
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 14 marzo 1950, n. 5
G.U.R.S. 29 aprile 1950, n. 15
Istituzione di condotte agrarie in Sicilia.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 21/51.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 47/1967)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51 e 13 marzo 1950, n. 24 e modificata con la legge regionale 1° settembre 1949, n. 52;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 novembre e del 31 dicembre 1949;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;
DECRETA
Sono costituite condotte agrarie nel territorio della Regione Siciliana.
Le condotte agrarie sono organi dell'Amministrazione regionale alle dipendenze degli Ispettorati agrari provinciali.
Le condotte agrarie hanno lo scopo di indirizzare ed incrementare la produzione agricola con una più diretta ed idonea azione di propaganda e di assistenza, favorendo l'adattamento delle colture e l'uso dei mezzi tecnici con riguardo alle particolari condizioni delle singole zone.
Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma, le condotte agrarie svolgono prevalentemente funzioni di:
1) volgarizzazione della tecnica agraria;
2) sperimentazione agraria pratica locale;
3) assistenza tecnica degli agricoltori;
4) propulsione e incoraggiamento di iniziative nel campo delle coltivazioni, della zootecnica e delle industrie agrarie;
5) assistenza e consulenza per l'applicazione delle norme istitutive di provvidenze a favore dell'agricoltura.
Svolgono, altresì, tutte le altre funzioni ad esse demandate da particolari norme.
(modificato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 47/67)
1. Le sedi delle condotte agrarie sono quelle fissate dal decreto interministeriale 28 febbraio 1938, per gli uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ove la vastità del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consigliano, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono essere variate le sedi delle condotte agrarie.
2. ------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 47/67.
La gestione dei poderi di addestramento pratico dell'agricoltura, di cui alla legge 13 dicembre 1928, n. 2885, è affidata agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle condotte agrarie.
A favore di detti uffici sono devoluti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, i contributi annui nelle spese per il funzionamento dei poderi stessi.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno determinate le modalità di gestione dei poderi di addestramento pratico all'agricoltura.
Resta abrogato il disposto dell'art. 11 del regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1149.
Ad ogni condotta agraria è preposto un laureato in scienze agrarie, coadiuvato, qualora particolari esigenze lo richiedano, da uno o più periti agrari.
Il personale di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo seguente sarà assunto attraverso concorso per titoli e sarà confermato dopo un favorevole periodo di prova di sei mesi.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 21/51)
Per la prima attuazione della legge e fino all'approvazione del ruolo organico definitivo e dell'ordinamento sullo stato giuridico del personale della Regione, è istituito un organico provvisorio del servizio di Condotte agrarie, aggregato a quello dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e formato come segue:
1) personale di prima categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico - gruppo A - del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, n. 30;
2) personale di seconda categoria in possesso dei titoli richiesti per adire il ruolo tecnico - gruppo B - del Ministero dell'agricoltura e foreste, n. 30;
3) personale subalterno, n. 16.
Il personale nominato nei modi di cui all'art. 5, ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo, appena questo sarà costituito.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto ai relativi bandi di concorso.
Per far fronte alle esigenze di primo impianto derivanti dalla istituzione delle Condotte agrarie è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.
L'Assessore per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio dipendenti dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà trasmesso all'Assemblea regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, prorogata con le leggi regionali 21 aprile 1949, n. 16, 1° settembre 1949, n. 51, e 13 marzo 1950, n. 24, e modificata dalla legge regionale 1° settembre 1949, n. 52.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 14 marzo 1950.
RESTIVO