Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1950, n. 13

G.U.R.S. 4 marzo 1950, n. 9

Concessione di contributi per l'istituzione di punti e depositi franchi nella Regione.

Testo annotato al 12/4/1996

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Per l'esecuzione delle opere occorrenti per la recinzione e la idonea attrezzatura di punti e depositi franchi, che vengono, ai sensi delle leggi vigenti, istituiti a cura di Enti pubblici nelle città marittime della Regione, nonchè per la costruzione di locali, impianti e servizi da destinarsi all'esercizio di detti punti e depositi franchi, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione da erogarsi agli Enti pubblici titolari delle relative concessioni. (1)

(1)

In ordine all'estensione delle agevolazioni previste dalla presente alla esecuzione delle opere e degli impianti occorrenti per la idonea attrezzatura dei porti siciliani, si veda l'art. 1 della L.R. 4/62 nel testo integrato dall'art. 6 della L.R. 18/96.

In materia di trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, si veda l'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Con riguardo al regime transitorio e alle disposizioni abrogative previste dalla normativa concernente il riordino della legislazione in materia portuale, si veda l'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Art. 2

Il contributo non può eccedere la misura massima del 30% dell'ammontare della spesa necessaria per la costruzione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 3

L'istanza per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa concernenti le opere di cui all'art. 1 e dalle autorizzazioni o approvazioni previste per tali opere dalle leggi vigenti, è sottoposta, previo parere del Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato ai lavori pubblici e sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con decreto da emanarsi di concerto con l'assessore alle finanze, la misura del contributo e, correlativamente, l'ammontare della spesa a carico della Regione.

La liquidazione del contributo è effettuata dopo il collaudo delle opere da parte degli organi tecnici.

Art. 4

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1. della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio 1949-50.

La spesa afferente all'esercizio 1949-50 sarà prelevata dagli accantonamenti iscritti nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio medesimo, rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 febbraio 1950.

RESTIVO