
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 21 aprile 1952, n. 94
Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima).
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93 e con annotazioni alla data 6 settembre 2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento e dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la marina mercantile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - CAPPA -
PACCIARDI - MALVESTITI
Visto il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1952
Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 18. - Frasca
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (Navigazione marittima) (1)
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952, le disposizioni del presente, relative alle corporazioni di terza categoria devono intendersi abrogate. Le corporazioni a questa appartenenti sono inserite nella seconda categoria.
Circoscrizioni
La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Denominazione degli uffici marittimi
L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede nè l'ufficio del compartimento nè l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.
Reggenza di uffici minori
Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 dei codice, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.
Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro per la marina mercantile.
Zone di navigazione promiscua
La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell'articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.
Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell'ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti.
Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e per i trasporti, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima
Presentazione della domanda di concessione
Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.
Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.
Contenuto e documentazione della domanda di concessione
La domanda deve specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.
La domanda devo essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.
Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.
Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall'obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.
Presentazione di altri documenti
Quando nella domanda o nei disegni si afferma l'esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.
Concessioni per licenza
(modificato dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747)
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.
Concessioni di durata superiore al biennio
(modificato dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747)
Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo di compartimento.
In qualità di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici anni interviene l'ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.
Concessioni provvisorie
La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza dei relativo alto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall'articolo precedente.
Per il periodo di validità dell'atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell'atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma, dell'articolo 16.
Spese di istruttoria
Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.
Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l'indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.
Tale nota deve essere inviata all'autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.
Parere del genio civile
Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza.
Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.
In ogni caso, l'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entità e allo scopo della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.
L'ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.
Parere dell'intendenza di finanza
Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia già stata fissata a norma del penultimo comma dell'articolo 16.
Parere dell'autorità doganale
Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell'autorità doganale competente.
Dissenso sulle domande di concessione
Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.
In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione è presa dal ministro per la marina mercantile di accordo con quello per le finanze.
Canone
(modificato dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747)
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell'atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l'intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.
Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell'articolo 40 del codice.
La misura minima normale del canone per le concessioni è stabilita da leggi o regolamenti speciali.
La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.
Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie specie di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo di compartimento l'accordo con l'intendente di finanza.
Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, esibire all'ufficio del compartimento la quietanza atestante il pagamento delle rate del canone.
Cauzione
Il concessionario deve garantire l'osservanza, degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. d) del codice.
Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ufficio del compartimento, di un congruo deposito garanzia, degli obblighi risultanti dalla licenza.
Con l'atto di concessione o con la licenza, può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
In nessun caso l'importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.
Pubblicazione della domanda
(sostituito dall'articolo unico. comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1973, n. 1085 e integrato dall'art. 7, comma 1-nonies, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30)
Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità decidente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.
[In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile.] (comma abrogato) (1)
In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
[Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.] (comma abrogato) (1)
Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.
[Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 7, comma 1-nonies, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Contenuto dell'atto di concessione
Nell'atto di concessione devono essere indicati:
1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2) lo scopo e la durata della concessione;
3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4) le modalità. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
6) la cauzione;
7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8) il domicilio del concessionario.
Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.
Custodia degli atti di concessione
Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l'ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell'ufficiale destinato a riceverli.
Registri delle concessioni
Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.
Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.
Nuove opere in prossimità del demanio marittimo
L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.
Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
Variazioni al contenuto della concessione
La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione.
Scadenza della concessione
Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
Revoca e decadenza della concessione
La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.
Nel caso previsto dall'articolo 47, lettera d), del codice, la decadenza è pronunciata sentita l'intendenza di finanza.
Vigilanza
L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.
Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza
Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Limiti dei diritti del concessionario
La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.
Subingresso
Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del compartimento.
Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.
Demolizione delle opere
Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario se l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli nei termini che gli saranno notificati.
Ove il concessionario non adempia a tale obbligo e fa luogo all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice.
Efficacia della concessione nei confronti dell'amministrazione
L'atto di concessione non vincola l'amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.
Esibizione del titolo di concessione
Il concessionario è obbligato a produrre il titolo concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.
Consegna e riconsegna dei beni concessi
Dopo l'approvazione dell'atto di concessione il capo del compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.
Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.
Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.
Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.
Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi
L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorità cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato
La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, è autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.
Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.
L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.
Concessioni per fini di pubblico interesse
L'occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l'esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.
Agli effetti dell'applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento.
Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali
La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.
Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:
1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
2) la specie dei materiali o delle merci;
3) la durata dell'utilizzazione;
4) il canone da corrispondere;
5) le altre eventuali condizioni.
Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.
Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo
Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito o dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale.
Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.
Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.
Stabilimenti e depositi costieri
Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell'articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.
Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d'acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'articolo 52 del codice.
Competenza per le concessioni
(modificato dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 e abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988)
[Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacità complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entità, sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a quindici anni approvato dal direttore marittimo.
Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.]
Depositi promiscui
E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52 del codice.
Norme di sicurezza
Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.
Documentazione della domanda
La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell'impianto e dell'esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell'articolo 6, devono anche indicare:
a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;
b) il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;
c) la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;
d) le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati;
e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;
f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;
g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;
h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.
Parere del genio civile
Sulla domanda di concessione deve essere sentito l'ufficio del genio civile, che nell'esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all'osservanza, delle norme di sicurezza.
Parere del ministero dell'interno
La domanda di concessione per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero della marina mercantile a quello dell'interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili e eventualmente dopo sopraluogo.
Commissioni di collaudo
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988)
Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.
Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero dell'interno, designati dai rispettivi Ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero della marina mercantile all'uopo designato.
La commissione è nominata dal Ministro per la marina mercantile.
Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio della regione siciliana, in luogo del funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell'assessorato per l'industria e il commercio della regione.
Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.
La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purché non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell'intero complesso. Tuttavia il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del Ministero dell'interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Il segretario della commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo.
Ispezioni
Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell'articolo precedente.
Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.
Il ministro per la marina mercantile, d'accordo con quello per l'interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza
Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall'amministrazione concedente a tutela dell'incolumità e della sicurezza.
In caso di inosservanza l'amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l'esercizio dello stabilimento o del deposito.
Spese per ispezioni e collaudi
Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell'articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.
All'uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.
Per tali depositi si osservano le norme di cui all'articolo 11.
Norme per le concessioni
Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.
Tabelle
Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell'albo dell'ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta, possono essere fatte previa la concessione di cui all'articolo seguente.
Concessioni di estrazione e di raccolta
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero per la marina mercantile nella quale sono determinati:
1) la località nella quale l'estrazione o la raccolta c consentita;
2) la quantità di materiale da estrarre o da raccogliere;
3) il periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire;
4) le modalità che il concessionario deve seguire nell'operare l'estrazione o la raccolta;
5) il canone e le modalità di pagamento.
Le concessioni per l'estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell'articolo 36 del codice.
Prima di iniziare l'estrazione o la raccolta il concessionario devo denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.
Canone
Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.
La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.
Norme cui la concessione è soggetta
Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.
Raccolta di materiali abbandonati
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e inerci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell'ambito del demanio marittimo.
Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall'articolo 18.
Delimitazione
(modificato dall'art. 2 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747)
[Le operazioni di delimitazione di cui all'articolo 32 del codice sono autorizzate dal ministro per la marina mercantile.] (comma abrogato) (1)
Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all'articolo 32 del Codice l'invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrre i loro titoli.
La commissione delimitatrice è presieduta dal capo dei compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell'ufficio del genio civile.
La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.
Dell'avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza
Lo spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l'altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell'articolo 11.
Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Ordinanza di polizia marittima (1)
A norma degli articoli 30, 62 e 81 dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonchè le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.
In deroga all'articolo annotato, con l'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Concessione di esercizio di servizi portuali
L'esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell'articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell'autorità marittima mercantile.
La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.
Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti
Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 68 del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Preferenze negli accosti
Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.
Navi in attesa di accosto
Le navi e i galleggianti, che all'arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.
Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi
Le navi e i galleggianti, nell'eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo designato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.
In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti il porto.
Modo di ormeggiarsi
Salvo il disposto dell'articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonchè alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.
Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.
In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.
Agevolazione al movimento di altre navi
Le navi e i galleggianti all'ormeggio hanno l'obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonchè di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nelle loro.
Ormeggi di punta o in andana
Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.
Ripari degli scarichi esterni
Le navi e i galleggianti all'ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.
Rinforzo degli ormeggi
Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest'ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.
Carenaggi con sbandata
Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione, da parte dell'armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell'attestazione di un perito, dalla quale risulti che l'alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.
Parabordi
Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.
Scale
Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.
Mezzi di accesso dalle navi alle banchine
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Sporgenze dal bordo
Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.
Prove di macchina sugli ormeggi
Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.
Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo
E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.
Rifiuti di bordo
E' vietato di tenere rifinti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonchè di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto ai una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.
Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.
Trasporto di passeggeri con mezzi nautici
Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.
Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.
Carico e scarico delle merci
Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.
Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle inerci stesse dalle navi a terra.
Sgombero delle banchine
Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.
Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.
I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.
Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni
Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.
Pulizia dell'ambito portuale
Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.
Carico e scarico di merci accensibili
Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.
Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all'autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.
Deposito di merci infiammabili
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenochè il deposito non avvenga in località a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.
Servizi di vigilanza
Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.
Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
Fuochi e lumi a bordo
Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.
E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.
Il caremaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l'autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce luogo e l'ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.
Incendio nei porti
In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.
I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.
Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure.
Il comandante del porto può disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall'incendio.
Uso della fiamma ossidrica
L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.
Rimozione di materiali sommersi
La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all'articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.
I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
L'ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall'articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l'esecuzione è fissato dall'autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l'ufficio del genio civile.
Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'ufficio del compartimento, fino ai termine per la esecuzione previsto nell'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.
Se si tratta di nave e di aeromobile stranieri, l'avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l'aeromobile è iscritto, ovvero, se non ne risulti la nazionalità, rispettivamente al ministero della marina mercantile e al ministero della difesa-aeronautica.
Quando, a norma del secondo e del quarto comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità marittima mercantile procede d'ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza, dell'inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.
Rimozione da parte dei privati
Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimangono in custodia dell'autorità marittima mercantile a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.
All'atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.
L'autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
Rimozione d'ufficio
Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 72 e dal secondo comma dell'articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, di aeroinobili o di materiali sommersi provvede d'ufficio l'autorità marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprietà dello Stato.
Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente:
a) l'indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi;
b) la descrizione degli oggetti medesimi;
c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l'assistenza di un perito.
Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale, se questa è interessata, e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.
Per la vendita degli oggetti rimossi l'autorità marittima mercantile procede nei casi d'urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta, constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari.
L'autorità marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l'acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.
Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio.
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del codice, l'autorità che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notizia ai proprietari nelle forme stabilite dall'articolo 90 del presente regolamento.
Informazioni in caso di sinistro
Nel caso previsto dall'articolo 69 del codice l'autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero della marina mercantile, la direzione marittima, l'autorità militare marittima competente per territorio, l'ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l'ufficio di iscrizione di questa.
L'autorità consolare deve informare il ministero della marina mercantile e l'ufficio di iscrizione della nave.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 69 del codice l'autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all'autorità marittima mercantile più vicina.
Processo verbale di perdita della nave
In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:
a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
c) la provenienza della nave;
d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
e) la qualità e la quantità del carico;
f) le cose salvate;
g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
h) la società assicuratrice della nave e del carico;
i) la causa accertata o presunta del sinistro.
Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorità marittima che ha compilato il verbale.
Ritiro dei documenti di bordo
Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l'autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.
Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo
Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l'autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.
Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all'ufficio di iscrizione della nave.
L'autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero della marina mercantile.
Registro dei sinistri
Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati:
a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;
b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.
Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.
Categorie e ambito territoriale delle corporazioni
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952)
Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.
Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.
Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.
Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.
Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896 e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505)
Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.
Segni distintivi delle navi
Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca di centimetri venti al di sotto dell'orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora o della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare.
Poteri del comandante del porto
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo in conformità al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all'espletamento del servizio.
Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell'opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell'interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
Il comandante del porto può, nell'interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all'estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.
Concorso
(modificato e integrato dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1954, n. 1346, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896 e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505)
L'ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.
Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
1) il titolo di capitano di lungo corso;
2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate.
Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.
Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;
4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l'espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell'art. 103.
Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
Nel caso che il concorso per l'ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il Ministro della marina mercantile potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l'incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.
I marittimi di cui al precedente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentita la corporazione.
Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni
Accertamento dell'idoneità fisica
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952)
L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalità ivi previste.
