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LEGGE REGIONALE 18 luglio 1952, n. 39

G.U.R.S. 19 luglio 1952, n. 41

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente: "Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e coniglicoltura".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 20 marzo 1951, n. 16, concernente provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura, con le modifiche risultanti dagli articoli che seguono.

Art. 2

L'art. 1 del predetto decreto legislativo presidenziale è modificato come segue:

"Allo scopo di migliorare ed accrescere la produzione avicola siciliana, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi e sussidi per:

a) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di istituzioni avicole;

b) migliorare e promuovere l'attrezzatura tecnica di pollai rurali e di pollai industriali;

c) incoraggiare la produzione del materiale avicolo e l'acquisto di soggetti di razze pregiate e selezionate per la riproduzione;

d) promuovere studi sull'avicoltura in generale e su quella rurale in particolare.

Analoghe provvidenze possono essere concesse per promuovere, migliorare ed accrescere la produzione cunicola e degli animali da pelliccia".

Art. 3

L'art. 2 del citato decreto legislativo presidenziale è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo precedente non può essere inferiore al 20% nè eccedere la misura del 30% dell'ammontare della spesa necessaria per le opere o per gli impianti da eseguire. Il contributo di cui alla lettera d) è accordato in relazione all'importanza degli studi".

Art. 4

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

"L'istanza per ottenere il contributo o il sussidio di cui al presente decreto legislativo è sottoposta, previo parere degli Ispettorati provinciali agrari, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, ove riconosca la rispondenza alle finalità del presente decreto legislativo, determina, con suo decreto, la concessione e la misura del contributo".

Art. 5

L'art. 7 è modificato come segue:

"I Centri e gli Osservatori avicoli sono incaricati dell'assistenza e controllo tecnico dei pollati e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione".

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952.

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