
LEGGE REGIONALE 21 luglio 1952, n. 44
G.U.R.S. 22 luglio 1952, n. 42
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni".
E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 7, concernente: "Provvidenze per la esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni", con le seguenti modifiche:
- nell'intestazione del provvedimento, dopo le parole: "zone colpite dalle alluvioni" sono aggiunte le altre "e dal terremoto";
- nel titolo I, dopo le parole "alle zone alluvionate" sono aggiunte le altre "e terremotate";
- all'art. 1, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole "e dal terremoto del marzo 1952";
- all'art. 8 sono aggiunte in fine le parole "e dal terremoto del marzo 1952";
- all'art. 11, secondo comma, le parole "35 milioni" sono sostituite con le altre "70 milioni".