
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 marzo 1951, n. 6
G.U.R.S. 7 aprile 1951, n. 15
Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Considerata l'urgente necessità di costituire una Commissione regionale per la cooperazione;
Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 19 dicembre 1950, del 16 gennaio 1951 e del 23 marzo 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;
DECRETA
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
E' istituita presso 1' Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale la Commissione regionale per la cooperazione composta:
1) dal Direttore regionale dell'Assessorato o, in sua vece, da un funzionario di gruppo A dello stesso;
2) da un rappresentante effettivo e uno supplente degli Assessorati di finanza, lavori pubblici, agricoltura e foreste, industria e commercio, lavoro, previdenza ed assistenza sociale, del servizio pesca e attività marinare;
3) da sei rappresentanti effettivi o da sei supplenti del movimento cooperativo;
4) da due esperti in materia di cooperazione.
I membri della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
La commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale, di gruppo A.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
La Commissione regionale per la cooperazione esprime parere:
a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti il movimento cooperativo regionale;
b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti conferiti dall'Amministrazione regionale o eseguiti sotto la sorveglianza della medesima;
c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed l'assistenza sociale.
La Commissione è integrata da un docente universitario e da un consigliere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana particolarmente esperti, nonchè da un magistrato in attività di servizio o in pensione nell'ordine giudiziario di grado non inferiore al V.
La Commissione si riunisce ordinatamente ogni due mesi o straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
Nei casi di urgenza, sulle questioni deferite alla Commissione regionale, esprime parere un Comitato composto:
1) dal presidente;
2) da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 2 dell'art. 1;
3) da tre membri scelti tra quelli indicati al n. 3 dell'art. 1;
4) dal magistrato di cui al secondo comma dell'art. 2.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
Ai membri della Commissione e del Comitato ed al segretario è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza nella misura massima prevista dalle disposizioni in vigore.
Le spese per il funzionamento della Commissione e del Comitato gravano sul bilancio della Regione - rubrica Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea Regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4.
N.d.R. Il presente ha cessato di avere efficacia per effetto dell'art. 5 della L.R. 42/56, a far data dal 30 giugno 1956.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 marzo 1951.
RESTIVO
Registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti del Governo della Regione Siciliana - addì 7 aprile 1951, Registro n. 1, foglio n. 36.