarburi gassosi.
Il decreto al quale sono uniti la planimetria ed il verbale di delimitazione della concessione, è registrato con la tassa fissa di L. 1.000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e trascritto all'Ufficio delle ipoteche a cura e spese del concessionario.
Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, la concessione può, alla scadenza del termine stabilito per la sua durata, essere prorogato, sempre che il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivantigli dalla concessione avuta.
Per la registrazione, pubblicazione e trascrizione del decreto di proroga valgono le norme di cui al quarto comma del presente articolo. (1)
In ordine alla istituzione ed alla destinazione del fondo previsto dalla L.R. 18/58, vedi le disposizioni contenute nella legge medesima.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
La specie e la misura del canone di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, quando non siano state determinate nel permesso di ricerca e nel relativo disciplinare, sono determinate nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore per le finanze. Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in natura, le percentuali del prodotto grezzo da corrispondere sono fissate in funzione della produzione netta annuale del giacimento. Esse percentuali sono fissate entro i limiti minimo e massimo del 4 e del 20 per cento.
Nel caso in cui il canone debba essere corrisposto in denaro, la misura di esso è fissata ragguagliandola alla quantità del prodotto di cui al comma precedente, e al valore medio del prodotto stesso durante i singoli anni.
La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio minerario, a cura del quale è notificata al concessionario.
Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di giorni 30 dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore per la industria ed il commercio, il quale decide, sentito il Consiglio regionale delle miniere. (1)
In ordine alla istituzione ed alla destinazione del fondo previsto dalla L.R. 18/58, vedi le disposizioni contenute nella legge medesima.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Il permissionario e il concessionario sono tenuti ad eseguire le opere che siano necessarie ad evitare danni all'agricoltura.
Le opere predette sono disposte dall'Assessorato dell'industria e del commercio, sentito l'Ispettorato agrario compartimentale competente.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
L'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può, con proprio decreto, dichiarare, previa contestazione dei motivi da farsi al concessionario almeno sessanta giorni prima, la decadenza dal permesso, dal diritto alla concessione o dalla concessione nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del diritto annuo o dal canone rispettivamente previsto nell'art. 5, lettera g) e nell'art. 7 lettere c) e d);
b) decorso infruttuoso del termine di cui all'art. 6 secondo comma;
c) rispettivamente inadempienza agli obblighi, di cui all'art. 5, lettera a), e sospensione della coltivazione del giacimento protratto per oltre sei mesi;
d) trasferimento a terzi del permesso o della concessione senza il consenso della pubblica amministrazione;
e) ogni altra inadempienza agli obblighi, rispettivamente previsti negli artt. 5 e 7, di gravità adeguata alla sanzione della decadenza.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Qualora dall'esercizio della concessione derivi pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può adottare i provvedimenti atti a contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione.
L'Assessore per l'industria ed il commercio può anche accordare a favore del concessionario che sopporti diminuzione del proprio diritto, una indennità, ponendola a carico del concessionario che da tale diminuzione trae un vantaggio.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Per la costruzione e l'esercizio delle condotte, destinate al trasporto dei prodotti dal luogo di estrazione a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle concessioni di idrocarburi, nonchè quelli vigenti in materia di concessione mineraria.
La costruzione e l'esercizio della condotta possono formare oggetto della stessa concessione, di cui all'ultimo comma dell'art. 5, o costituire oggetto di concessione a se stante.
La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti al cui servizio è destinata la condotta.
Essa può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso, il concessionario dei giacimenti, per il trasporto dei prodotti estratti, ha diritto di servirsi della condotta nei limiti della disponibilità della portata e alle condizioni che saranno stabilite con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale della miniere salve le diverse pattuizioni fra le parti.
Il canone da corrispondere alla Regione è determinato nello stesso decreto di concessione, sentiti l'Assessore per le finanze e il Consiglio regionale delle miniere.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
L'indennità per la servitù derivante dalla costruzione e dall'esercizio delle condotte è commisurata alla diminuzione di valore che la servitù determina a carico del fondo.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Le opere occorrenti sia all'esercizio della concessione che alla costruzione ed all'esercizio delle condotte sono dichiarate di pubblica utilità con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.
Le opere predette possono essere dichiarate indifferibili ed urgenti nelle forme stabilite dal comma precedente.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolate sino alla loro scadenza dalle leggi precedenti.
Con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, i permessi di ricerca in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, su richiesta dei permissionari, e con decorrenza da fissarsi d'accordo con l'Amministrazione, essere dichiarati efficaci anche agli effetti della presente legge, sotto le seguenti condizioni:
a) che il periodo trascorso dalla data in cui il permesso è stato per la prima volta accordato, sia considerato agli effetti del secondo comma dell'art. 2 per la parte di esso da determinarsi nel nuovo permesso;
b) che l'area oggetto di ogni singolo permesso e l'area complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 3;
c) che venga fissato il nuovo disciplinare e vengano imposti gli obblighi previsti dalla presente legge per i permessi di ricerca.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.
L'Assessore per l'industria ed il commercio può inserire nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione un'apposita clausola compromissoria, per la quale le controversie aventi per oggetto i casi di decadenza previsti dall'art. 10, siano decise da un Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.