
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 20 aprile 1951, n. 16
G.U.R.S. 5 maggio 1951, n. 19
Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 39/52.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1970 e annotato al 4/6/1970)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche, nonchè la legge regionale 13 marzo 1951, n. 28;
Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'emanazione di provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 30 maggio 1950, del 16 gennaio 1951 e del 20 marzo 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per l'agricoltura e l'alimentazione;
DECRETA
Con l'art. 1 della L.R. 5/70 è stata riportata erroneamente l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 39/52, mentre in effetti tale abrogazione riguarda gli artt. 1, 2 e 3 del presente.
Con l'art. 1 della L.R. 5/70 è stata riportata erroneamente l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 39/52, mentre in effetti tale abrogazione riguarda gli artt. 1, 2 e 3 del presente.
Con l'art. 1 della L.R. 5/70 è stata riportata erroneamente l'abrogazione degli artt. 1, 2 e 3 della L.R. 39/52, mentre in effetti tale abrogazione riguarda gli artt. 1, 2 e 3 del presente.
Il pollaio provinciale di Palermo, è trasformato, a norma dell'art. 1 del R.D.L. 25 novembre 1937, n. 2298, in Centro avicolo, conservando il proprio patrimonio.
Il Centro avicolo di Palermo annesso all'Istituto zootecnico per la Sicilia e del quale è parte integrante, non ha personalità giuridica propria, pur mantenendo gestione separata. (1)
L'Osservatore avicolo di Messina è trasformato in Centro avicolo ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, si veda in proposito l'art. 3 della L.R. 37/56.
I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono stati sciolti; i compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico, si veda l'art. 13 della L.R. 14/68.
Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste saranno stabilite le norme di funzionamento tecnico ed amministrativo del Centro avicolo di Palermo e degli Osservatori avicoli di Marsala e di Messina. (1)
L'Osservatore avicolo di Messina è trasformato in Centro avicolo ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298, si veda in proposito l'art. 3 della L.R. 37/56.
I centri avicoli di Palermo e di Messina e l'osservatorio avicolo di Marsala sono stati sciolti; i compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti ai predetti centri ed osservatorio sono devoluti all'Istituto sperimentale zootecnico, si veda l'art. 13 della L.R. 14/68.
Sono abrogate le disposizioni previste negli articoli 8, 9, 10 e 11 del R.D.L. 25 novembre 1937, n. 2298, concernenti la licenza per la produzione a scopo di commercio del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione.
(sostituito dall'art. 5 della L.R. 39/52)
I Centri e gli Osservatori avicoli sono incaricati dell'assistenza e controllo tecnico dei pollati e delle conigliere che producono e pongono in vendita materiale da riproduzione.
Per il raggiungimento dei fini previsti dagli artt. 1 e 2 del presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di L. 40.000.000 ripartita in cinque esercizi finanziari e precisamente L. 4.000.000 per l'esercizio in corso e L. 9.000.000 per ciascuno dei rimanenti quattro esercizi.
Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 25 novembre 1937, n. 2298, che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto legislativo.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto legislativo.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive proroghe e modifiche.