
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 31 marzo 1952, n. 7
G.U.R.S. 8 maggio 1952, n. 27
Provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni e dal terremoto. (1)
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 44/52.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 44/1952)
L'intestazione del provvedimento è stata integrata dall'art. 1 della L.R. 44/52, con l'aggiunzione delle seguenti parole "e dal terremoto".
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1, e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità e l'urgenza di adottare provvidenze per l'esecuzione di opere edili e stradali, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni;
Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con gli Assessori per l'agricoltura e le foreste, per gli enti locali e per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 31 ottobre 1951, 7 gennaio e 25 marzo 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per i lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo;
DECRETA
Titolo I
Costruzione di case a tipo popolare per trasferimento di nuclei di abitazioni con particolare riguardo alle zone alluvionate e terremotate (1)
L'intestazione del titolo I è stata integrata dall'art. 1 della L.R. 44/52, con l'aggiunzione delle seguenti parole "e terremotate".
(integrato dall'art. 1 della L.R. 44/52)
L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di case a tipo popolare, sia in rapporto allo spostamento di nuclei abitati da sgombrare per necessità di pubblico interesse, sia per la ricostruzione, sulla stessa area o altrove, di case distrutte o gravemente danneggiate con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1951 e dal terremoto del marzo 1952.
Ove se ne ravvisi la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, anzichè alla costruzione di nuove case, alla riparazione totale o parziale di edifici che, a seguito degli eventi di cui sopra, risultino inabitabili.
Le zone ritenute pericolose per la ricostruzione e le aree nelle quali è stata operata la demolizione dei fabbricati da sgombrare, nonchè le località in cui si eseguono le costruzioni per gli spostamenti dei nuclei abitati, sono regolate da piani approvati dall'Assessore per i lavori pubblici, con propri decreti, in deroga alle norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, e con gli effetti di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1049. I piani prevedono anche le opere per servizi stradali, igienici e di illuminazione pubblica, strettamente connesse con le nuove costruzioni. L'approvazione dei piani comporta l'ordine di demolizione per i fabbricati sgombrati o da sgombrare, indicati nel piano stesso.
In pendenza dell'approvazione di ciascun piano l'Assessore per i lavori pubblici può autorizzare, in base a perizia di massima, l'immediato inizio in economia dei lavori di allestimento delle aree su cui devono sorgere i nuovi fabbricati. L'Assessore per i lavori pubblici può autorizzare l'esecuzione dei lavori edili, stradali ed igienici in unico complesso.
Per la esecuzione delle opere edilizie l'Assessore per i lavori pubblici può avvalersi dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori e, ove ne riconosca l'opportunità, degli Istituti delle case popolari.
Ove il Comune non disponga di aree idonee alle nuove costruzioni, si provvede alla espropriazione del terreno necessario con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e della legge 8 febbraio 1923, numero 422.
La demolizione dei fabbricati sgombrati o da sgombrare indicati nel piano è eseguita a cura e spese dell'Assessorato dei lavori pubblici.
Essa ha luogo immediatamente per i fabbricati già sgombrati o soggetti a pericolo imminente.
E' data facoltà ai proprietari di ritirare il materiale di risulta entro trenta giorni dalla demolizione.
La gestione dei nuovi alloggi, che fanno parte dei beni patrimoniali della Regione, è affidata ai Comuni ed Istituti costruttori, i quali ultimi possono provvedervi anche a mezzo dei Comuni, ai sensi delle norme vigenti per l'edilizia economica e popolare.
Le case di nuova costruzione devono essere concesse in locazione a coloro che abitavano negli edifici demoliti e che, nei termini che saranno notificati agli interessati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ne avranno fatto richiesta.
I proprietari che abitavano negli edifici demoliti possono chiedere, all'atto dell'assegnazione in locazione, che questa venga loro concessa con patto di futura vendita in base ad un disciplinare da approvarsi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, semprechè non abbiano in proprietà nello stesso Comune altra casa di abitazione idonea ai bisogni della propria famiglia.
Ferma restando la destinazione delle nuove case ad alloggio per gli inquilini che abitavano nei fabbricati demoliti, i proprietari di questi ultimi possono ottenere l'assegnazione di uno degli alloggi di nuova costruzione ai sensi del precedente comma, semprechè risiedano nel Comune e non abbiano ivi in proprietà altra casa di abitazione.
Le case di nuova costruzione che risultino disponibili dopo le assegnazioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo possono essere concesse con patto di futura vendita agli inquilini che le abitano, osservate le condizioni sopra indicate.
Nei casi di cui al precedente comma 3° il rapporto tra inquilino e proprietario relativo alla casa demolita si trasferisce alla casa di nuova costruzione agli effetti delle norme vigenti per la proroga legale.
