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LEGGE REGIONALE 14 luglio 1950, n. 55

G.U.R.S. 17 luglio 1950, n. 26

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e di affitto dei fondi rustici, nonchè della concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate. (1)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 45/1951 e annotato al 18/8/1951)

(1)

In ordine alla proroga dei contrattidi mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione ed affitto dei fondi rustici, nonchè delle concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, si veda in particolare l'art. 1 della L.R. 45/51; per tutte le altre disposizioni, si confronti l'intero testo della L.R. 45/51.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, quelli di affitto a coltivatori diretti sia singoli che associati in cooperative, nonchè le concessioni di terre incolte o mal coltivate, disposte a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e delle successive integrazioni e modificazioni, recepite nella Regione Siciliana con la legge 11 luglio 1949, n. 29, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-51.

Art. 2

E' considerata annata agraria 1950-51 quella che ha inizio tra il primo settembre 1950 e il primo marzo 1951 quando il contratto agrario decorre da tale data per consuetudine locale.

Art. 3

Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto quello che impegna, nei fondi da lui a qualsiasi titolo condotti, il lavoro proprio e della sua famiglia in misura non inferiore ad un terzo della forza lavorativa, occorrente per le normali necessità di coltivazione dei fondi stessi.

Art. 4

La proroga non è ammessa:

1) se il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione alla razionale coltivazione del fondo, alla rotazione delle colture e al pagamento del canone;

2) se il concedente che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo e disponga all'uopo della capacità lavorativa indicata nell'art. 3. La stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler fare coltivare il fondo dal coniuge o dal figlio;

3) se il concedente voglia compiere nel fondo trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, ed il cui piano sia stato riconosciuto attuabile ed utile dall'Ispettorato agrario compartimentale;

4) per i contratti di pascolo e di compartecipazione stagionale stipulati per un periodo inferiore ad un anno agrario.

Art. 5

Qualora il concedente od il locatore ottenga la disponibilità del fondo per i motivi indicati nei commi 2 e 3 dell'articolo 4 e non adempia agli obblighi assunti, il mezzadro, colono parziario, compartecipante od affittuario coltivatore diretto, al quale sia stata negata la proroga, ha diritto al risarcimento dei danni e il giudice potrà ordinare la restituzione del fondo semprechè questa possa disporsi senza ledere i diritti di terzi in buona fede.

Art. 6

La rinunzia alla proroga è valida quando risulti da atto scritto di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(integrato dall'art. 2 della L.R. 45/51)

La proroga prevista dall'art. 1 si applica anche se è intervenuta sentenza di sfratto per finita locazione. In tal caso il concedente che voglia opporsi alla proroga deve proporre la relativa istanza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora sia riconosciuto il diritto del proprietario ad opporsi alla proroga per i motivi indicati nei nn. 2 e 3 dell'art. 4, il relativo provvedimento di sfratto, se intervenga dopo il 31 ottobre 1951, dovrà fissare, come data di materiale immissione in possesso, la fine dell'annata agraria 1951-52.

Art. 8

E' nullo qualsiasi patto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 9

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1948, n. 52, in quanto compatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 10

Per le controversie nascenti dall'applicazione della presente legge si applica il disposto dell'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1949, n. 38.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 luglio 1950.

RESTIVO