Bando di concorso
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.
Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell'esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti anche prima che si siano resi vacanti i relativi posti.
La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);
dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;
da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.
Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all'articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all'insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.
Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.
Titoli
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:
1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;
2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;
3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 116;
4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;
6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.
Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.
Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.
Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.
Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti i per anno.
Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.
Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota - parte.
La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.
Prove di esame
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto e relativi all'attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.
I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingua inglese.
Per l'esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.
Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.
Classifica dei candidati
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
I concorrenti che abbiano conseguito nell'esame orale di cui al primo comma dell'articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati, a norma dell'art. 105 e dell'art. 106, per l'età dei concorrenti diminuita di 18.
I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.
Procedimento per la nomina a pilota effettivo
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.
I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.
Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.
Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del Ministro della marina mercantile.
La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:
dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);
dal capo pilota;
da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.
Le modalità della prova sono stabilite dal capo del compartimento d'accordo con il capo pilota.
Dell'esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all'aspirante.
Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal Ministro della marina mercantile.
Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l'attività di pilotaggio, conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Mobilità dei piloti
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 15 settembre 1997, n. 355)
1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.
Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505)
I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purchè siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102.
Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.
L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.
Sospensione e decadenza della nomina
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.
Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.
Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.
Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall'art. 120.
La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.
Nomina del capo pilota e dei sottocapi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.
Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianità.
Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.
Attribuzioni del capo pilota
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.
Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.
Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.
Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.
Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.
Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.
Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.
Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per lo esercizio del pilotaggio
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Il Ministro della marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.
La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.
In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 105.
Infermità del pilota
Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.
In caso di persistenza, dell'infermità, il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103.
Se l'infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previ ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione indica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneità fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale della marina mercantile, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.
Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.
Licenziamento del pilota
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 29 maggio 1976, n. 952 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104)
1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento.
2. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103.
Rimborso della quota e restituzione della cauzione
Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.
Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.
Ripartizione dei compensi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104)
L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.
Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonchè le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.
Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del Ministro della marina mercantile, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.
Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Quote dei piloti in servizio
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896 e dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104)
1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.
2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.
3. I piloti infermi partecipano:
a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;
b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;
c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;
d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a di dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.
4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermità più di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote è effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermità nei predetti dodici mesi.
5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.
6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.
Trattamento di fine servizio
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104)
1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.
2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.
3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.
4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonchè alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonchè per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.
Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 novembre 1987, n. 505 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104)
1. I piloti effettivi con un'anzianità di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:
a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, per i primi dieci anni dalla cancellazione;
b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.
3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in più registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.
4. In caso di invalidità assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da più di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalità di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'età.
6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.
7. I piloti effettivi con anzianità di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione è irrevocabile ed è esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.
Partecipazione delle vedove e degli orfani (1)
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.
La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.
Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.
Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.
La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.
Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.
Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 104, l'articolo annotato si applica alle vedove ed agli orfani dei piloti deceduti alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 104/2009 e dei piloti con più di cinque anni di servizio completo che non abbiano optato per il trattamento di fine servizio.
Assegni a carico dei marittimi autorizzati
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del porto, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.
Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio
I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.
Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l'ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.
Segnali della nave da pilotare
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 novembre 1972, n. 1112 e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:
1) di giorno:
a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;
b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota.
2) di notte:
a) fare il segnale G del codice internazionale;
b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l'altro.
E' consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.
Segnale della nave del pilota
La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente art. 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.
Obblighi del pilota a bordo
Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, con forme ad apposito modello approvato dal comandante del porlo, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.
Impossibilità di salire a bordo
Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.
Compenso in caso di mancata prestazione
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell'opera del pilota per fatto non imputabile a questo.
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata della nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all'intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.
Pilotaggio oltre i limiti
Il pilota è tenuto a eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.
Trasmissione di comunicazioni
Le tariffe di pilotaggio, di cui all'articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:
a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta;
b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.
Compensi particolari
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:
a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;
b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.
Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.
Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.
Nel caso di cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.
Aumento del compenso
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 1980, n. 896)
Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.
Riscossione dei proventi di pilotaggio
Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.
Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell'ordine.
Certificato e registro dei piloti autorizzati
I marittimi autorizzati a norma dell'articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro per la marina mercantile. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.
Compenso dei marittimi autorizzati
Il compenso per i marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l'articolo 135 e l'ordine di introito è redatto dal pilota.
Atto di concessione
L'atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio delle navi da rimorchiare, nonchè le altre condizioni del servizio.
Canone
Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell'atto di concessione.
Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.
[CAPO IV
Della disciplina del lavoro nei porti]
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[SEZIONE I
Dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti]
(abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, è:
a) nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio;
b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando è affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146;
c) nei porti e negli approdi cui è preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.]
Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici di compartimento e quegli altri uffici che sono designati dal ministro per la marina mercantile.
Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo del compartimento.
L'ufficiale di porto preposto all'ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'ufficio del lavoro portuale.]
Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Gli uffici del lavoro portuale:
1) tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali;
2) custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali;
3) controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie;
4) stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera;
5) provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale;
6) vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali;
7) verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture;
8) provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali;
9) curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale;
10) adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento.]
Consiglio del lavoro portuale
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il consiglio del lavoro portuale è presieduto dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale ed è composto dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal direttore dell'ufficio provinciale del commercio e dell'industria o da un suo delegato, dal capo dell'ufficio locale di dogana, da tre rappresentanti dei lavoratori portuali e da tre dei datori di lavoro, i primi designati mediante sistema elettivo dagli operai permanenti, i secondi dalla camera di commercio, industria e agricoltura per le categorie dei commercianti, degli industriali e degli armatori.
Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio del lavoro portuale, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del consiglio del lavoro sono assunte da altro ufficiale di porto, designato dal capo del compartimento.
Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, il consiglio è convocato, con avviso scritto diretto ai singoli membri, dal direttore di sua, iniziativa o su richiesta del capo del compartimento o della maggioranza dei membri, ogni qualvolta sorga la opportunità di esaminare questioni di carattere generale interessanti l'ordinamento del lavoro portuale.
L'ordine del giorno del consiglio deve essere pubblicato nell'albo dell'ufficio del lavoro e comunicato alla camera di agricoltura, industria e commercio almeno cinque giorni prima della seduta.
Il direttore, di sua iniziativa o su richiesta di un membro del consiglio, può fare intervenire alle sedute, alo scopo di avere chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, i rappresentanti delle amministrazioni e degli altri enti che abbiano interesse nella esplicazione del lavoro portuale, e ogni altra persona che sia comunque interessata alle questioni stesse.
Il consiglio formula il parere a maggioranza di voti.
A parità di voti prevale quello del presidente.]
Durata in carica dei membri del consiglio
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I rappresentanti, nel consiglio, dei lavoratori portuali, dei datori di lavoro e degli enti interessati al traffico del porto durano in carica un biennio e possono essere confermati.
Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152.]
Scioglimento del consiglio
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del consiglio, il ministro per la marina mercantile dispone lo scioglimento del consiglio stesso, affidandone le funzioni al direttore dell'ufficio del lavoro portuale per un periodo non superiore a un anno.]
Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Per i porti e gli approdi di minore traffico, nei quali non sono istituiti uffici del lavoro portuale, il ministro per la marina, mercantile determina con proprio decreto in quali di essi deve essere provveduto alla disciplina, e alla vigilanza del lavoro portuale e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitare dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo del compartimento.
Nelle località, che sono sedi di ufficio di compartimento le suddette funzioni sono affidate a un ufficiale designato dal comandante del porto.
Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del consiglio del lavoro portuale sono esercitate, da una commissione del lavoro portuale composta:
1) dall'ufficiale indicato nelle lettere b) e c) dell'articolo 140, presidente;
2) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro;
3) da un rappresentante dei lavoratori portuali designato mediante sistema elettivo dagli operai permanenti;
4) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla competente camera dell'agricoltura, industriale e commercio.]
Ricorsi
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Contro i provvedimenti dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data della loro comunicazione, gli interessati possono ricorrere al capo del compartimento.]
[SEZIONE II
Dei lavoratori portuali]
(abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
Definizione
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Sono considerati lavoratori portuali, agli effetti delle disposizioni del codice e del presente regolamento, tutte le persone addette alle operazioni portuali e alle altre operazioni indicate dalle singole tariffe, salve le eccezioni previste nei decreti istitutivi degli uffici del lavoro portuale o nel decreto di cui all'articolo 146.]
Categorie di lavoratori portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I lavoratori portuali sano distinti in categorie.
Le categorie e le attribuzioni di ciascuna, nonchè il numero dei lavoratori ad esse appartenenti, sono determinati, in base alle esigenze dei vari, rami del traffico, dal consiglio o dalla commissione del lavoro portuale.]
Registri dei lavoratori portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono terni ti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.]
Contenuto dei registri
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I registri previsti dall'articolo precedente, oltre a contenere la fotografia, indicano per ogni lavoratore:
1) il numero d'ordine e la data di iscrizione;
2) le generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza;
3) il grado di istruzione;
4) l'iscrizione nelle liste di leva;
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare e al servizio eventualmente prestato nella marina mercantile;
7) le attestazioni di benemerenze militari e civili;
8) lo stato di famiglia;
9) gli infortuni sul lavoro;
10) lo stato di servizio;
11) le pene disciplinari;
12) le condanne per qualsiasi reato;
13) la data e il motivo della cancellazione.
Oltre a quelle suindicate si fa pure sui registri ogni altra annotazione che sia ritenuta opportuna.]
Requisiti per l'iscrizione nei registri
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Per ottenere l'iscrizione ne registri, di cui all'articolo 150, sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo dei compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dell'istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.]
Ammissione fra i lavoratori portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Per l'ammissione dei lavoratori il consiglio o la commissione del lavoro portuale propone al ministero della marina mercantile l'apertura dei ruoli e il numero dei posti da attribuire per concorso.
Il bando di concorso è reso pubblico, mediante manifesto, a cura dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
L'aspirante deve fare domanda all'autorità indicata nel comma precedente, entro il termine stabilito, allegandovi i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti e degli eventuali titoli di preferenza.]
Graduatoria dei lavoratori da iscrivere
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il consiglio o la commissione del lavoro portuale forma la graduatoria, valutando i titoli sulla base dei criteri di massima predisposti dal ministro per la marina mercantile.
L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale approva la graduatoria e ne ordina la pubblicazione nell'albo dell'ufficio di porto.
Contro la graduatoria è ammesso entro trenta giorni dalla pubblicazione ricorso al capo del compartimento.
Il capo del compartimento decide su tali ricorsi e in base alle decisioni adottate conferma o modifica la graduatoria.
Coloro che secondo la graduatoria sono compresi nel numero dei posti da coprire vengono iscritti nei registri dei lavoratori portuali.]
Libretto di ricognizione
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato al lavoratore dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale all'atto dell'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150.
Il libretto deve contenere la fotografia e indicare il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile, la categoria e la compagnia o il gruppo di appartenenza.
In caso di perdita o di distruzione del libretto l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale ne rilascia un duplicato, facendone menzione nel nuovo libretto.
Se il libretto sanitario è in seguito ritrovato, la predetta autorità lo ritira e lo annulla, annotandovi la ragione dell'annullamento.
Un nuovo libretto viene pure rilasciato, allorchè il precedente sia reso inservibile; in tal caso il vecchio libretto viene annullato.]
Cancellazione dai registri
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Oltre che nei casi previsti dal codice o da leggi speciali, il lavoratore è cancellato dai registri:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al lavoro portuale;
3) per avere raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per essere stato durante l'anno assente dal lavoro senza giustificato motivo più di quindici giorni consecutivi o di trenta giorni non consecutivi;
6) per avere perduto uno dei requisiti, di cui ai numeri 2, 5 e 6 dell'articolo 152.
I riabilitati sono reiscritti nei registri, a condizione che nei ruoli esistano posti disponibili.
L'inabilità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo è accertata da una, commissione istituita presso la capitaneria di porto e composta:
1) dal medico di porto di ruolo, presidente;
2) da un medico designato dall'istituto nazionale per la previdenza sociale;
3) da un medico designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Contro le risultanze della, visita sanitaria di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro sessanta, giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il ministero della marina marcantile e composta:
1) dal capo del servizio competente del ministero della marina mercantile, presidente;
2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto, appartenente all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
3) da due medici designati, rispettivamente, dall'istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
4) da un medico designato dall'organizzazione sindacale competente.
Le designazioni di cui ai nn. 2 a 4 del precedente comma non possono cadere su sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato.
Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.]
Passaggio di categoria
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nessun lavoratore può essere temporaneamente adibito a lavori di una categoria, diversa da quella nei cui registri trovasi iscritto, senza autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Nei casi in cui il personale di una categoria sia esuberante in rapporto all'entità del traffico, la predetta autorità procede al trasferimento definitivo dei lavoratori eccedenti il fabbisogno in altre categorie affini in cui si riscontri deficienza di personale e per le quali i lavoratori abbiano la capacità tecnica necessaria.
I criteri per tale passaggio sono fissati dall'autorità predetta, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.]
Riduzione dei ruoli
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Qualora il personale iscritto nei registri divenga esuberante in rapporto all'entità del traffico, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di cui all'articolo 140, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, può procedere alla graduale riduzione dei ruoli cancellando nell'ordine:
1) coloro che ne facciano domanda;
2) coloro che abbiano riportato più pene disciplinari gravi;
3) coloro che abbiano dato prova di minore assiduità al lavoro;
4) coloro che per condizioni economiche possono risentire minor danno dalla cancellazione;
5) i celibi, i vedovi senza prole e i coniugati con minor numero di figli, a cominciare da quelli iscritti nei registri da data più recente o, a parità di data, dai più giovani di età.]
Doveri dei lavoratori portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I lavoratori portuali devono:
1) presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;
2) portare sempre con loro ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari e degli agenti dell'autorità marittima mercantile e della forza pubblica, il libretto di ricognizione
3) non farsi sostituire da altri nel lavoro;
4) notificare senza indugio le malattie, le variazioni di residenza, le chiamate alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;
5) non assentarsi dal lavoro nè sospenderlo senza autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.]
Congedi
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può concedere congedi, compatibilmente con le esigenze del traffico, ai lavoratori che ne facciano motivata richiesta, e tenendo conto dell'anzianità dei richiedenti.]
[SEZIONE III
Delle compagnie e dei gruppi portuali]
(abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie sono fatte, su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, dal direttore marittimo con decreto di cui è dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il direttore marittimo nel decreto di costituzione determina la somma che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia portuale. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi nei termini stabiliti dal decreto stesso e con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo seguente.]
Fusione di compagnie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nel caso di fusione di due o più compagnie il patrimonio di queste è devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attività e delle passività di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse.
Qualora il valore delle quote degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio, sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore.
Per ciascun lavoratore tenuto a tale integrazione si apre un conto individuale, nel quale si addebita, la somma complessiva corrispondente alla quota massima, e vengono accreditate la quota apportata e, di volta in volta, le singole trattenute sui salari fino alla estinzione del debito. Sulla somma addebitata non decorrono interessi.
Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia ha diritto alla liquidazione della propria quota.
L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale.
La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.]
Soppressione di compagnie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attività e delle passività, e il patrimonio sociale netto è devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalità di cui al primo comma dell'articolo precedente.]
Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al valore della quota individuale dell'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale conferimento può avvenire anche mediante trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 162.
Al lavoratore che cessa di far parte della compagnia, spetta la liquidazione della propria quota calcolata sull'attivo netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.]
Deposito delle quote liquidate
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Le quote liquidate ai termini degli articoli 162, 163 e 164 e non riscosse entro tre mesi sono depositate, per conto dell'avente diritto, presso la cassa di risparmio postale.]
Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, può in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o più sezioni o alla fusione delle sezioni stesse.]
Vigilanza sulle compagnie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall'articolo 142, cura l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice e del regolamento.]
Organi della compagnia
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Sono organi della compagnia:
1) l'assemblea dei componenti la compagnia;
2) il consiglio;
3) il console e i vice-consoli;
4) il collegio dei revisori.]
Assemblea
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Fanno parte dell'assemblea i componenti della compagnia.
L'assemblea è convocata dal console almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione nell'albo della compagnia, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.]
Compiti dell'assemblea
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'assemblea:
1) approva il bilancio;
2) elegge il console, i vice-consoli e i consiglieri;
3) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame.]
Convocazione su richiesta dei componenti la compagnia
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da almeno un terzo dei componenti la compagnia e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.
Se il console, o in sua vece i revisori, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, che designa la persona che deve presiederla.]
Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti la compagnia, salvo quanto disposto dall'articolo 173. Essa delibera a maggioranza assoluta.]
Consoli e vice-consoli (1)
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console è preposto alla compagnia e può essere coadiuvato da uno o più vice consoli.
Il console ed i vice-consoli sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali o tra estranei.
Non può essere nominato console o vice-console e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi non sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 3. 4 e 5 dell'articolo 152 e chi abba raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione per vecchiaia.
Il console ed i vice-consoli sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto, cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori iscritti nei registri di cui all'articolo 150, che facciano parte della compagnia o della sezione.
Le elezioni sono valide solo se abbiano partecipato alla votazione almeno i tre quarti dei lavoratori facenti parte della compagnia o della sezione.
Sono eletti coloro che abbiano ottenuto i suffragi della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora non si ottenga tale maggioranza, si procede al ballottaggio, entro il termine massimo di sette giorni, tra un numero di candidati doppio di quello delle persone da eleggere.
Vengono ammessi al ballottaggio coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, nei confronti delle persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono preferiti coloro che siano iscritti nei registri stessi e, tra questi, coloro che abbiano maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione sono prescelti i più anziani di età.
Nel caso di parità di Voti tra persone non iscritte nei registri di cui all'articolo 150 sono prescritti più anziani di età.
Nella votazione di ballottaggio è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti vengono seguiti i criteri di cui ai due precedenti comuni.
L'elezione di persona estranea ai registri dei lavoratori portuali è convalidata dal direttore marittimo, che accerta negli eletti il possesso dei requisiti prescritti e l'inesistenza di cause di ineleggibilità.
Il capo del compartimento dà notizia delle nomine mediante avviso pubblicato nei foglio degli annunzi legali della provincia.]
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, a far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui all'articolo annotato durano in carica cinque anni.
Attribuzioni del console
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge secondo le direttive dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Il console provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla formazione del bilancio, all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento.
Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia.
Tuttavia non può iniziare giudizi senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. In caso di urgenza, il console può procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorità stessa.
Gli atti che importano un onere complessivo di oltre trecentomila lire, devono essere approvati dalla predetta autorità. In ogni caso sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione.]
Attribuzioni del vice-console
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il vice-console disimpegna le attribuzioni determinate dal regolamento interno della compagnia.
Il vice-console più anziano di nomina o, a parità, il più anziano di età sostituisce il console in caso di assenza o di impedimento.]
Durata in carica del console e dei vice-consoli
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio e possono essere rieletti.
Il console ed i vice-consoli decadono dalla carica per le cause previste dall'art. 173.]
Consiglieri e loro elezione (1)
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console è assistito dai consiglio.
I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia.
Essi sono eletti tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali secondo le modalità di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173.
Non possono essere nominati consiglieri e, se nominati, decadono dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti.
I consiglieri durano in carica un biennio e possono essere rieletti.]
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, a far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui all'articolo annotato durano in carica cinque anni.
Attribuzioni dei consiglieri
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console riunisce almeno una volta al mese il consiglio per riferire circa l'andamento della compagnia e per sentirne il parere negli affari di maggiore importanza.
Nelle compagnie che non abbiano vice-console, il consigliere più anziano di nomina o, a parità, il più anziano di età sostituisce il console in caso di assenza o impedimento.]
Esonero dai turni di lavoro
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console, i vice-consoli e, nel caso indicato dal secondo comma dell'articolo precedente, il consigliere che sostituisce il console, possono dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale essere esonerati dal partecipare ai turni di lavoro.]
Revisori (1)
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il controllo contabile della compagnia è esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalità; di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173, tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, è designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio.
Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.]
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, a far data dal 1 gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui all'articolo annotato durano in carica cinque anni.
Attribuzioni dei revisori
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I revisori devono:
1) accertare la regolare tenuta, della contabilità e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture;
2) accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
3) sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti.
Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.]
Redazione del bilancio
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'esercizio finanziario della compagnia coincide con l'anno solare.
Il console deve redigere il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione del console sull'andamento della gestione della compagnia.]
Contenuto del bilancio
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:
A) nell'attivo:
1) gli immobili;
2) gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre;
3) i mobili;
4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa;
5) i titoli di credito a reddito fisso;
6) i crediti verso la clientela;
7) i crediti verso banche;
8) i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti;
9) gli altri crediti;
B) nel passivo:
1) le quote dei singoli membri della compagnia;
2) la riserva di cui all'art. 185;
3) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
4) i fondi accantonati per indennità di anzianità degli impiegati dipendenti;
5) i debiti assistiti da garanzia reale;
6) i debiti verso fornitori;
7) i debiti verso banche ed altri sovventori;
8) gli altri debiti;
C) nell'attivo e nel passivo:
1) le cauzioni degli impiegati dipendenti;
2) le altre partite di giro.
Sono vietati i compensi di partite.]
Criteri di valutazione
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nella valutazione de gli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:
1) gli immobili, gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;
2) il valore dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dal console secondo la quotazione di borsa al giorno della chiusura dell'esercizio.
Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.
Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il console e il collegio dei revisori devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni.]
Riserva
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Dall'avanzo netto annuale deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla decima parte di esso per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto dell'ammontare della quote dei singoli membri della compagnia.
Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.]
Relazione dei revisori e deposito del bilancio
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata, all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità, facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorità.
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.]
Ispezioni e controlli
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il ministero della marina mercantile e l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di propria iniziativa o su proposta della competente organizzazione sindacale o in seguito ai reclamo di membri della compagnia, possono disporre o effettuare direttamente controlli e ispezioni per accertare il regolare funzionamento della compagnia.
Il ministero della marina mercantile, previo accordo con il ministero competente, può valersi, nell'esercizio della suddetta facoltà, di funzionari di altre amministrazioni.
Qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri della compagnia, l'autorità, preposta alla disciplina del lavoro portuale ha l'obbligo di effettuare le ispezioni e i controlli di cui al primo comma.]
Regolamenti interni delle compagnie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Ogni compagnia deve avere un regolamento interno.
Esso è compilato dal console, assistito dai vice-consoli, dai consiglieri e dai revisori, ed è approvato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.
Il regolamento interno determina:
1) l'indennità assegnata al console e ai vice-consoli e le mansioni di questi ultimi;
2) l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione;
3) i libri e le scritture contabili che la compagnia deve tenere e le norme per la loro tenuta;
4) l'organizzazione del lavoro, l'uso dei mezzi meccanici in proprietà, in locazione o in concessione alla compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro;
5) le modalità per la riscossione e la ripartizione dei proventi del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi;
6) la destinazione degli utili, previa detrazione della riserva prevista nell'articolo 185.
Le disposizioni del regolamento interno, relative agli impiegati amministrativi ed al personale di servizio, devono essere affisse nell'albo della compagnia.]
Nomina e poteri del commissario straordinario
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della compagnia, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, un commissario straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennità che gli deve essere corrisposta sul bilancio della compagnia. La gestione commissariale può, in caso di necessità, essere prorogata per non più di sei mesi.
Fermi restando i poteri dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, il commissario straordinario esercita le funzioni che spettano al console, ai vice-consoli e ai consiglieri.
Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche i revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro per la marina mercantile ad un revisore di sua scelta.]
Impiegati della compagnia
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Gli impiegati della compagnia devono essere cittadini italiani, non aver riportato alcuna delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 e risultare di buona condotta morale e civile.
La compagnia, prima di procedere alla nomina degli impiegati, deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità preposta, alla disciplina del lavoro portuale; essa è inoltre tenuta a esonerare gli impiegati che, a giudizio della predetta autorità, non abbiano dato prova di rettitudine, di capacita o di diligenza nell'adempimento delle loro mansioni o si siano dimostrati elementi perturbatori del lavoro.]
Gruppi portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali, ove ne sia riconosciuta la necessità, sono costituite in gruppi, secondo le modalità determinate dal ministero della marina mercantile.
Il capo del gruppo viene eletto dai componenti il gruppo stesso; egli deve partecipare al lavoro portuale.]
Notizie per l'aggiornamento del registri
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il console deve comunicare di volta, in volta all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della, compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150.
Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.]
Disciplina del lavoro
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'avviamento e l'avvicendamento degli operai al lavoro sono regolati dal console della compagnia o dal capo gruppo secondo i criteri dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Il console e il capo gruppo rispondono direttamente alla suddetta autorità del regolare andamento del lavoro.]