In ogni caso i canoni di fitto sono determinati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici sulla base del costo medio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili e di una quota di interessi sul capitale investito.
Il pagamento del prezzo di riscatto può essere rateizzato, alle condizioni stabilite nel disciplinare predetto.
Titolo II
Ripristino della viabilità comunale e vicinale.
Interventi urgenti per opere di arginatura di fiumi e torrenti
(integrato dall'art. 1 della L.R. 44/52)
L'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a provvedere d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati, alla esecuzione di opere dirette alla riattivazione del transito e al ripristino della sede stradale di vie comunali di collegamento con frazioni o di vie vicinali soggette ad uso pubblico, di preminente interesse per l'agricoltura o la viabilità, con particolare riguardo alle zone colpite dalle alluvioni dell'ottobre 1951 e dal terremoto del marzo 1952.
Le richieste dei Comuni devono essere inoltrate all'Assessore per i lavori pubblici il quale accerta che l'opera rientra tra quelle indicate nell'articolo precedente.
Per quanto riguarda le vie vicinali soggette ad uso pubblico di preminente interesse dell'agricoltura è richiesto il preventivo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Per la redazione delle perizie l'Assessorato dei lavori pubblici si avvale degli uffici tecnici dei Comuni o degli uffici tecnici provinciali o di professionisti privati.
(modificato dall'art. 1 della L.R. 44/52)
In casi di eccezionale urgenza, per evitare l'estendersi e l'aggravarsi dei danni, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, tenuto conto delle concomitanti iniziative dello Stato o di altri Enti, salvo recupero delle somme nei confronti dell'Ente tenuto a provvedere, è autorizzato a disporre l'esecuzione di opere inderogabili per arginatura di fiumi e torrenti.
A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 milioni.
Per l'esecuzione ed il pagamento delle opere di cui al presente decreto legislativo, si provvede ai sensi della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46, e del decreto legislativo del Presidente della Regione 26 settembre 1951, n. 29.
L'Assessore per i lavori pubblici, quando particolari necessità di pubblico interesse lo richiedano, è autorizzato a provvedere all'immediato inizio dei lavori in base a perizia di larga massima redatta dagli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici anche a mezzo di professionisti privati o dai Comuni che hanno uffici tecnici adeguatamente attrezzati. All'esecuzione di tali lavori gli uffici dell'Assessorato dei lavori pubblici provvedono in economia, anche oltre i limiti d'importo fissati dalle norme vigenti, agli effetti degli esami preventivi da parte dei competenti organi consultivi.
Tenuto conto dell'importo delle perizie di massima da eseguire, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad effettuare accreditamenti agli uffici tecnici incaricati della esecuzione dei lavori anche oltre i limiti fissati dall'art. 56 della legge sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni.
Su tali accreditamenti gli uffici predetti fanno gravare le spese dei lavori eseguiti.
I lavori di cui al 2° comma dell'art. 12 devono essere limitati a quella parte delle opere che può essere tecnicamente eseguita in pendenza della redazione del progetto definitivo esecutivo.
Tale progetto è redatto dagli stessi uffici o enti che hanno redatto il progetto di massima. I lavori eseguiti in base al progetto di massima redatto ai sensi dell'art. 12, devono essere compresi nel progetto esecutivo.
All'approvazione ed esecuzione del progetto esecutivo si provvede ai sensi delle norme vigenti.
Quando ricorrono motivi di particolare urgenza, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad affidare la esecuzione dei lavori in economia o a trattativa privata, anche oltre i limiti d'importo fissati dalle norme vigenti agli effetti del preventivo esame dei competenti organi consultivi.
In tali casi le perizie devono essere sottoposte al parere in linea tecnica dell'Ispettorato generale presso il Provveditorato alle opere pubbliche.
Ai fini dell'appalto o dell'esecuzione in economia dei lavori previsti dal progetto esecutivo, l'importo di tale progetto è ridotto di quello relativo ai lavori previsti dal progetto di massima, ai sensi dell'art. 12.
Le opere di cui al presente decreto legislativo sono dichiarate urgenti e indifferibili ai sensi della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità del 23 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto legislativo sono prelevate, con decreto dell'Assessore per le finanze, dai fondi stanziati, anche per leggi speciali, sul bilancio della Regione - Rubrica Assessorato dei lavori pubblici e rubrica Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - per l'esercizio in corso, per l'ammontare complessivo disposto dalla Giunta regionale sui rispettivi capitoli, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura.
Per l'esercizio in corso, le somme prelevate sono fatte affluire ad un unico capitolo di nuova istituzione nella rubrica "Assessorato dei lavori pubblici".
Con sua variazione di bilancio l'Assessore per le finanze provvede, secondo le disponibilità di bilancio, al reintegro dei capitoli delle somme utilizzate per la esecuzione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 3 gennaio 1952, n. 1.