Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 16 aprile 1951, n. 17

G.U.R.S. 12 maggio 1951, n. 21

Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 51/1952)

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all'emanazione di norme per la concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione Siciliana;

Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 28 febbraio e del 13 aprile 1951;

Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione.

DECRETA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/52)

Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione Siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dall'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo di cui alla lettera c) del successivo art. 2.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/52)

Il contributo di cui all'art. 1, è determinato nella misura di L. 100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione Siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/52)

L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/52)

Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto.

Art. 5

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 51/52)

Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di L. 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-1952.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge 13 marzo 1951, n. 28.

Art. 7

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 aprile 1951.

RESTIVO