
LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1950, n. 13
G.U.R.S. 4 marzo 1950, n. 9
Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.
Testo annotato al 12/4/1996
Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di Enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonchè per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli Enti pubblici titolari delle relative concessioni. (1)
In ordine all'estensione delle agevolazioni previste dalla presente alla esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, si veda l'art. 1 della L.R. 4/62 nel testo integrato dall'art. 6 della L.R. 18/96.
In materia di trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, si veda l'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Con riguardo al regime transitorio e alle disposizioni abrogative previste dalla normativa concernente il riordino della legislazione in materia portuale, si veda l'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Il contributo non può eccedere la misura massima del 30% dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.
L'istanza per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa concernenti le opere di cui all'art. 1 e dalle autorizzazioni o approvazioni previste per tali opere dalle leggi vigenti, è sottoposta, previo parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato ai lavori pubblici e sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con decreto da emanarsi di concerto con l'assessore alle finanze, la misura del contributo e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.
La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici.
Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1. della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.
La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.