Lavoratori avventizi
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1964, n. 414, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 luglio 1967, n. 809 e abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Nei porti dove se ne manifesti la necessità, il capo del Compartimento marittimo può, con proprio decreto, sentito il Consiglio o la Commissione del lavoro portuale, istituire un registro di lavoratori portuali avventizi.
Il registro è tenuto dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, secondo le disposizioni stabilite per la tenuta dei registri di cui all'art. 150.
Nel registro sono ammessi coloro che abbiano superato apposito concorso.
Per la determinazione del numero dei posti da attribuire per concorso e per le modalità di espletamento dei concorsi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.
I requisiti per l'iscrizione in detto registro sono quelli stabiliti dall'art. 152 per l'iscrizione nei registri dei lavoratori permanenti.
I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali.]
Passaggio degli avventizi nei registri dei lavoratori permanenti
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 luglio 1967, n. 809 e abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi hanno diritto ad essere trasferiti, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, nei ruoli dei lavoratori permanenti allorché si determina disponibilità di posti nei detti ruoli.
Il trasferimento avviene secondo l'ordine di iscrizione nel registro. Tuttavia, nei riguardi dei lavoratori i quali, senza giustificato motivo, non abbiano risposto nell'anno precedente alle chiamate al lavoro per un numero di turni pari almeno al 70% della media dei turni lavorativi effettuati nello stesso periodo di tempo da tutti gli appartenenti al registro degli avventizi, il trasferimento viene differito al verificarsi della successiva disponibilità di posti. Il provvedimento di rinvio viene adottato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, previo parere del Consiglio o della Commissione del lavoro portuale.]
Libretto di ricognizione; cancellazione dai registri; riduzione del numero dei lavoratori avventizi; doveri
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 luglio 1967, n. 809 e abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Ai lavoratori avventizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 158 e 159, ad eccezione del punto 5) del primo comma dell'articolo 156 e del punto 1 dell'art. 159.]
Manodopera per esigenze eccezionali
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 luglio 1967, n. 809 e abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Quando i lavoratori iscritti nei registri previsti dall'art. 150 e quelli iscritti nei registri previsti dall'art. 194 non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede direttamente a soddisfare tali esigenze straordinarie ammettendo al lavoro la manodopera necessaria, secondo criteri stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Possono, comunque, essere avviati al lavoro soltanto coloro che hanno compiuto il 180 anno di età e che diano garanzia per la sicurezza e la regolarità delle operazioni portuali.]
Fondo di assistenza
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Il fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali di cui agli articoli 1086 e 1261 del codice è destinato all'assistenza dei lavoratori stessi nei casi di urgente necessità ed è amministrato dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale ne rende conto trimestralmente al consiglio o alla commissione del lavoro portuale.]
[SEZIONE IV
Delle imprese per operazioni portuali]
(abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
Imprese per operazioni portuali
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[La concessione, di cui all'articolo 111 del codice, è data dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale.
Il capo del compartimento, qualora intenda, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 111, secondo comma, del codice, sente la camera di agricoltura, industria e commercio.]
Documenti da produrre per il rilascio delle concessioni
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Le imprese che chiedono la concessione devono produrre domanda corredata dai seguenti documenti:
1) se compagnie di lavoratori:
a) situazione patrimoniale all'atto della domanda;
b) documenti che comprovino la capacità tecnica della compagnia a esercitare attività di impresa portuale;
2) se imprese individuali:
a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
b) estratto dell'atto di nascita dell'imprenditore;
c) certificato di cittadinanza italiana dell'imprenditore;
d) certificato di domicilio dell'imprenditore;
e) certificato generale del casellario giudiziale dell'imprenditore;
f) certificato di buona condotta morale e civile dell'imprenditore;
g) certificato della camera di agricoltura, industria e commercio, da cui risulti la capacità tecnica e finanziaria dell'imprenditore a esercitare attività di impresa portuale;
3) se società in nome collettivo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo;
b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi a tutti i componenti la società;
d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2:
4) se società in accomandita semplice o in accomandita per azioni:
a) copia autentica dell'atto costitutivo;
b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi ai soci accomandatari;
d) il certificato di cui alla lettera g) del n. 2;
5) se società per azioni o a responsabilità limitata:
a) copia autentica dell'atto costitutivo;
b) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese;
c) i documenti, di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del n. 2, relativi alle persone che abbiano la rappresentanza della società;
d) il certificato di cui alla lettera q) del n. 3.
In tutti i casi devono inoltre essere presentati:
1) i documenti comprovanti che gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale sono in proprietà ovvero in uso in base a locazione, almeno annuale, del richiedente;
2) i certificati generali del casellario giudiziale delle persone autorizzate ad agire in porto in rappresentanza della impresa.]
Licenza e registro delle imprese concessionarie
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[La concessione è fatta con licenza del capo del compartimento, sottoscritta dall'interessato; ha la durata di un anno e può essere rinnovata.
Le imprese che hanno ottenuto la concessione sono iscritte in un registro tenuto dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Un elenco di esse è pubblicato nell'albo dell'ufficio dove ha sede la predetta autorità.]
Clausole della licenza
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[La licenza deve stabilire:
1) l'obbligo, da parte dell'impresa concessionaria, di versare un canone annuo e una cauzione, la misura dei quali è determinata dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale;
2) la facoltà, da parte dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, di dare in uso ad altri contro un equo indennizzo, in caso di sospensione o di revoca della concessione, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attività di impresa portuale; l'indennizzo è determinato dall'autorità, predetta e, in caso di mancata accettazione, da tre arbitri, nominati uno dal direttore marittimo, uno dall'impresa concessionaria e il terzo dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale.]
Sospensione e revoca della concessione
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[La concessione può essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale:
1) quando l'imprenditore ha riportato una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 o ha perduto la capacità legale, ovvero quando, trattandosi di società, una delle condanne predette è riportata o la capacità legale è perduta da, uno dei soci in nome collettivo o da uno degli accomandatari o da uno degli amministratori delle società per azioni o a responsabilità limitata o dal direttore, a meno che entro un mese dalla condanna o dalla perdita della capacità la persona non sta stata sostituita con altra in possesso dei requisiti prescritti;
2) quando l'impresa non osserva le norme relative al lavoro portuale o quando richiede e riscuote tariffe superiori a quelle stabilite o presenta, agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;
3) quando, sentita anche la camera di agricoltura, industria e commercio, risulta che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa è ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio dell'attività;
4) quando l'impresa si astiene, per cause ad essa imputabili, dalla esecuzione dei servizi assunti.]
Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Coloro che impiegano direttamente maestranze portuali e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenere autorizzazione dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Lo svolgimento abituale di tale attività è sottoposte al rilascio da parte dell'autorità predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.]
[SEZIONE V
Delle norme e delle tariffe di lavoro]
(abrogata dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
Norme di lavoro
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, stabilisce gli orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle operazioni portuali.]
Tariffe di lavoro
(abrogato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo modificato dall'art. 2, comma 28, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647)
[Le tariffe, di cui all'articolo 112 del codice, e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, e sono approvate con decreto del direttore marittimo, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile.]
Attività dei palombari
I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione.
Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità, rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.
Registro dei palombari
Il registro dei palombari è tenuto dal comandante del porto.
Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.
La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo e ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Libretto di ricognizione
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina, mercantile, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto dall'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il palombaro raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205.
L'inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Definizione e finalità del servizio di ormeggio
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonchè nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Il servizio di ormeggio è svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonchè dagli ormeggiatori già iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal comandante del porto.
3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge.
4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorità di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.
6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della società cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente.
7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società cooperativa, esercita la potestà disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati.
8. Il funzionamento e l'organizzazione della società cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della società cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.
Operatività in più porti o approdi
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.
2. Nel caso di società cooperativa operante in più porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la società cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la società cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potestà disciplinare ai sensi del codice della navigazione.
Beni destinati allo svolgimento dei servizi
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio è riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, è tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.
Procedura concorsuale
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività;
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validità, di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, è composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della società cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della società cooperativa, dal rappresentante legale di altra società cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di società cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Mobilità
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Ai fini della mobilità degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorità di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base della minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilità di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilità per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.
Accertamento dell'idoneità fisica
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. L'impiego nel servizio di ormeggio è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del prestatore del servizio è riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorità di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.
3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, è svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Tariffe
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneità al servizio, l'allievo ormeggiatore è iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La prova pratica di cui al comma 1 è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorità marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.
3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.
4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.
5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis.
6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identità e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Certificato professionale di competenza di ormeggiatore
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore è rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259;
b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validità di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.
Cancellazione dal registro degli ormeggiatori
(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.P.R. 19 aprile 2024, n. 93)
1. L'ormeggiatore è cancellato dal registro degli ormeggiatori:
a) per morte;
b) per permanente inidoneità al servizio;
c) in caso di accertata positività al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente è stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positività;
d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);
e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;
f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c);
g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d);
h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla società cooperativa di cui all'articolo 209;
i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o più reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211;
m) per trasferimento a seguito di mobilità;
n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione.
2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualità di socio della cooperativa.
Attività dei barcaioli
I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell'ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.
Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.
Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo.
Registro dei barcaioli
Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attività.
Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;
7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.
Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento.
IL comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Libretto di ricognizione
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, è rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede:
1) per morte;
2) per permanente inabilità al servizio;
3) per avere il barcaiolo raggiunta l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
4) a domanda;
5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell'articolo 216.
L'invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.
Matricole
Le matricole nelle quali a termini dell'articolo 118 del codice è iscritta la gente di mare sono conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Per le tre categorie della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice le matricole sono tenute separatamente.
Le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria sono tenute da tutti gli uffici di compartimento e dagli uffici di circondario autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Le imatricole della gente di mare di terza categoria sono tenute da tutti gli uffici marittimi, nonchè dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici consolari autorizzati dal ministro per la marina mercantile.
Libretto di navigazione
Il libretto di navigazione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera.
Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti.
Il libretto di navigazione, rilasciato nelle forme prescritte dal presente regolamento, è documento di identità personale e vale come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima; ha anche lo stesso valore nei casi stabiliti da leggi e regolamenti speciali.
Le norme per il coordinamento del libretto di navigazione con quello di lavoro a terra sono stabilite con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le associazioni sindacali interessate.
Rilascio del libretto
Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.
Annotazioni sul libretto
Sul libretto di navigazione sono riprodotte le annotazioni della matricola.
Non sono annotate le condanne per reati marittimi o comuni, eccettuate le condanne per diserzione. Sono invece annotati i provvedimenti di interdizione o di sospensione dai titoli o dalla professione marittima e quelli di inibizione dell'esercizio della professione stessa.
Trascorsi cinque anni senza che il marittimo abbia, subito altri provvedimenti della natura di quelli indicati nel comma precedente, si procede alla cancellazione delle annotazioni sul libretto di navigazione, che verrà sostituito.
Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco devono essere effettuate sui libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca.
Le annotazioni devono indicare il luogo e la data dell'imbarco; la qualifica con la quale il marittimo è arruolato; il tipo, il nome, il tonnellaggio, l'ufficio e il numero di iscrizione della nave; il numero e la serie del ruolo di equipaggio; il luogo e la data di sbarco con l'indicazione del motivo dello sbarco stesso, nonchè della specie della navigazione compiuta.
Modalità delle annotazioni
Le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a ciò delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria, qualifica.
Rilascio di un nuovo Libretto
L'ufficio di iscrizione rilascia un nuovo libretto di navigazione quando consti o si abbiano sufficienti indizi della perdita o della distruzione del precedente. In ogni caso, è sempre in facoltà degli uffici di porto di munire i richiedenti di un foglio provvisorio, conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, valevole fino alla emissione del nuovo libretto.
Se il libretto smarrito è in seguito ritrovato, l'ufficio di porto cui è presentato provvede a ritirarlo e, previo accertamento che non sia servito a fini illeciti, lo annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.
Un nuovo libretto di navigazione è pure rilasciato quando il precedente sia reso inservibile per il suo cattivo stato o per aver tutte le pagine scritte. In tal caso il vecchio libretto è annullato.
I libretti annullati sono conservati presso l'ufficio d'iscrizione del marittimo.
Il nuovo libretto di navigazione deve contenere le annotazioni del precedente libretto desunte alla matricola; i periodi di navigazione sono riprodotti in complesso.
Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco
I movimenti di imbarco e sbarco dei marittimi devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.
Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorità comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
Verifica della regolarità dei documenti
I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarità è fatta annotazione firmata dal funzionario stesso.
