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LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1951, n. 21

G.U.R.S. 3 marzo 1951, n. 10

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, concernente l'istituzione delle Condotte Agrarie in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, concernente: "Istituzione delle Condotte Agrarie in Sicilia", con le seguenti modifiche:

- il n. 3 del primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: "personale subalterno, n. 16";

- il penultimo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente: "Il personale nominato nei modi di cui all'art. 5, ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo, appena questo sarà costituito".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 febbraio 1951.

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