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LEGGE REGIONALE 21 luglio 1952, n. 44

G.U.R.S. 22 luglio 1952, n. 42

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per la esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni", con le seguenti modifiche:

- nell'intestazione del provvedimento, dopo le parole: "zone colpite dalle alluvioni" sono aggiunte le altre "e dal terremoto";

- nel titolo I, dopo le parole "alle zone alluvionate" sono aggiunte le altre "e terremotate";

- all'art. 1, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole "e dal terremoto del marzo 1952";

- all'art. 8 sono aggiunte in fine le parole "e dal terremoto del marzo 1952";

- all'art. 11, secondo comma, le parole "35 milioni" sono sostituite con le altre "70 milioni".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1952.

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