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LEGGE REGIONALE 5 aprile 1952, n. 11

G.U.R.S. 5 aprile 1952, n. 20

Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della Regione Siciliana.

N.d.R.: Le norme contenute nella presente legge sono state riordinate nel D.P.Reg. 3/60, che in materia rimane la normativa di riferimento, compatibilmente e unitamente alle disposizioni contenute nella L.R. 35/97, nonché nella L.R. 7/92.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 26/1993 e annotato all'8/5/1995)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le disposizioni del Testo Unico sulla composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, si applicano nel territorio della Regione Siciliana, con le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

Il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti; o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi delle attuali provincie;

di 32 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili, quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 3

Il testo del primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori non superiore a:

12 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 Consiglieri;

8 effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 Consiglieri;

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 Consiglieri;

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 Consiglieri;

e 2 effettivi negli altri".

Art. 4

Il testo del primo periodo del primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale, nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti".

Art. 5

(sostituito dall'art. 2 della L.R. 3/59)

La commissione provinciale di controllo, con provvedimento motivato, annulla l'elezione del Sindaco e degli assessori quando gli eletti si trovino in uno dei casi di inelegibilità previsti dalla legge.

Art. 6

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Non può essere eletto Sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo avere reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatori di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore o tesoriere comunale, o in qualunque modo di fidejussore;

chi fu condannato per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione e chi fu condannato per contravvenzione commessa nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione".

Art. 7

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6 bis:

"Non può essere eletto Assessore comunale chi si trova in una delle condizioni previste nell'articolo precedente".

Art. 8

Il testo del secondo comma, lettera b) dell'art. 8 è sostituito dal seguente: "b) quando il Consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti ai sensi dell'articolo 73".

Art. 9

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"La qualità di Consigliere, di Assessore o di Sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge".

Art. 10

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 3/59))

L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Negli altri Comuni l'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 11

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 3/59)

L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Negli altri Comuni l'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 12

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 3/59)

L'elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Negli altri Comuni l'elezione dei consiglieri è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 13

Il testo del primo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a Consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Regione, purchè sappiano leggere e scrivere". (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 26 giugno 1957, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 14

(sostituito dall'art. 5 della L.R. 3/59)

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul Comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonchè i loro amministratori;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza esistenti nella circoscrizione del Comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il Comune; (1)

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria; (1)

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora; (1)

10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162 del 24 maggio 1985, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero annotato, nella parte in cui prevede una situazione di inelegibilità anzicchè di incompatibilità.

Art. 15

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato".

Art. 16

Nel testo dell'articolo 17 le parole: "nella provincia" sono sostituite con le parole: "nel territorio delle attuali provincie".

Art. 17

Il testo del secondo e quarto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente è designato dal Primo Presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice conciliatori, i vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari ed i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dispendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea Regionale, nonchè dai Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel Distretto".

"Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Presidenza di seggi elettorali a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29".

Art. 18

Il testo del numero 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"3) impiegati dello Stato, della Regione o degli Enti locali;".

Art. 19

Il testo degli ultimi due commi dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Le schede sono di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli Enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b), vistate dall'Assessore per gli Enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli Enti locali".

Art. 20

L'intestazione della Sezione II del Capo IV del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione II - La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti".

Art. 21

Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 100 elettori nei Comuni con più di 10 mila abitanti, 50 nei Comuni con più di 5 mila abitanti, 30 nei Comuni con più di 2 mila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, e la loro firma è autenticata dal Sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altri impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

L'attestazione dell'iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta comulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta altresì comulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato, in più di un Comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere autenticate dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente".

Art. 22

Il testo dell'art. 28 è sostituito dal seguente: "La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al 9° comma, numero 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del Comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa". (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 154 dell'8 maggio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

Art. 23

Al testo dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

"Qualora l'elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norma dell'articolo 67 bis, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli articoli 18 e seguenti".

Art. 24

L'intestazione della Sezione III del Capo IV del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione III - La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e fino a 50 mila abitanti".

Art. 25

Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 40 mila abitanti, e da almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre previste dal comma precedente.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, nè inferiore ai tre quarti.

