
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1950, n. 18
G.U.R.S. 14 marzo 1950, n. 11
Ordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
N.d.R. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L.R. 9/2013 il patrimonio, le funzioni ed i compiti attribuiti all'Azienda regionale delle foreste demaniali e al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali dalla presente legge, sono trasferiti al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/1997)
I decreti legislativi Presidenziali 21 settembre 1949, n. 23 e 15 dicembre 1949, n. 31, sono sostituiti dal seguente testo coordinato.
L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, con personalità giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto negli articoli seguenti.
L'Azienda è alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle finanze.
Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale è tenuta a rimborsare l'importo delle retribuzioni e degli assegni del personale forestale che sarà addetto ai servizi della Azienda.
(modificato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 6/97)
L'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana ha i seguenti compiti:
a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo ed ampliandolo;
b) favorire le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle zone boschive;
c) perseguire le proprie attività istituzionali anche attraverso l'acquisto e la gestione, compresa la forma partecipativa, di società a capitale pubblico operanti nel settore forestale, previa autorizzazione legislativa della Regione Siciliana. (1)
L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per scopo l'incremento della silvicoltura.
L'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana è autorizzata a rilevare, senza oneri per l'azienda medesima, le quote sociali della SICILFOR s.r.l. detenute dal Ministero del tesoro; si veda in proposito l'art. 49, comma 2, della L.R. 6/97.
Fanno parte del patrimonio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana:
a) i boschi, i terreni, i fabbricati e gli impianti esistenti in Sicilia e già facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali;
b) gli eventuali fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda, provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera a);
c) i crediti, i redditi ed interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda di Stato delle foreste demaniali alla data di applicazione del decreto legislativo 21 settembre 1949, n. 23, e provenienti dalla gestione dei beni di cui alla lettera a);
d) i beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.
Sono organi dell'Azienda:
a) il Consiglio di amministrazione; (2)
b) il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana.
Questo articolo deve intendersi superato dall'art. 8 della L.R. 88/75, nel testo modificato dall'art. 1 della L.R. 87/83.
Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell'Azienda delle foreste demaniali, si veda al riguardo l'art. 98 della L.R. 2/2002.
Il Consiglio di amministrazione è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.
Esso è composto di sette membri da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste e cioè:
a) dal direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana;
b) da quattro funzionari della pubblica amministrazione designati rispettivamente: uno dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste; uno dall'Assessore alle finanze; uno dall'Assessore ai lavori pubblici ed uno dal capo dell'Avvocatura dello Stato, distretto di Palermo;
c) da due cittadini scelti dall'Assessore per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di affari con l'Azienda.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Disimpegna le mansioni di segretario del Consiglio un funzionario del Corpo forestale, da nominarsi con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste.
Questo articolo deve intendersi superato dall'art. 9 della L.R. 88/75, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 87/83.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dalle leggi o dai regolamenti in materia forestale;
b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
c) riferisce alla fine di ciascun esercizio finanziario, sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso proponendo i programmi di azione e l'ordine cronologico di svolgimento dell'esercizio successivo.
Direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana è il capo dei servizi forestali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Il direttore:
a) dirige i servizi tecnici e amministrativi dell'Azienda, attuando gli scopi della medesima, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) ha la rappresentanza giuridica dell'Ente.
Il direttore dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana ha inoltre facoltà di delegare qualcuna delle sue attribuzioni ad un ispettore forestale addetto al servizio forestale della Regione Siciliana.
Questo articolo deve intendersi superato dall'art. 12 della L.R. 88/75.
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal primo luglio al trenta giugno dell'anno successivo.
Il bilancio di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione dell'Assemblea regionale, in allegato al bilancio della Regione Siciliana.
Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.
A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:
a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale della Regione Siciliana;
b) le indennità che l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste deve corrispondere per i lavori di sistemazione idraulico-forestali ai proprietari dei terreni acquistati e espropriati dall'Azienda;
c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati a conto corrente fruttifero dall'Azienda di Stato delle foreste demaniali presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse della Regione Siciliana;
d) i redditi di eventuali dotazioni e lasciti;
e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale autorizzati a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda;
f) i proventi di cui al successivo art. 15.
Fanno carico al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate.
Fino a quando non sarà diversamente provveduto, il servizio di cassa dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana sarà regolato, in quanto applicabili, dalle norme contenute nello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, mediante l'apertura di un conto corrente fruttifero, nel quale saranno contabilizzate tutte le entrate e le spese dell'Azienda, presso l'Istituto di credito a cui, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1949, n. 10, sarà affidato il servizio di tesoreria della Azienda.
Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana può ricorrere - per anticipazioni o mutui - oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
Le relative autorizzazioni sono concesse, caso per caso, con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze.
Fino a quando non sarà diversamente provveduto, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni delle foreste demaniali della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale personale potrà, peraltro, essere sostituito con altro di gruppo o categoria corrispondente ed integrato con personale avventizio in misura non superiore alla metà di quello di ruolo adibito nell'Azienda.
Le funzioni contabili centrali dell'Azienda sono di competenza della Ragioneria regionale.
Essa può valersi dell'opera dell'Economato generale della Regione Siciliana e di altri organi statali.
Nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorità giudiziaria, i Collegi arbitrali e le Giurisdizioni speciali è rappresentata o difesa dall'Avvocatura dello Stato.
La Sezione della Corte dei conti per la Regione Siciliana vigila sulla riscossione delle entrate ed esegue il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda.
Il provento delle oblazioni e delle pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrata dell'Azienda.
Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato restano in vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello delle finanze, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la Giunta regionale, saranno approvati lo statuto ed il regolamento per il funzionamento dell'Azienda e le altre norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.