I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale è annotato il nome e cognome dell'iscritto nonchè la data e il numero d'iscrizione.
Rubrica degli iscritti
Gli uffici autorizzati alla tenuta delle matricole della gente di mare tengono anche una rubrica degli iscritti distinta per categorie.
Facoltà degli iscritti di prima e di seconda categoria
Gli iscritti di prima e di seconda categoria possono esercitare anche le attività consentite agli iscritti della terza categoria.
Passaggio di categoria
Per il passaggio da una categoria ari altra superiore della gente di mare, è necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'immatricolazione nella nuova categoria, a eccezione di quello dell'età.
Modalità per il passaggio di categoria
Il passaggio dai una categoria ad altra si effettua mediante cancellazione dalla matricola della categoria cui l'iscritto appartiene e la contemporanea iscrizione nella matricola della nuova categoria, con opportuni richiami nelle due matricole.
Il libretto di navigazione della categoria a cui l'iscritto cessa di appartenere è annullato all'atto della nuova iscrizione e sostituito con quello stabilito per la categoria a cui egli si iscrive.
Il documento annullato si restituisce all'interessato.
Sulla matricola della nuova categoria e sul nuovo libretto è riportata in complesso la navigazione effettuata.
Navigazione su navi estere
La navigazione effettuata su navi di bandiera, estera è provata con documenti rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero e autenticati dall'autorità consolare italiana.
Domicilio degli iscritti
Gli iscritti nelle matricole della gente di mare devono comunicare all'ufficio di iscrizione le variazioni del loro domicilio.
Trasferimento d'iscrizione
Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo è iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito.
Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247.
I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.
Imbarco su nave nazionale all'estero
Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento.
Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di navigazione.
Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorità consolare dello Stato al quale il marittimo è diretto o che deve attraversare.
Imbarco su navi di bandiera estera
L'arruolamento di marittimi su navi di bandiera estera è subordinato al nulla osta dell'autorità marittima mercantile che vi provvede, sentita, nei casi previsti dalle leggi speciali, l'autorità militare.
Il marittimo deve dare comunicazione dell'avvenimento imbarco su nave di bandiera estera all'autorità marittima competente.
Requisiti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, è necessario:
1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneità fisica dei marittimi;
2) saper nuotare e vogare;
3) essere domiciliato nel territorio dello Stato;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Documenti per l'iscrizione
I requisiti per l'iscrizione si provano con i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico di porto e certificato di vaccinazione antivaiolosa;
4) certificato di nuoto e voga rilasciato, in seguito approva pratica, da un'autorità marittima mercantile;
5) per i minori di anni diciotto, dichiarazione scritta di consenso all'immatricolazione, fatta innanzi all'autorità comunale, o all'ufficio di porto competente, dal genitore esercente la patria potestà, ovvero dal tutore o da persona munita di mandato speciale dil genitore o del tutore. Il consenso può anche constare da processo verbale raccolto dall'autorità comunale o dall'autorità marittima mercantile, e il mandato da una semplice lettera. Nei casi previsti deoli articoli 354 e 402 del codice civile la dichiarazione è rilasciata dagli istituiti designati ad esercitare i poteri tutelari a termini degli articoli stessi 6) certificato di domicilio in un comune dello Stato Il requisito di cui al n. 4 dell'articolo precedente è accertato dal certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'autorità marittima mercantile che provvede all'immatricolazione.
Altri documenti per l'iscrizione
I richiedenti l'immatricolazione devono altresì produrre:
1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e nulla osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario di leva per coloro che presentino la domanda nell'anno in cui compiono il diciottesimo anno di età; ovvero certificato d'esito di leva per coloro che abbiano già concorso alla leva, ovvero estratto della matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; in quest'ultimo caso, se abbiano prestato servizio nell'esercito, nulla osta del distretto militare;
2) fotografia autenticata dall'autorità comunale;
3) eventuali documenti professionali.
Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve essere prodotto un certificato di frequenza rilasciato dal capo dell'istituto.
I militari della marina militare che chiedono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare non oltre tre mesi dalla data del congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo, un estratto della matricola militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 238 può risultare da annotazione apposta sull'estratto matricolare dall'autorità militare marittima che lo rilascia. Qualora il militare sia inviato in congedo per riforma o per malattia comunque contratta, devono essere esibiti i certificati di cui al n. 3 del precedente articolo.
Presentazione dei documenti
I documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere le matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, i quali li trasmettono all'ufficio presso cui l'immatricolando chiede di essere iscritto.
Qualifiche per l'immatricolazione
(modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 15 maggio 1954, n. 233)
L'immatricolazione fra la gente di mare di prima e di seconda categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di titoli o di specializzazioni professionali, con la qualifica rispondente a tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o di specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica di "mozzo" per i servizi di coperta, con quella di "giovanotto di macchina" per i servizi di macchina e con quella di "piccolo di camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo.
Gli allievi degli istituti di educazione marinara, anche se di età inferiore ai quindici anni ma non ai dieci, sono immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita dalla indicazione dell'istituto presso cui sono iscritti. Essi possono imbarcare soltanto sulle navi scuola degli istituti di educazione marinara presso i quali sono iscritti e sulle navi il cui equipaggio era formato unicamente da membri della famiglia.
I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo di "allievo capitano di lungo corso" o "allievo capitano di macchina".
Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, che abbiano cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un periodo non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare con la qualifica di "commissario di bordo". Con la stessa qualifica possono essere immatricolati ed imbarcare i funzionari (civili dell'Amministrazione centrale della marina mercantile aventi grado non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.
Annotazioni sulle matricole
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di età;
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata.
Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.
Sulla matricola è applicata la fotografia dell'iscritto.
Requisiti per l'iscrizione
Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, è necessario:
1) saper nuotare e vogare;
2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.
Documenti per l'iscrizione
I requisiti per l'iscrizione si provano con i documenti indicati nei un. 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 239.
I richiedenti l'immatricolazione nella terza categoria della gente di mare devono altresì produrre il documento indicato al n. 2 dell'articolo 240 e il certificato di vaccinazione antivaiolosa.
Qualifiche per l'immatricolazione
L'immatricolazione fra la gente di mare di terza categoria, si effettua con la qualifica di "mozzo per il traffico locale" o di "mozzo per la pesca costiera".
Tuttavia coloro che sono in possesso di qualifiche o di specializzazioni professionali sono immatricolati con tali qualiliche o specializzazioni in relazione alle norme che regolano l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare.
Annotazioni sulle matricole
Per la tenuta delle matricole della gente di mare di terza categoria si applica il disposto dell'articolo 243, ma, non si fanno le annotazioni di cui ai nn. 1,4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15.
Capitano di lungo corso
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Il capitano di lungo corso può assumere il comando di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione salvo quanto dispone il secondo comma del seguente articolo.
Per conseguire il titolo di capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i ventiquattro anni di età;
2) possedere il titolo di aspirante capitano di lungo corso;
3) avere effettuato complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno fuori dello Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di lungo corso, qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione Su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3 del precedente comma e superino apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto dei ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli della accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita dei titolo professionale di capitano di lungo corso.]
Capitano superiore di lungo corso
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila, tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso.
Al capitano superiore di lungo corso è riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocità superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate.
Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso.
Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo può essere affidato a capitani di lungo corso.]
Aspirante capitano di lungo corso
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368, sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, integrato dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1966, n. 1367, sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 21 anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di lungo corso;
3) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 6 come allievo;
4) avere frequentato con esito favorevole, dopo il compimento del tirocinio di navigazione di cui al precedente n. 3), un corso di addestramento all'uso del radar presso istituti specializzati a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile e il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di lungo corso può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi da carico di qualsiasi tonnellaggio per viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee, comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
b) come secondo ufficiale su navi da passeggeri per viaggi nel Mediterraneo e su navi da carico per qualsiasi destinazione;
c) come ufficiale su navi da pesca per qualsiasi destinazione;
2) assumere il comando:
a) di navi da passeggeri di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate per viaggi nel Mediterraneo, e di navi da carico di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto 1) a), purché abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 in qualità di primo ufficiale;
b) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e della India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di 300 miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca e sempre che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Gli ufficiali di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso qualora:
a) abbiano effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso.]
Allievo capitano di lungo corso
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani.
L'allievo capitano di lungo corso coadiuva gli ufficiali di coperta nell'esplicazione dei servizi ad essi attribuiti.
Gli ufficiali di vascello provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso, qualora abbiano sostenuto e superato con esito favorevole apposito esame secondo gli speciali programmi, stabiliti con decreto del ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa, su materie attinenti all'utilizzazione commerciale della nave comprese nei programmi di insegnamento degli istituti tecnici nautici e non in quelli dell'accademia navale. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di allievo capitano di lungo corso.]
Padrone marittimo
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Il titolo di padrone marittimo è di quattro categorie: padrone marittimo di prima classe per il traffico, padrone marittimo di seconda classe per il traffico, padrone marittimo di prima classe per la pesca, padrone marittimo di seconda classe per la pesca.
Padrone marittimo di prima classe per il traffico
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per il traffico) - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per il traffico può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale su navi da carico, o adibite al rimorchio, di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il golfo Persico fino a Bombay, lungo le coste africane, lungo le coste atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
b) come primo ufficiale, su navi da carico o addette al rimorchio di stazza lorda non superiore a 4000 tonnellate, entro i limiti geografici di cui al punto a), purché abbia effettuato 2 anni di navigazione dopo il conseguimento del titolo, in qualità di ufficiale;
2) assumere il comando:
a) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate e di quelle adibite al trasporto di passeggeri, di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate che effettuino viaggi nel Mediterraneo;
b) delle navi di cui al precedente n. 1), lettera a), purché abbia effettuato almeno 4 anni di navigazione, in qualità di ufficiale.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per il traffico qualora:
a) abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco dei quali non meno di 1 al comando di unità navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per la difesa su materie attinenti alla utilizzazione commerciale della nave.]
Padrone marittimo di seconda classe per il traffico
(introdotto dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per il traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritti nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per il traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 2000 tonnellate che compiono viaggi nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, lungo le coste africane fino a capo Guardafui ad oriente e al capo Palmas ad occidente, lungo le coste Atlantiche europee comprese le isole britanniche, nel mare del Nord e nel mar Baltico;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1), escluse quelle adibite a navigazione a nord delle coste del Portogallo, purché abbia effettuato almeno 4 anni di imbarco in qualità di ufficiale;
b) delle navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, comprese quelle adibite al trasporto di passeggeri, nel Mediterraneo.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.]
Padrone marittimo di prima classe per la pesca
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di prima classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare (sezione padroni marittimi per la pesca) - di Stato o legalmente riconosciuto;
4) avere effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di prima classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi che esercitano la pesca oltre gli Stretti;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato successivamente al conseguimento del titolo almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale su navi adibite alla pesca;
c) di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate oltre i limiti del Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale, di cui almeno uno quale primo ufficiale, su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e i capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di padrone marittimo per la pesca di prima classe qualora:
a) abbiano compiuto almeno 3 anni di imbarco, dei quali almeno 1 al comando di unita navali;
b) abbiano superato apposito esame secondo gli speciali programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per la difesa.
Padrone marittimo di seconda classe per la pesca
(introdotto dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può:
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate;
b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purché abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.
Marinaio autorizzato
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Il titolo di marinaio autorizzato è di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.
Marinaio autorizzato al traffico
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato al traffico occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato al traffico può:
1) imbarcare come ufficiale su navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate, che effettuino viaggi nel Mediterraneo e, fuori di esso, non oltre Huelva, Casablanca, Kosseir, nonché nel mar Nero;
2) assumere il comando:
a) delle navi di cui al precedente n. 1), purché abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale;
b) delle navi da carico o adibite al rimorchio di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate, nel Mediterraneo;
c) delle navi adibite al trasporto di passeggeri di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate, lungo le coste continentali o insulari del Mediterraneo, nelle zone a nord del 35° parallelo, comprese fra il 6° e il 20° meridiano.
I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.]
Marinaio autorizzato alla pesca
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato alla pesca può:
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, purché abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualità di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti;
b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea;
2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano.
I secondi capi e i sergenti nocchieri provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco.
Capo barca
Il titolo di capo barca è di tre specie: capo barca per il traffico nello Stato, capo barca per il traffico locale e capo barca per la pesca costiera.
