
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 15 novembre 1949, n. 24
G.U.R.S. 19 dicembre 1949, n. 53
Contributi in favore di mostre e di fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 8/50.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 3/1953 e annotato all'8/3/1971)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, successivamente prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52;
Ritenuta la urgente necessità di provvedere alla erogazione di contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali;
Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 20 giugno 1949 e del 12 novembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'industria ed il commercio;
DECRETA
(integrato dall'art. 1 della L.R. 3/53 e modificato dall'art. 1 della L.R. 5/1971)
1. Allo scopo di incrementare ed agevolare, nel territorio della Regione, l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni, ufficialmente riconosciute, possono essere concessi a carico del bilancio della Regione, contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di tali attività.
2. ---------------- (comma abrogato) (1)
3. Possono inoltre essere concessi contributi in favore di enti per la organizzazione, in Italia o all'estero, di mostre ed esposizioni che abbiano particolare interesse per l'economia siciliana o che servano a favorire la diffusione dei prodotti siciliani. (2)
Con l'art. 1 della L.R. 5/71 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 8/50; trattasi di una indicazione erronea, in quanto la disposta abrogazione riguarda l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, comma 2, del D.L.P 24/49, ratificato, con modifiche, dall'art. 1 della citata L.R. 8/50.
In ordine ai contributi per l'organizzazione di fiere e mostre vedi le disposizioni contenute nella L.R. 68/53 e successive modifiche.
L'istanza per ottenere i contributi, previsti dal presente decreto legislativo, corredata dal programma concernente le manifestazioni ed attività che si intendono svolgere nonchè dai preventivi di spesa occorrenti per tali manifestazioni ed attività, è sottoposta all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale determina, con proprio decreto, tenuto conto dell'importanza delle manifestazioni ed attività programmate, l'ammontare del contributo da corrispondere e le modalità per il pagamento di esso.
E' in facoltà dell'Assessore per l'industria ed il commercio, una volta che sia stata deliberata l'ammissione al contributo, di corrispondere acconti che complessivamente non superino il 40% del contributo, determinato ai sensi del precedente comma.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 22/51, modificato dall'art. 3 della L.R. 33/54 e dall'art. 1 della L.R. 5/71)
1. Alla organizzazione delle mostre, esposizioni e convegni, previsti dall'art. 1, può direttamente provvedere l'Assessore per l'industria ed il commercio.
2. ---------------------- (comma abrogato) (1)
3. ---------------------- (comma abrogato) (2)
Con l'art. 1 della L.R. 5/71 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, della L.R. 8/50; trattasi di una indicazione erronea, in quanto la disposta abrogazione riguarda l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, comma 2, del D.L.P 24/49, ratificato, con modifiche, dall'art. 1 della citata L.R. 8/50.
Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 33/54, stante la inapplicabilità dell'art. 56 della legge 18 novembre 1923, n. 2440 con le successive modifiche.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 8/50 , dall'art. 2 della L.R. 22/51 e dall'art. 6 della L.R. 6/1964)
1. -----------------------(comma abrogato) (1)
2. L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio utilizzando per le quote relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49 i fondi comunque inscritti nella parte straordinaria del bilancio della Regione relativi alla rubrica dell'Assessorato dell'industria e del commercio per gli esercizi medesimi.
Comma abrogato per effetto della disposizione di rinvio contenuta nell'art. 2 della L.R. 6/64.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 1° settembre 1949, n. 52.