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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1951, n. 37

G.U.R.S. 12 aprile 1951, n. 16

Realizzazione di un programma straordinario di opere interessanti anche il turismo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' disposta l'esecuzione del programma straordinario di opere interessanti la viabilità turistica, allegato alla presente legge.

Art. 2

Per l'attuazione del programma straordinario di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire due miliardi e 230 milioni, ripartita in tre esercizi consecutivi.

La quota a carico dell'anno finanziario in corso è fissata in L. 200.000.000.

Le quote a carico dei due esercizi successivi saranno stabilite con le relative leggi di bilancio.

Art. 3

Alla spesa a carico dell'anno finanziario 1950-51 si fa fronte utilizzando parte dell'accantonamento di cui al capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa.

Art. 4

Per la esecuzione dei lavori, oggetto della presente legge, si applicano le norme degli articoli 2, 3, 4 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 5

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 aprile 1951.

RESTIVO

ALLEGATO