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LEGGE REGIONALE 5 marzo 1951, n. 22

G.U.R.S. 13 marzo 1951, n. 11

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, relativo alla concessione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'art. 3 del D.L.P. 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con la legge regionale 25 febbraio 1950, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Alla organizzazione delle mostre, esposizioni e convegni, previsti dall'art. 1, può direttamente provvedere l'Assessore per l'industria ed il commercio.

Egli è altresì autorizzato a sostenere la spesa per partecipare direttamente o con propri rappresentanti ai convegni sia italiani che esteri, aventi particolare interesse per i problemi siciliani dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'Assessore per l'industria ed il commercio può effettuare il pagamento delle spese per i fini previsti dal primo e secondo comma del presente articolo, a norma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 4 del citato D.L.P., modificato dalla legge regionale di ratifica 25 febbraio 1950, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente decreto legislativo, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48, la spesa di L. 28.000.000 per fiere, mostre ed esposizioni e di L. 7.000.000 per convegni ed altre manifestazioni".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1951.

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