
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1952, n. 39
G.U.R.S. 19 luglio 1952, n. 41
Ratifica del decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente: "Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e coniglicoltura".
E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura, con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.
L'art. 1 del predetto decreto legislativo presidenziale è modificato come segue:
"Allo scopo di migliorare ed accrescere la produzione avicola siciliana, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi e sussidi per:
a) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di istituzioni avicole;
b) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di pollai rurali e di pollai industriali;
c) incoraggiare la produzione del materiale avicolo e l'acquisto di soggetti di razze pregiate e selezionate per la riproduzione;
d) promuovere studi sull'avicoltura in generale e su quella rurale in particolare.
Analoghe provvidenze possono essere concesse per promuovere, migliorare ed accrescere la produzione cunicola e degli animali da pelliccia".
L'art. 2 del citato decreto legislativo presidenziale è sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo precedente non può essere inferiore al 20% nè eccedere la misura del 30% dell'ammontare della spesa necessaria per le opere o per gli impianti da eseguire. Il contributo di cui alla lettera d) è accordato in relazione all'importanza degli studi".
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"L'istanza per ottenere il contributo o il sussidio di cui al presente decreto legislativo è sottoposta, previo parere degli Ispettorati provinciali agrari, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, ove riconosca la rispondenza alle finalità del presente decreto legislativo, determina, con suo decreto, la concessione e la misura del contributo".