Per quanto riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente articolo 27".

Art. 26

L'articolo 31 del Testo Unico citato è soppresso.

Art. 27

Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 28.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'articolo 28".

Art. 28

Il testo dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 29, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione".

Art. 29

Dopo l'articolo 34 è aggiunta la seguente Sezione:

"Sezione IV - La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, o capoluoghi delle attuali provincie".

Art. 30

E' aggiunto il seguente articolo 34 bis:

"Le liste dei candidati per ogni Comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500 mila abitanti, da almeno 300 nei Comuni con più di 100 mila abitanti, da almeno 200 nei Comuni con più di 50 mila abitanti.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 27.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente articolo 27.

Si applicano altresì le norme degli artt. 32, 33 e 34".

Art. 31

Dopo l'articolo 34 bis è aggiunta la seguente Sezione: "Sezione V - Disposizioni comuni alle Sezioni III e IV".

Art. 32

E' aggiunto il seguente articolo 34 ter:

"Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni di popolazione superiore ai 15 mila abitanti o in due Comuni di cui uno di popolazione inferiore a tale cifra, qualora in tali Comuni le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo.

Che è stato eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Art. 33

Il primo comma dell'articolo 42 è sostituito con il seguente:

"L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 19 per conservarlo in apposito plico, e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'articolo 41, quarto comma ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al Presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto".

Art. 34

L'intestazione della Sezione II del Capo V del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione II - Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti".

Art. 35

Il testo dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre per i Comuni il cui numero dei Consiglieri da eleggere è di trenta e di due per gli altri Comuni.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo articolo 48, in quanto compatibili".

Art. 36

L'intestazione della Sezione III del Capo V del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione III - Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti".

Art. 37

Il testo del terzo comma dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Il numero delle preferenze non può essere maggiore di tre".

Art. 38

Dopo l'articolo 49 è aggiunta la seguente Sezione:

"Sezione IV - Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie".

Art. 39

E' aggiunto il seguente articolo 49 bis:

"Le norme di cui agli articoli 48 e 49 si applicano anche per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3, 4, 5 o 6, rispettivamente per i Comuni in cui il numero di Consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60 o 80".

Art. 40

Il testo dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti: ed il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune".

"La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'articolo 67 bis ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli articoli 18 e seguenti".

Art. 41

L'intestazione della Sezione II del Capo VI del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione II - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti".

Art. 42

Il testo dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'articolo 26 o non portino il bollo e le firme richiesti dall'art. 41;

2) quando presentino qualsiasi segno che debba ritenersi apposto artificiosamente per far riconoscere il votante;

3) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati".

Art. 43

Il testo dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

"Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al Comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, l'elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 67 bis".

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purchè siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 94 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per n. 500 letti o frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale nelle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quelle provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immessi nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Per la prima applicazione del presente articolo, il prefetto all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al Comune l'elenco degli ospedali e delle case di cura esistenti nel territorio comunale, con l'indicazione del numero dei letti di ciascun luogo di ricovero.

La Commissione elettorale comunale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a determinare la ubicazione delle sezioni ospedaliere da istituire a norma del quarto comma, oltre quelle eventualmente già costituite. La deliberazione della commissione comunale è immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, nell'approvarla, dà comunicazione, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, al presidente della Corte di appello, del numero e delle ubicazioni delle sezioni di nuova costituzione, informandone anche il Comune.

Nei dieci giorni successivi, il sindaco, di intesa col direttore sanitario e gli istituti di ricovero, reperisce nella sede ospedaliera i locali idonei da adibire a seggi elettorali e provvede ad apprestare il materiale per l'arredamento di essi.

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nel locali del seggio:

1) provvedere alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonchè la propria firma e quella dei due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo che il disposto dei commi seguenti.

"Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 94 o non portino il bollo o la firma richiesti dall'art. 110 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3) nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, ammenocchè il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati i nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.

I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

Il presidente dell'ufficio della 1a sezione quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato; pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 67.

Il segretario della 1a sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 94 o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 110 del testo unico 9 giugno 1954, n. 9;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 43

(introdotto dall'art. 6 della L.R. 3/59)

Il presidente dell'ufficio centrale nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Art. 44

L'intestazione della Sezione III del Capo VI del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione III - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e sino a 50 mila abitanti".