Capo barca per il traffico nello Stato
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
4) avere effettuato trenta mesi di navigazione in servizio di coperta;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico nello Stato può assumere il comando:
a) di navi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate adibite al trasporto di merci lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro le venti miglia dalla costa;
b) di navi di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate, adibite al trasporto di passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato, entro i limiti del mare territoriale.
I sottocapi nocchieri volontari della marina militare, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, purché abbiano compiuto trenta mesi di imbarco.
Capo barca per il traffico locale
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di capo barca per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello articolo 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per il traffico locale può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate adibite al trasporto di merci e non superiore alle 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, nel compartimento di iscrizione della nave e nei due limitrofi.
Il capo barca per il traffico locale può altresì condurre galleggianti di qualsiasi stazza.
Il capo barca per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
Capo barca per la pesca costiera
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e modificato dall'art. 5-ter, comma 7, lett. a), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81)
Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera.
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse.
Conduttore
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Il titolo di conduttore è di due categorie: conduttore per il traffico locale e conduttore per la pesca locale.
Conduttore per il traffico locale
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su qualsiasi tipo di nave.
Il conduttore per il traffico locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, adibite al trasporto di merci nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi, e non superiore alle 5 tonnellate; adibite al trasporto di passeggeri entro tre miglia dalla costa, nel circondario di iscrizione della nave e nei due circondari limitrofi.
Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti adibiti al traffico, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.
Conduttore per la pesca locale
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di conduttore per la pesca locale occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto 18 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 6 su navi adibite alla pesca.
Il conduttore per la pesca locale può condurre navi di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate, adibite alla pesca entro i limiti del mare territoriale.
Il conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi.
Capitano superiore di macchina
Per conseguire il titolo di capitano superiore di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di capitano di macchina;
2) avere effettuato complessivamente, dopo il conseguimento del titolo di capitano di macchina, dieci anni di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno uno su piroscafi e uno su motonavi: nell'anzidetto periodo di navigazione almeno tre anni devono essere stati effettuati in direzione di macchina, Il capitano superiore di macchina può assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi stazza e velocità e per qualsiasi destinazione comprese le navi il cui comando è riservato ai capitani superiore di lungo corso.
Gli ufficiali superiori del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione richiesti al n. 2 del presente articolo ed abbiano diretto apparati motori di potenza non inferiore a milleduecento cavalli asse o millecinquecento cavalli indicati. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di macchina.
Capitano di macchina
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di capitano di macchina occorrono seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 23 anni di età;
2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina;
3) avere lavorato per un anno in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere, inoltre, effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi, oppure avere effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di macchina, dei quali almeno 6 su piroscafi e 6 su motonavi;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il capitano di macchina può:
1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza, e per qualsiasi destinazione;
2) assumere la direzione di macchina di navi di qualsiasi tipo, dotate di apparato motore di qualsiasi potenza e per qualsiasi destinazione, escluse quelle il cui comando è riservato ai capitani superiori di lungo corso, a norma del secondo comma dell'art. 249;
3) assumere la direzione:
a) degli impianti elettrici di bordo, di potenza erogata non superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno un anno di navigazione come addetto al servizio di impianti elettrici, la cui potenza, somma delle potenze utenti, esclusa quella destinata al circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquanta chilovatti;
b) degli impianti elettrici di bordo di potenza erogata superiore a duemila chilovatti, purché abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione come ufficiale adibito ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore a mille chilovatti, calcolando tale potenza a norma della precedente lettera a).
Gli ufficiali del genio navale, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano di macchina qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i periodi di navigazione stabiliti al n. 3) del primo comma del presente articolo.
Il conseguimento del titolo di capitano di macchina legittima all'esercizio della professione marittima nei limiti e secondo le modalità indicate nel presente articolo, ritenendosi a tale effetto valida la navigazione compiuta su navi militari. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano di macchina.
Qualora esigenze della navigazione lo richiedano può essere affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per le quali questa è riservata in via normale al capitano superiore di macchina.]
Aspirante capitano di macchina
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) avere compiuto i 21 anni di età;
2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina;
3) avere lavorato per 6 mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina, oppure avere effettuato 18 mesi di navigazione come addetto al servizio di macchina;
4) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
L'aspirante capitano di macchina può imbarcare:
a) come primo ufficiale di macchina, su navi da carico dotate di apparato motore a combustione interna di potenza non superiore a 4000 cavalli asse o a vapore di potenza non superiore a 5000 cavalli indicati;
b) come secondo ufficiale di macchina su navi da carico, qualunque sia la potenza dell'apparato motore, e su navi da passeggeri nel Mediterraneo;
c) come ufficiale di macchina su navi da pesca per qualsiasi destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.
L'aspirante capitano di macchina che abbia effettuato complessivamente 4 anni di navigazione, di cui almeno 1 come ufficiale, può assumere la direzione di macchina:
a) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati;
b) di navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 4000 cavalli asse o ai 5000 cavalli indicati;
c) di navi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate;
d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa.
Gli ufficiali del genio navale iscritti nei ruoli della marina militare e gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi - rutolo servizi di macchina - e i capi meccanici e motoristi navali di prima, seconda e terza classe entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito al n. 3) del primo comma del presente articolo. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di macchina.]
Allievo capitano di macchina
(abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di allievo capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria, della gente di mare;
2) avere conseguito il diploma d'istituto nautico, sezione macchinisti.
L'allievo capitano di macchina coadiuva gli ufficiali nell'esplicazione dei servizi di guardia in macchina.
Il titolo di allievo capitano di macchina può essere conseguito, all'infuori dei predetti requisiti, da- chi abbia ottenuto la, nomina a sottotenente del genio navale.
La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo.]
Meccanico navale
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Il titolo di meccanico navale è di tre categorie:
meccanico navale di prima classe specializzato, meccanico navale di prima classe, meccanico navale di seconda classe per motonavi.
Meccanico navale di prima classe specializzato (1)
(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368, sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 21 maggio 1975, n. 444)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attività marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato può:
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purché abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a);
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualità di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purché abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.
Per l'abrogazione del comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d), dell'articolo annotato, si rimanda all'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136.
Meccanico navale di prima classe (1)
(introdotto dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 maggio 1975, n. 444)
Per consentire il titolo di meccanico navale di prima classe occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) possedere la licenza di scuola media;
4) avere lavorato almeno diciotto mesi in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine e avere effettuato almeno diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico alla costruzione o alla riparazione di macchine può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata in qualità di operaio motorista, di operaio meccanico o di capo fuochista.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore può essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere frequentato, con esito favorevole, dopo il tirocinio di officina e di navigazione un corso integrativo secondo le modalità e i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe può:
1) imbarcare:
a) come ufficiale in servizio di guardia ai macchinari ausiliari di bordo su navi di qualsiasi tipo, tonnellaggio o potenza di apparato motore e per qualsiasi destinazione;
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi da carico o addette al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore a 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
[a) di navi da carico o adibite al rimorchio dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse o ai 2000 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;] (lettera abrogata) (2)
[b) di navi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore ai 400 cavalli asse o ai 450 cavalli indicati purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;] (lettera abrogata) (2)
c) di navi da pesca di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
[d) di navi di qualsiasi tipo o potenza di macchina adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.] (lettera abrogata) (2)
Per l'abrogazione del comma 6, numero 1), lettere a), b) e c), dell'articolo annotato, si rimanda all'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136.
Lettera abrogata dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.L.vo 12 maggio 2015, n. 71.
Meccanico navale di seconda classe per motonavi
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può:
1) imbarcare:
[a) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse; e come secondo ufficiale su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore ai 1800 cavalli asse;] (lettera abrogata) (1)
b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate;
2) assumere la direzione di macchina:
[a) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 800 cavalli asse;] (lettera abrogata) (2)
[b) su motonavi da carico o adibite al rimorchio, di potenza non superiore a 1500 cavalli asse, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi;] (lettera abrogata) (1)
[c) su motonavi da passeggeri dotate di apparato motore di potenza non superiore a 200 cavalli asse;] (lettera abrogata) (2)
d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi.
I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.
Lettera abrogata dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136.
Lettera abrogata dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.L.vo 12 maggio 2015, n. 71.
Fuochista autorizzato
(modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 14 gennaio 1958, n. 368, sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[Per conseguire il titolo di fuochista autorizzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nelle prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di età;
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 2 anni di navigazione in servizio di macchina su piroscafi e avere seguito, con esito favorevole, un corso teorico-pratico della durata di un anno presso istituti scolastici o enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile, oppure avere effettuato 3 anni di navigazione su piroscafi in servizio di macchina, di cui i come capo fuochista o operaio meccanico;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il fuochista autorizzato può:
1) imbarcare:
a) su piroscafi da carico o addetti al rimorchio; come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, e come secondo ufficiale se l'apparato motore sia di potenza non superiore ai 2000 cavalli indicati;
b) su piroscafi addetti alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, come ufficiale in servizio di guardia in macchina;
2) assumere la direzione di macchina:
a) su piroscafi da carico, o addetti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore a 900 cavalli indicati;
b) su piroscafi da carico, o adibiti al rimorchio, dotati di apparato motore di potenza non superiore ai 1600 cavalli indicati, purché, dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia in macchina su piroscafi;
c) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate;
d) su piroscafi adibiti alla pesca di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purché, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 24 mesi di navigazione in servizio di guardia su piroscafi.
I meccanici ed i fuochisti provenienti dalla marina militare che siano in possesso del certificato di abilitazione alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore a 150 cavalli, rilasciato dalla marina militare per uso civile, possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di fuochista autorizzato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3) e 4) del presente articolo.]
Motorista abilitato
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487 e modificato dall'art. 5-ter, comma 7, lett. b), del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81)
Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di età;
3) non avere riportato condanne per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il motorista abilitato può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneità alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abituato, senza sostenere i relativi esami, purché in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3), 4) e 6) del presente articolo.
Marinaio motorista
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678 e dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per conseguire il titolo di marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
2) non avere riportato condanna per i reati indicati nello art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 19 anni di età;
4) avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori endotermici;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esperimento pratico secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il marinaio motorista può condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 250 cavalli asse, su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio installati su navi di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, adibite alla pesca locale.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale è rilasciata.
Registro d'iscrizione
Il personale tecnico delle costruzioni navali è iscritto in registri conformi al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario.
Ogni iscrizione nel registro prende un numero progressivo, riporta la data sotto la quale si effettua e indica:
a) le generalità dell'iscritto;
b) il domicilio;
c) l'abilitazione professionale di cui è in possesso;
d) i dati relativi all'attività professionale svolta dall'iscritto, precisandone i periodi.
Nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali si annotano inoltre:
1) i titoli professionali e le abilitazioni conseguiti successivamente all'iscrizione;
2) le benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) le condanne riportate.
Certificato d'iscrizione
All'iscritto è rilasciato un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Su tale certificato sono riprodotte le indicazioni e le annotazioni risultanti dal registro, salvo quelle relative alle condanne.
Ingegnere navale
Per essere iscritto in qualità di ingegnere navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) possedere il titolo di abilitazione alla professione d'ingegnere navale,
2) avere compiuto ventitrè anni di età;
3) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
L'ingegnere navale può progettare o dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio.
Costruttore navale
Per essere iscritto in qualità; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di età;
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale può progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Può progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Allievo maestro d'ascia
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
Per essere iscritto, in qualità di allievo maestro d'ascia nel Registro di cui all'art. 275 occorre aver compiuto i 15 anni di età, avere assolto l'obbligo scolastico ed essere domiciliato nel territorio dello Stato.
Maestro d'ascia
Per conseguire l'abilitazione all'esercizio della, professione di maestro d'ascia occorrono i seguenti requisiti:
a) avere compiuto i ventuno anni di età;
b) essere iscritto nel registro di cui all'articolo 279;
c) non avere riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
d) avere lavorato per almeno trentasei mesi, come allievo maestro d'ascia, in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali; tale tirocinio si comprova con la dichiarazione fatta innanzi l'autorità marittima mercantile da coloro sotto la direzione dei quali fu compiuto;
e) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile.
Il maestro d'ascia, può costruire e riparare navi e galleggianti in legno di stazza lorda non superiore alle centocinquanta tonnellate.
Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 4 giugno 1997, n. 271)
1. Salvo le competenze stabilite dagli articoli 277, 278 e 280, per essere iscritto nel registro di cui all'articolo 275 in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di età;
b) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui all'articolo 278, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui all'articolo 280, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.
3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.
4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.
5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.
