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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 5

G.U.R.S. 29 aprile 1950, n. 15

Istituzione di condotte agrarie in Sicilia.

N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 21/51.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 47/1967)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 novembre e del 31 dicembre 1949;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;

DECRETA

Art. 1

Sono costituite condotte agrarie nel territorio della Regione Siciliana.

Le condotte agrarie sono organi dell'Amministrazione regionale alle dipendenze degli Ispettorati agrari provinciali.

Art. 2

Le condotte agrarie hanno lo scopo di indirizzare ed incrementare la produzione agricola con una più diretta ed idonea azione di propaganda e di assistenza, favorendo l'adattamento delle colture e l'uso dei mezzi tecnici con riguardo alle particolari condizioni delle singole zone.

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, le condotte agrarie svolgono prevalentemente funzioni di:

1) volgarizzazione della tecnica agraria;

2) sperimentazione agraria pratica locale;

3) assistenza tecnica degli agricoltori;

4) propulsione e incoraggiamento di iniziative nel campo delle coltivazioni, della zootecnica e delle industrie agrarie;

5) assistenza e consulenza per l'applicazione delle norme istitutive di provvidenze a favore dell'agricoltura.

Svolgono, altresì, tutte le altre funzioni ad esse demandate da particolari norme.

Art. 3

(modificato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 47/67)

1. Le sedi delle condotte agrarie sono quelle fissate dal decreto interministeriale 28 febbraio 1938, per gli uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ove la vastità del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consigliano, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono essere variate le sedi delle condotte agrarie.

2. ------------------- (comma abrogato) (1)

Art. 4

La gestione dei poderi di addestramento pratico dell'agricoltura, di cui alla legge 13 dicembre 1928, n. 2885, è affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle condotte agrarie.

A favore di detti uffici sono devoluti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, i contributi annui nelle spese per il funzionamento dei poderi stessi.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le modalità di gestione dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura.

Resta abrogato il disposto dell'art. 11 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149.

Art. 5

Ad ogni condotta agraria è preposto un laureato in scienze agrarie, coadiuvato, qualora particolari esigenze lo richiedano, da uno o più periti agrari.

Il personale di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo seguente sarà assunto attraverso concorso per titoli e sarà confermato dopo un favorevole periodo di prova di sei mesi.

Art. 6

(modificato dall'art. 1 della L.R. 21/51)

Per la prima attuazione della legge e fino all'approvazione del ruolo organico definitivo e dell'ordinamento sullo stato giuridico del personale della Regione, è istituito un organico provvisorio del servizio di Condotte agrarie, aggregato a quello dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e formato come segue:

1) personale di prima categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico - gruppo A - del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, n. 30;

2) personale di seconda categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico - gruppo B - del Ministero dell'agricoltura e foreste, n. 30;

3) personale subalterno, n. 16.

Il personale nominato nei modi di cui all'art. 5, ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo, appena questo sarà costituito.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto ai relativi bandi di concorso.

Art. 7

Per far fronte alle esigenze di primo impianto derivanti dalla istituzione delle Condotte agrarie è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

Art. 8

L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto legislativo.

Art. 9

Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.

Art. 10

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 marzo 1950.

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