Art. 45

Il testo dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente dell'Ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti alle liste che ne hanno diritto. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

1) alla lista che ha raggiunto al cifra elettorale più alta, salva l'ipotesi prevista al penultimo comma dell'articolo 12, sono attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire;

2) i seggi rimanenti sono attribuiti alla lista di minoranza o ripartiti fra le liste di minoranza che ne abbiano diritto, ai sensi dell'articolo 12. La ripartizione avviene col sistema previsto al successivo articolo 66 ter.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato alle suddette liste, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, a seconda delle rispettive cifre individuali".

Art. 46

Il testo dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i tre quarti dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale di tutti i seggi assegnati al Comune fra le due suddette liste, in base alle cifre elettorali da esse conseguite e secondo le norme stabilite all'articolo 66 ter.

Se la lista immediatamente successiva alle prime due ha riportato un numero di voti non inferiore al 12 per cento di tutti i voti validi, anche tale lista viene ammessa al riparto proporzionale.

Quando la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più di due liste, l'attribuzione dei seggi si fa, con il riparto proporzionale, soltanto fra le dette liste".

Art. 47

Il testo dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 63, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'articolo 67".

Art. 48

Dopo l'articolo 66 del Testo Unico citato, è aggiunta la seguente Sezione:

"Sezione IV - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi delle attuali provincie.

Art. 49

E' aggiunto il seguente articolo 66 bis:

"Per le operazioni di scrutinio e proclamazione nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o capoluoghi delle attuali provincie si applicano le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 62 e 66 e quanto previsto negli articoli seguenti".

Art. 50

E' aggiunto il seguente articolo 66 ter:

"Il Presidente dell'Ufficio centrale, la mattina del martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei Consiglieri spettante a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali".

Art. 51

E' aggiunto il seguente articolo 66 quater:

"Il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo 66 ter, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 67".

Art. 52

Il primo comma dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17 e dichiarare le ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui alle Sezioni II, III e IV del presente capo".

Art. 53

E' aggiunto dopo l'articolo 67 il seguente articolo 67 bis:

"Quando in alcune Sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali Sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'articolo 56, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto di concerto con il Primo Presidente della Corte di Appello".

Art. 54

L'intestazione della Sezione II del Capo VII del Titolo II del citato Testo Unico è sostituita dalla seguente:

"Sezione II - Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti".

Art. 55

L'articolo 68 del Testo Unico citato è soppresso.

Art. 56

L'articolo 69 del Testo Unico citato è soppresso.

Art. 57

Il testo dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

"Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'articolo 16, rimane eletto quello incluso nella lista che ha conseguito il maggior numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, il più anziano.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni".

Art. 58

L'intestazione della Sezione III, del Capo VII, del Titolo II, è sostituita dalla seguente:

"Sezione III - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti".

Art. 59

L'articolo 71 del Testo Unico citato è soppresso.

Art. 60

Il testo dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatisi anteriormente alla prima adunanza del Consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato dagli organi previsti dall'articolo 76, al candidato che, nella lista del Consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, il più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se accettate dal Consiglio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, il più anziano".

Art. 61

L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Per l'applicazione del presente Testo Unico, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di Statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947, pubblicati dal supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 del 31 dicembre 1949".

Art. 62

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a Consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali Amministrazioni provinciali.

Art. 63

Le dizioni "Presidente della Repubblica" e "Consiglio di Stato" di cui al Testo Unico 5 aprile 1951, n. 203, ed alle altre leggi in esso richiamate, sono rispettivamente sostituite da quelle: "Presidente della Regione" e "Consiglio di Giustizia Amministrativa".

Art. 64

Il Governo della Regione è autorizzato a coordinare in testo unico le norme che, in virtù della presente legge, regolano la composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali della Regione Siciliana.

Art. 65

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RESTIVO

ALLEGATO A - Scheda. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 5 aprile 1952, n. 20]

ALLEGATO B - Retro della scheda di cui all'allegato A. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 5 aprile 1952, n. 20]