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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 5 giugno 1949, n. 14

G.U.R.S. 18 giugno 1949, n. 27

Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.

N.d.R. Il presente è stato ratificato con modifiche dalla L.R. 21/50 e per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86, lo stesso non è più applicabile a partire dal 29/3/1986.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 38/1957 e annotato al 25/3/1986)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con la legge regionale del 21 aprile 1949, n. 16;

Ritenuta la necessità di incrementare la meccanizzazione agricola nel territorio della Regione;

Sulla proposta dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 29 marzo 1949 e del 28 maggio 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e per l'alimentazione;

DECRETA

Art. 1

L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato, fino al 30 giugno 1951, a concedere a cooperative o associazioni di cooperative agricole, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e a privati conduttori di aziende agricole, nonchè gestori per conto terzi, i quali, dopo la pubblicazione del presente decreto, acquistano trattrici agricole, aratri per aratura meccanica e trebbiatrici di nuova produzione, un contributo sul prezzo di acquisto.

Al fine della istituzione di centri di motoaratura e di officine di riparazione fisse o mobili e limitatamente ai trattori, agli aratri ed ai relativi pezzi di ricambio, il contributo può essere concesso anche ad enti che svolgono attività inerente l'agricoltura, previo riconoscimento da parte dell'Assessorato per l'agricoltura e per le foreste. (1)

(1)

Vedi l'art. 12 della L.R. 9/54, relativo alle misure ridotte dei benefici previsti dal presente, successivamente abrogato dall'art. 53 della L.R. 13/86 con effetto dal 25/03/86.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della L.R. 21/50)

Nei casi in cui gli acquirenti siano privati conduttori, il contributo previsto dall'articolo precedente non può superare il 15% del prezzo di acquisto. (1)

Qualora gli acquirenti siano Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario od Enti che svolgono attività inerenti all'agricoltura, il contributo previsto dall'art. 1, non può superare il 20% del prezzo di acquisto. Se trattasi di lavoratori della terra riuniti in associazioni regolarmente costituite in cooperative od in altri enti, i quali, come proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o concessionari di terre, esercitino un'impresa agricola, il contributo può essere elevato fino al 40%. (1)

Nel caso di acquisto rateale il contributo verrà corrisposto, maggiorato del 2%, in rate annuali anticipate proporzionate alla rateizzazione. (2)

(1)

Gli artt. 16 e 17 della L.R. 14/68, nei testi sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 della L.R. 40/69, concernenti agevolazioni per l'acquisto di macchine agricole, sono stati abrogati dall'art. 53 della L.R. 13/86.

(2)

Vedi l'art. 12 della L.R. 9/54, relativo alle misure ridotte dei benefici previsti dal presente, successivamente abrogato dall'art. 53 della L.R. 13/86 con effetto dal 25/03/86.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 21/50)

Per un periodo di cinque anni a partire dalla data della concessione dei benefici di cui al presente decreto legislativo, il proprietario non può cedere nè vendere le macchine acquistate senza il preventivo assenso dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, nè comunque distoglierle dal previsto impiego.

In nessun caso le macchine ed i pezzi di ricambio acquistati con i benefici previsti dal presente decreto legislativo, possono essere trasferiti fuori del territorio della Regione, se non previa restituzione dell'ammontare del contributo percepito.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo, possono essere concessi soltanto se il richiedente si obbliga, con adeguate garanzie, di osservare le norme di cui al comma precedente ed, in caso di inosservanza, di restituire l'ammontare integrale dei contributi stessi. (1)

(1)

In ordine alle modalità di rilascio della garanzia, di cui al comma annotato, si veda l'art.1 della L.R. 60/74.

Art. 4

(abrogato dall'art. 2 della L.R. 38/57)

Art. 5

Per la concessione dei benefici previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 ripartita in sei esercizi a partire da quello in corso.

La somma da inscrivere per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 è fissata in L. 40.000.000 per ciascun esercizio.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla ripartizione del saldo dell'autorizzazione di spesa per i rimanenti quattro esercizi successivi a quello 1949-50.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con la legge regionale 21 aprile 1949, n. 16.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 1949.

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