6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui all'articolo 275 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.
7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre.
Cancellazione dai registri
Alla cancellazione dai registri del personale tecnico delle costruzioni navali si procede oltre che nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di volere abbandonare la professione;
c) avere riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 238, n. 4.
La causa di cancellazione prevista, dalla lett. c) del presente articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.
Esami presso le direzioni marittime
Per il conseguimento dei titoli professionali di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso, di capitano di macchina e di aspirante capitano di macchina nonchè della specializzazione alla pesca di cui alla lettera b) del numero 2 dell'articolo 250, sono tenute sessioni di esami presso le direzioni marittime di Genova, in febbraio e settembre; di Napoli in marzo e ottobre; di Venezia in giugno e dicembre; di Palermo in aprile e novembre e di Cagliari in gennaio e agosto.
Il ministro per la marina mercantile può disporre che siano tenute sessioni d'esame per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo, presso altre direzioni marittime stabilendone l'epoca.
Esami presso gli uffici compartimentali
Per il conseguimento dei titoli professionali di padrone marittimo per il traffico e per la pesca, di marinaio autorizzato al piccolo traffico e alla pesca mediterranea, di capo barca per il traffico nello Stato, di meccanico navale di prima classe e di seconda classe e di fuochista autorizzato, nonchè dell'abilitazione a perito stazzatore sono tenute sessioni ordinarie di esami presso gli uffici compartimentali di Genova, in gennaio, aprile, luglio e ottobre; di Napoli, in febbraio, maggio, agosto e novembre; di Venezia, in marzo, giugno, settembre e dicembre; di Palermo, in marzo e ottobre; di Cagliari, in aprile e novembre e di Bari, in maggio e dicembre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal direttore marittimo sessioni straordinarie di esami per uno dei titoli, o per la abilitazione professionale, anzidetti presso altri uffici compartimentali ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Esami presso gli uffici circondariali
Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per i conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Avviso
Sessanta giorni prima dell'apertura della sessione di esami l'autorità marittima mercantile pubblica nella propria sede e fa pubblicare presso i dipendenti uffici un avviso nel quale sono indicati:
a) il luogo e i giorni in cui si svolgeranno gli esami;
b) i documenti prescritti;
c) il programma degli esami;
d) ogni altra opportuna indicazione.
Tale avviso, per gli esami di cui all'articolo 282, e pubblicato anche presso tutti gli uffici compartimentali.
Ammissione agli esami
L'autorità marittima mercantile informa i candidati della loro ammissione agli esami e provvede alla pubblicazione nell'albo dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.
Inizio degli esami
Prima dell'inizio degli esami la commissione esaminatrice prende conoscenza dell'elenco degli aspiranti ammessi all'esame.
La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, prepara tre temi e li chiude in buste suggellate.
Tali buste, firmate esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario, solo conservate dal presidente.
All'ora stabilita per ciascuna piova, il presidente della, commissione fa procedere all'appello nominativo dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro.
Fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, il presidente fa sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere.
Esecuzione delle prove scritte
Durante le prove scritte i candidati non possono comunicare fra di loro, non possono portare appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie nè carta da scrivere, e i lavori devono, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta fornita dall'amministrazione, portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
I candidati possono consultare solo le pubblicazioni eventualmente stabilite dalla commissione.
Il concorrente che contravviene a tali disposizioni è escluso dall'esame.
Per assicurare l'osservanza delle disposizioni stesse e per vigilare sul regolare svolgimento degli esami, due membri della commissione devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
Le prove scritte devono essere compiute nel tempo massimo stabilito dal programma di esame, trascorso il quale i lavori vengono ritirati anche se incompleti.
Compiuto il lavoro, ciascun candidato, a pena di nullità, senza apporvi la firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio nome, cognome e paternità. Chiusa, quindi, anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione della data e dell'ora della consegna.
Al termine di ogni prova d'esame le buste vengono raccolte in un piego che è suggellato dal presidente e da lui firmato, unitamente ad uno degli altri membri della commissione ed al segretario.
Ciascuno dei pieghi contenenti i lavori, è aperto dalla commissione all'atto in cui è iniziata la revisione dei lavori stessi.
Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti i lavori scritti siano stati giudicati.
Ammissione agli esami orali
I candidati che superano le prove scritte, conseguendo il voto di sei decimi per ciascuna di esse, sono ammessi a sostenere gli esami orali e gli esperimenti pratici.
I candidati sono informati della loro ammissione agli esami orali e agli esperimenti pratici; inoltre un elenco di essi, in ordine alfabetico, è pubblicato nell'albo dell'ufficio che ha bandito il concorso.
Svolgimento delle prove orali e dell'esperimento pratico
Le prove orali si svolgono alla presenza dell'intera commissione.
La durata dell'esperimento pratico è stabilita dal programmata di esame.
Risultato degli esami
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
I candidati che conseguono la media di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte, in ciascuno dei gruppi di prove orali e, ove sia prescritto, nell'esperimento pratico, sono dichiarati idonei.
Verbale degli esami
Di tutte le operazioni svolte, delle deliberazioni adottate dalla commissione e del risultato degli esami dei singoli candidati è redatto, per ogni seduta, processo verbale che è sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Al termine della sessione viene redatto altro processo verbale riassuntivo dei risultati degli esami.
Spese per gli esperimenti pratici
Qualora per gli esperimenti pratici sia necessario l'impiego di mezzi nautici, le spese relative sono a carico dei candidati.
Autorità competente al rilascio dei titoli professionali
Fermo quanto è stabilito dal primo comma dell'articolo 124 del codice per il rilascio delle patenti relative ai titoli di capitano superiore di lungo corso di capitano superiore di macchina, di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è effettuato:
1) dal capo del compartimento marittimo per i titoli:
a) di aspirante e di allievo capitano di lungo corso, di aspirante e di allievo capitano di macchina, di padrone marittimo, di meccanico navale, di marinaio autorizzato, di fuochista autorizzato e di capo barca per il traffico nello Stato;
b) d'ingegnere navale e di costruttore navale;
2) dal capo del circondario marittimo per i titoli:
a) di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di conduttore e di marinaio motorista;
b) di maestro d'ascia.
Per ottenere le patenti e i documenti di abilitazione gli interessati devono presentare all'ufficio di iscrizione domanda corredata dell'estratto del verbale di esame nonchè degli altri documenti prescritti.
Modelli delle patenti
Le patenti e gli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali di cui all'articolo 123 del codice sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
Esami
Il ministro per la marina mercantile stabilisce, in via generale la composizione delle commissioni giudicatrici, le norme e le modalità per la costituzione di esse, i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami, nonchè le norme per l'effettuazione di quieti e per gli esperimenti pratici.
Il ministro stabilisce altresì in via generale i documenti che devono essere presentati per il rilascio delle patenti e degli altri documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali.
Navigazione valida per conseguire i titoli professionali
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678, dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487, modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 21 maggio 1975, n. 444 e dall'art. 11, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472)
[La navigazione richiesta per il conseguimento dei titoli di capitano superiore di lungo corso, di capitano di lungo corso e di padrone marittimo deve essere effettuata almeno per un terzo su navi nazionali.] (comma abrogato) (1)
[La navigazione effettuata entro il limite del mare territoriale o lungo le coste di due circondari confinanti fra loro è valida per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, capo barca per la pesca costiera, conduttore, fuochista autorizzato, motorista abilitato e marinaio motorista, non è valida per il conseguimento degli altri titoli.] (comma abrogato) (2)
[La navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime] (comma abrogato) (3)
Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e abrogazione riconfermata dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136.
Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136.
Norme transitorie
(introdotto dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1970, n. 1487)
A coloro che per età non siano soggetti agli obblighi scolastici derivanti dall'applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nonché a coloro che siano in possesso di licenza delle soppresse scuole professionali di educazione marinara continueranno ad applicarsi le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678.
Coloro i quali abbiano già conseguito o che, a norma del comma precedente, conseguano titoli professionali per i quali il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 678, prescriva la licenza di scuola elementare, o di scuola professionale di educazione marinara, possono, previo superamento di apposito esame integrativo secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, conseguire i corrispondenti titoli di coperta o di macchina per i quali il presente decreto prescrive rispettivamente la licenza di scuola media o il diploma di istituto professionale di Stato per le attività marinare.
Attività di lavoro richiesta per conseguire i titoli professionali
(abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[L'attività di lavoro richiesta per il conseguimento dei titoli professionali deve essere effettuata presso gli stabilimenti indicati in via generale dal ministro per la marina mercantile.]
Velocità delle navi agli effetti dell'imbarco dei capitani superiori di lungo corso e dei capitani di macchina
(abrogato dall'art. 24, comma 1, lett. d), del D.L.vo 7 luglio 2011, n. 136)
[La velocità delle navi nei casi previsti negli articoli 249 e 266 è quella risultante alle prove.
Ove tali prove non siano state effettuate, la velocità è quella, massima di navigazione, maggiorata di un coefficiente stabilito dall'autorità marittima mercantile in relazione alle caratteristiche di ciascuna nave.]
Annotazioni delle abilitazioni successive
Quando il marittimo in possesso di titolo professionale consegue i requisiti che lo abilitano ad esercitare le varie attribuzioni stabilite per il titolo di cui egli è in possesso l'autorità marittima mercantile annota sul libretto di navigazione tali successive abilitazioni, dandone comunicazione all'ufficio d'iscrizione del marittimo per l'annotazione in matricola.
Distinzione fra navi maggiori e navi minori
Agli effetti del secondo comma dell'articolo 136 del codice, si considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a vela, che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte a navigazione di altura.
Si considerano navi costiere tutte le altre navi che per caratteristiche, per dotazioni e per sistemazioni riservate all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera.
Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo le coste continentali e insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia.
Procedura per la distinzione
L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti è determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorità consolare.
A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorità consolare il richiedente può proporre ricorso al ministro.
Limiti di navigazione delle navi minori e dei galleggianti
Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri nazionali, per compiere viaggi per l'estero, devono essere munite di autorizzazione dell'autorità marittima secondo le norme stabilite dal ministro per la marina mercantile. Le navi minori e i galleggianti iscritti nei registri consolari possono navigare unicamente nelle acque dello Stato nel quale ha sede l'ufficio d'iscrizione.
Ristazzatura nello Stato di navi stazzate all'estero
La stazzatura della nave eseguita all'estero a norma del secondo comma dell'articolo 139 del codice deve essere nuovamente eseguita in via definitiva nello Stato, nel termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'approdo nello Stato e in ogni caso prima che la nave intraprenda un nuovo viaggio per l'estero.
Esami per periti stazzatori
Possono conseguire e l'abilitazione di perito stazzatore, ai sensi dell'articolo 138 del codice, i costruttori navali e i capitani di lungo corso che abbiano superato un esame pratico presso l'ufficio compartimentale davanti ad una commissione nominata dal capo del compartimento stesso secondo le modalità stabilite, in via generale, dal ministro per la marina mercantile.
Il ministro predetto determina altresì in via generale i documenti comprovanti i requisiti prescritti per poter essere ammessi agli esami e le modalità degli esami.
Quando nella circoscrizione del compartimento non vi un numero sufficiente di ingegneri e costruttori navali o di capitani di lungo corso, abilitati a esercitare le funzioni di perito stazzatore, il ministro per la marina mercantile può autorizzare l'ammissione all'esame di padroni marittimi o di altre persone in considerazione della loro particolare attività tecnica.
Rilascio dei certificati di abilitazione
I certificati di abilitazione all'esercizio delle funzioni di perito stazzatore sono rilasciati dal capo del compartimento.
Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori
Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata.
Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave.
Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.
Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi minori e dei galleggianti
Il numero d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.
Tale numero è preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione, stabilita dal ministro per la marina mercantile.
Società autorizzate a possedere navi italiane
Agli effetti dell'articolo 143, secondo comma, del codice, la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale sociale si considera sussistente nelle società le cui partecipazioni spettano per tre quarti a cittadini italiani.
La prevalenza degli interessi nazionali negli Organi di amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti, nelle societè in nome collettivo quando la maggioranza dei soci sono cittadini italiani, nelle società in accomandita quando cittadini italiani sono la maggioranza degli accomandatari, e nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative e negli altri enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono cittadini italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e i direttori generali.
Elenco delle società autorizzate
La società che richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 143 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dei documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.
La società che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice deve inoltrare al ministro per la marina mercantile domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonchè da (documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nello Stato.
