
N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
LEGGE REGIONALE 11 marzo 1950, n. 21
G.U.R.S. 14 marzo 1950, n. 11
Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.
N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia con le seguenti modifiche:
- sostituire il secondo comma dell'art. 2 con il seguente:
"Qualora gli acquirenti siano Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario od Enti che svolgono attività inerenti all'agricoltura, il contributo previsto dall'art. 1, non può superare il 20% del prezzo di acquisto. Se trattasi di lavoratori della terra riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative od in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino un'impresa agricola, il contributo può essere elevato fino al 40%".
- sostituire l'art. 3 con il seguente:
"Per un periodo di cinque anni a partire dalla data della concessione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, il proprietario non può cedere nè vendere le macchine acquistate senza il preventivo assenso dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, nè comunque distoglierle dal previsto impiego.
In nessun caso le macchine ed i pezzi di ricambio acquistati con i benefici previsti dal presente decreto legislativo, possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione, se non previa restituzione dell'ammontare del contributo percepito.
I contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo, possono essere concessi soltanto se il richiedente si obbliga, con adeguate garanzie, di osservare le norme di cui al comma precedente ed, in caso di inosservanza, di restituire l'ammontare integrale dei contributi stessi".
N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.