
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 10 aprile 1951, n. 9
G.U.R.S. 10 aprile 1951, n. 18
Istituzione di una Scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Ritenuto che appare opportuno provvedere con urgenza alla istituzione di una Scuola di perfezionamento in diritto regionale presso l'Università di Palermo;
Di concerto con gli Assessori per la pubblica istruzione e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 19 dicembre 1950 e del 10 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per la pubblica istruzione;
DECRETA
E' istituita presso l'Università di Palermo, a decorrere dall'anno accademico 1951-52, una Scuola di perfezionamento in diritto regionale, annessa alla Facoltà di Giurisprudenza.
Alla Scuola si accede con la laurea in giurisprudenza, con quella in scienze politiche e con quella in economia e commercio.
La Scuola, al termine del corso di studi della durata di due anni conferisce il diploma di perfezionamento in diritto regionale.
Le materie di insegnamento della scuola sono:
1) ordinamento e legislazione regionale;
2) diritto costituzionale;
3) diritto amministrativo;
4) politica economica regionale;
5) diritto tributario regionale;
6) statistica e demografia;
7) storia del diritto pubblico siciliano.
I corsi sono distinti dai normali corsi di laurea che si svolgono nella Facoltà. I corsi di diritto amministrativo, politica economica regionale, e diritto tributario regionale, sono biennali, già altri sono annuali.
Gli esami speciali per ciascuna materia si svolgono a norma degli ordinamenti vigenti.
Tutti gli insegnamenti sono conferiti per incarico della Facoltà secondo il vigente ordinamento universitario.
Alla Direzione della Scuola sovraintende il Preside della Facoltà di Giurisprudenza o un Professore da lui delegato.
Gli esami per il conseguimento del diploma si svolgono secondo le norme stabilite dai vigenti ordinamenti per il conferimento dei diplomi di specializzazione. La Commissione esaminatrice è presieduta dal Direttore della Scuola ed è composta da tutti i Professori incaricati degli insegnamenti.
L'Università provvede, in conformità agli ordinamenti in vigore, per quanto riguarda degli iscritti, il servizio di Segreteria e quant'altro occorre al funzionamento della Scuola.
Il diploma rilasciato dalla Scuola valutabile con preferenza agli effetti del conseguimento di impieghi nella Amministrazione regionale.
Alle spese di funzionamento della Scuola si provvede con i proventi delle tasse e con un contributo a carico del bilancio della Regione.
Il contributo sarà annualmente determinato con apposito articolo della legge di bilancio.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi della legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.