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LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1952, n. 51

G.U.R.S. 31 ottobre 1952, n. 64

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, concernente: Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, concernente: "Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione Siciliana", con le modifiche di cui appresso:

gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

"Art. 1 - Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione Siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dall'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo di cui alla lettera c) del successivo art. 2".

"Art. 2 - Il contributo di cui all'art. 1, è determinato nella misura di L. 100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione Siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste".

"Art. 3 - L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti".

"Art. 4 - Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto".

"Art. 5 - Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-1952.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 ottobre 1952.

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