
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1951, n. 45
G.U.R.S. 18 agosto 1951, n. 38
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate.
Le disposizioni contenute nella legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, concernente la proroga dei contrattidi mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, si applicano, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, anche per l'annata agraria 1951-52, considerata come tale quella che ha inizio tra il 1° settembre 1951 e il 1° marzo 1952, quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale.
All'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 55, è aggiunto il seguente comma:
"Qualora sia riconosciuto il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga per i motivi indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 4, il relativo provvedimento di sfratto, se intervenga dopo il 31 ottobre 1951, dovrà fissare, come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-52".
La esecuzione delle sentenze di annullamento di concessione di terre, a norma del D.L.L. 19 ottobre1944, n. 279 e successive integrazioni e modifiche, se intervenute dopo il 31 ottobre 1951, rimane sospesa fino alla scadenza dell'annata agraria in corso alla data di pubblicazione della sentenza. La presente norma si applica solo per l'annata agraria 1951-1952.
Non è ammessa la proroga dei contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, di quelli di affitto a coltivatori diretti, sia singoli che associati in cooperative, nonchè delle concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte a norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279 e successive integrazioni e modifiche, se i fondi oggetto dei contratti o delle concessioni sono stati acquistati o concessi in enfiteusi prima del 31 dicembre 1950, in applicazione del D.L. 24 febbraio 1948, n. 114 e successive aggiunte e modificazioni.
Oltre ai casi previsti dalla legge 14 luglio 1950, n. 55, avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto di un fondo il cui concedente, coltivatore diretto a sua volta, si trovi nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od usufruttuario, di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.
In tale caso, per beneficare della proroga, il coltivatore diretto cui è stato intimato lo sfratto, dovrà, entro trenta giorni dalla intimazione, proporre alla Sezione di cui al seguente art. 7, opposizione mercè il deposito di documenti comprovanti che il concedente si trova nelle condizioni previste dal precedente comma.
Parimenti non avrà diritto alla proroga il coltivatore diretto che si trova nel godimento, quale proprietario, enfiteuta od usufruttuario di altri fondi sufficienti ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.
Nei casi di mancata proroga dei contratti di affitto, qualora nel fondo esistono mezzadri o compartecipanti, i relativi rapporti continuano ad avere efficacia, nei confronti del concedente subentrante, fino al termine dell'annata agraria 1951-52.