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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 aprile 1951, n. 14

G.U.R.S. 5 maggio 1951, n. 19

Provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'emanazione di provvedimenti per il riassetto delle aziende minerarie nella Regione;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 4 dicembre 1950 e del 10 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;

DECRETA

Art. 1

Allo scopo di normalizzare la gestione di quelle miniere che abbiano particolare importanza ai fini sociali e produttivi e che siano alla data di entrata in vigore del presente decreto sotto gestione commissariale, l'Assessore per l'industria ed il commercio, può, con proprio decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvedere ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 2

A cura del Commissario viene redatto un apposito piano tecnico-finanziario da sottoporsi, previo parere del Distretto minerario di Caltanissetta e sentito il Consiglio regionale delle miniere, all'approvazione dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

In base al piano tecnico-finanziario, approvato ai sensi del comma precedente, il Commissario può essere autorizzato, con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a contrarre mutui presso Istituti di credito con garanzia da parte della Regione.

Il decreto determina l'importo del mutuo che il Commissario straordinario è autorizzato a contrarre.

Art. 3

L'importo dei mutui da contrarsi, con garanzia della Regione, da parte delle aziende minerarie di cui al precedente art. 1, non può superare complessivamente la somma di lire 70 milioni.

Art. 4

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, può, con proprio decreto, concedere alle aziende minerarie di cui al precedente art. 1, contributi straordinari a carico del bilancio della Regione. Tali contributi sono commisurati all'ammontare degli arretri di salari e stipendi dagli operai ed impiegati maturati durante la gestione commissariale.

In tal caso la somma da mutuare, e per la quale la Regione può concedere garenzia, è ridotta dell'ammontare del contributo straordinario concesso ai sensi del comma precedente.

Per la concessione dei contributi, previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 5

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione del presente decreto legislativo, utilizzando i fondi accantonati per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive proroghe e modifiche.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 aprile 1951.

RESTIVO