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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1958, n. 18

G.U.R.S. 26 luglio 1958, n. 44

Istituzione di un fondo pari al 25% dei canoni dovuti dai concessionari di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi da destinare nei Comuni e nelle Provincie regionali nel cui territorio ricadono i giacimenti stessi.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 1

Per ogni concessione di giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi è istituito un fondo pari al 25% del provento dei canoni dovuti ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, per il primo triennio di coltivazione.

Tale norma si applica anche alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 2

Tali fondi sono destinati, nei Comuni e nelle Provincie regionali nel cui territorio ricadono i giacimenti, all'attuazione di provvidenze e di opere straordinarie a carattere prevalentemente sociale ed igienico-sanitario nonchè di propulsione e sviluppo industriale con particolare riguardo alla istituzione ed alla attrezzatura di zone industriali.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 3

Le provvidenze previste nell'art. 1 hanno carattere additivo rispetto a quelle da attuarsi in base agli stanziamenti ordinari e straordinari di qualsiasi natura.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 4

Il Presidente della Regione determina annualmente, con proprio decreto, sulla base di piani predisposti rispettivamente dai Comuni e dalle Amministrazioni provinciali interessati, le modalità per la utilizzazione della aliquota di cui all'art. 1 della presente legge, nonchè la natura delle opere e dei servizi da attuare, specificandone singolarmente la entità.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 5

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad effettuare, nel bilancio della Regione, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 46, comma 1, della L.R. 14/2000.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 luglio 1958.

LA LOGGIA