L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143 del codice è tenuto presso il ministero della marina mercantile, e indica, per ciascuna società autorizzata, la denominazione sociale, la sede, il capitale e gli elementi dai quali si desume la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi di amministrazione, ovvero, nel caso di società equiparate a norma dell'articolo 144 del codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa nello Stato.
Istituzioni di carattere privato con personalità giuridica
Agli effetti dell'articolo 143 del codice, tra le società s'intendono compresi gli enti di carattere privato che abbiano acquistato la personalità giuridica a norma dell'articolo 12 del codice civile.
Matricole e registri delle navi e dei galleggianti marittimi
Le imatricole delle navi maggiori e i registri delle navi minori e dei galleggianti sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile.
I registri delle navi minori e dei galleggianti sono tenuti, oltre che dagli uffici indicati dal secondo comma dell'articolo 146 del codice, dagli uffici locali ma rittimi. Possono essere tenuti anche dalle delegazioni di spiaggia, qualora ne sia riconosciuta la necessità dal direttore marittimo.
Le matricole si distinguono in:
a) matricola dei piroscafi e delle motonavi;
b) matricola delle altre navi maggiori.
Le matricole e i registri sono corredati da rubriche
Tipi delle navi
Nelle matricole, nei registri e in tutti gli altri documenti, ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali.
[Per le navi addette alla navigazione da diporto è aggiunta la menzione della loro destinazione.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171.
Documenti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto è disposto dall'articolo 303, il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica o, quando la nave è stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
2) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorità consolare deve trasmettere al ministro della marina mercantile:
1) il titolo di proprietà in originale o in copia autentica;
2) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati a termini dell'articolo 149 del codice;
3) il certificato di stazza, se la stazzatura è stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139 del codice;
4) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi già di nazionalità estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali;
5) una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve versare la somma e presentare i documenti indicati nel comma precedente, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 2 e 3.
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato d'iscrizione nell'apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi.
L'iscrizione di navi maggiori non può essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140 del codice.
Iscrizione delle navi minori e dei galleggianti nei registri
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri con un numero progressivo e con l'indicazione, di nave minore o di galleggiante.
Designazione di rappresentante del proprietario
Il rappresentante del proprietario designato a termine dell'articolo 147 del codice deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave la dichiarazione del proprietario, con firma autenticata, che gli attribuisce tale qualità.
La dichiarazione è annotata sulla matricola o sul registro d'iscrizione.
Mancata designazione di rappresentante
Se il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave non provvede a designare un rappresentante ivi residente, l'ufficio invita l'interessato a procedere alla predetta designazione, fissandogli il termine.
Trascorso inutilmente tale termine, sempre che nel luogo di iscrizione della nave non risieda l'armatore o il suo rappresentante, e sempre che non debba farsi luogo al trasferimento dell'iscrizione della nave a norma dell'articolo 422, ultimo comma, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, l'iscrizione nelle matricole dell'ufficio del luogo di domicilio del proprietario.
Quando il proprietario non abbia il domicilio in una località in cui esista un ufficio marittimo autorizzato a tenere le matricole, le notificazioni degli atti relativi alla nave sono fatte, a tutti gli effetti, presso l'ufficio d'iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione provvede analogamente per le navi minori e per i galleggianti nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 147 dei codice.
Domanda di trasferimento
Quando il proprietario chiede il passaggio della nave o del galleggiante dalle matricole o dai registri di un ufficio a quelli di un altro deve farne domanda scritta all'ufficio d'iscrizione.
Modalità della nuova iscrizione
Nei casi indicati negli articoli 318, 319 e 422 l'ufficio che deve procedere al trasferimento della nave o del galleggiante trasmette all'ufficio presso il quale la nave o il galleggiante deve essere iscritto l'estratto della matricola, o del registro e il certificato di stazza.
Tale ufficio iscrive la nave o il galleggiante nelle matricole o nei registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riporta letteralmente le annotazioni relative alla proprietà e agli altri diritti reali e comunica la data e il numero della nuova iscrizione all'ufficio di provenienza. Questo provvede alla cancellazione della nave o del galleggiante, facendo menzione sulla matricola o sul registro del motivo della cancellazione, nonchè dell'ufficio, della data e del numero di nuova iscrizione.
Gli estremi della nuova iscrizione sono annotati, appena possibile, sull'atto di nazionalità o sulla licenza e sugli altri documenti di bordo.
Annotazione dell'armamento e del disarmo
Sulle matricole e sui registri d'iscrizione delle navi deve farsi annotazione dei dati relativi all'armamento e al disarmo con l'indicazione del luogo e della data, nonchè, per le navi maggiori, del numero e della data del rilascio del ruolo d'equipaggio.
Se l'armamento o il disarmo avviene in luogo diverso da quello dell'ufficio d'iscrizione della nave, l'ufficio del luogo ne avvisa quello competente e gli trasmette le notizie relative, affinchè siano eseguite le corrispondenti annotazioni nelle matricole o nei registri d'iscrizione.
Iscrizione nei registri dell'autorità consolare
Per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorità consolare a termini dell'articolo 148 del codice, si osservano le norme per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato.
Atto di nazionalità
L'atto di nazionalità è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalità
Per ottenere l'atto di nazionalità il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonchè del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalità.
Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità
La direzione marittima compila l'atto di nazionalità a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave.
L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalità; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonchè le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave.
Se l'atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorità doganale del luogo di iscrizione.
Licenza delle navi e dei galleggianti
La licenza delle navi minori e dei galleggianti è conforme al I modello approvato dal ministro per la marina, mercantile.
Rinnovazione dell'atto di nazionalità e della licenza
L'atto di nazionalità e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono più contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalità
Nei casi in cui è prescritta a la rinnovazione dell'atto di nazionalità, il proprietario deve presentare all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
1) l'atto di nazionaltè da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) l'estratto di matricola della nave;
3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalità;
4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle catteristiche principali o del tipo della nave;
5) il nuovo certificato di stazza in caso di combattimento della stazza.
L'ufficio d'iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di di perdita o di distruzione dell'atto di nazionalità la copia del processo verbale di cui all'articolo 383 e, nel caso, di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.
Documenti per la rinnovazione della licenza
Nei casi in cui è prescritta la rinnovazione della licenza, il proprietario deve presentare all'ufficio d'iscrizione i seguenti documenti:
1) la licenza da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio della nuova licenza;
3) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle caratteristiche principali o del tipo della nave o del galleggiante;
4) il nuovo certificato di stazza in caso di cambiamento di stazza della nave o del galeggiante.
Aggiornamento delle matricole e dei registri
Quando alla nave o al galleggiante viene rilasciato un nuovo atto di nazionalità, o una nuova licenza, le matricole o i registri devono essere aggiornati.
Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Visto sulla licenza
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445)
1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
Contenuto del passavanti provvisorio
Il passavanti provvisorio è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) autorizzazione a inalberare la bandiera nazionale;
2) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
3) nome del proprietario e dell'armatore;
4) durata della sua validità;
5) motivo del rilascio.
Se la nave è sprovvista di ruolo d'equipaggio, il passavanti provvisorio deve contenere anche l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonchè del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso.
Contenuto della licenza provvisoria
La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile e deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo, nonchè l'elenco delle persone dell'equipaggio con l'indicazione delle qualifiche e delle retribuzioni.
Ritiro dei documenti provvisori
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalità o della licenza, l'autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
Atti di nazionalità, e licenze di navi cancellate dai registri
L'atto di nazionalità o la licenza delle navi cancellate dalle matricole o dai registri sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione.
Bandiera delle navi mercantili
La bandiera nazionale da usarsi dalle navi mercantili deve avere l'altezza eguale ai due terzi della larghezza.
La bandiera nazionale è alzata all'asta di poppa, o all'estremità del picco o dell'antenna di poppa.
Le navi mercantili non possono alzare la fiamma e le insegne di comando adoperate dalle navi da guerra.
Uso della bandiera in navigazione
In navigazione la bandiera nazionale si tiene alzata qualunque sia l'ora, quando si naviga in prossimità di terra o a portata di opere militari, quando si incontrano navi che tengono spiegata la loro bandiera o navi di cui si voglia riconoscere la nazionalità e quando una nave da guerra nazionale o di potenza amica ne faccia invito alzando la propria bandiera.
Uso della bandiera in porto
In porto la bandiera nazionale deve essere alzata in tutte le feste nazionali, in tutte le solennità civili e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile; essa si alza alle otto e si ammaina al tramonto del sole.
Durante la sosta nei porti nazionali le navi mercantili alzano la gala di bandiera nelle feste nazionali e quando venga ordinato dall'autorità marittima.
La bandiera deve essere altresì alzata all'entrata nei porti e all'uscita, nonchè durante i movimenti in porto.
Uso della bandiera da parte delle navi estere
Le navi estere devono alzare la propria bandiera nazionale all'entrata nei porti e all'uscita, nonchè durante i movimenti in porto e quando viene ordinato dall'autorità marittima mercantile.
Uso della bandiera di Stato estero
L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali è regolato, a condizione di reciprocità, dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana.
Nelle feste nazionali e nelle solennità civili di uni> Stato estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorità consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.
Vendita giudiziale di navi e di carati di proprietà di stranieri
Alla vendita giudiziale di carati di nave prevista dall'ultimo comma degli articoli 158 e 159 del codice non possono concorrere se non cittadini o enti pubblici italiani ovvero società o enti italiani autorizzati a, norma dell'articolo 143 del codice o stranieri e società equiparati a norma dell'articolo 144 del codice stesso.
Processo verbale di demolizione
La demolizione della nave o del galleggiante dove risultare da processo verbale compilato dall'autorità n marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare del luogo dove è avvenuta.
Indagini in caso di perdita presunta
Qualora non si abbiano notizie di una nave o di un, galleggiante, l'ufficio d'iscrizione procede alle opportune indagini, rivolgendosi ai proprietari, agli armator:, agli assicuratori e a chiunque altro ritenga in grado di darne notizia.
Ove da tali indagini sia da presumere la perdita della nave o del galleggiante e siano trascorsi i termini indicati dall'articolo 162 del codice, l'ufficio predetto nè redige processo verbale.
Cancellazione dai registri
La cancellazione delle navi maggiori dalle matricole e delle navi minori e dei galleggianti dai registri si effettua:
1) per la perdita effettiva o presunta, in base al processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile ovvero dall'autorità consolare;
2) per la demolizione, in base al relativo verbale;
3) per la perdita dei requisiti di nazionalità, in base al certificato di dismissione di bandiera;
4) per il passaggio in altra matricola o in altro registro, in base alla comunicazione da parte dell'autorità competente della avvenuta nuova iscrizione.
Commissione per le riparazioni e per le demolizioni
La Commissioni prevista dall'articolo 161 del codice è composta da un ufficiale di porto, da Un capitano di lungo corso e da un ingegnere o costruttore navale designati dal capo del compartimento. Quando si tratta di navi minori o galleggianti, possono essere chiamati a far parte della commissione un padrone marittimo e un maestro d'ascia.
Il giudizio della commissione deve constare da processo verbale.
Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.
Stivaggio delle navi
L'autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilità.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorità, marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorità, possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Visite ed ispezioni alle navi
Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 166 del codice, all'accertamento delle altre condizioni previste dall'articolo 164 del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.
Modello
Il ruolo di equipaggio è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Numerazione
I ruoli di equipaggio sono numerati dal ministero della marina mercantile.
La numerazione, giunta al numero diecimila, è rinnovata; tutti i ruoli, compresi dall'uno al diecimila, formano una serie.
Le serie prendono un numero progressivo.
Distribuzione dei ruoli
Il ministero della marina mercantile provvede all'invio dei ruoli di equipaggio agli uffici compartimentali, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, e agli uffici consolari.
Gli uffici compartimentali e consolari trascrivono, in un registro conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, i numeri dei ruoli di equipaggio e danno ricevuta dei ruoli stessi al ministero della marina mercantile.
Altrettanto fanno gli uffici circondariali verso l'ufficio compartimentale e gli uffici di porto verso l'ufficio circondariale da cui dipendono.
I ruoli di equipaggio, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, firmati e bollati col timbro di ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Nella prima pagina del ruolo deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto o dalla autorità consolare, attestante il numero delle pagine di cui il ruolo si compone, il nome, il tipo, l'ufficio di iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.
Consegna
Gli uffici marittimi, all'atto del rilascio del ruolo di equipaggio, devono riportare le annotazioni in esso contenute in un registro copia ruoli conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Ogni qualvolta gli uffici marittimi rilasciano un ruolo di equipaggio devono darne notizia alla cassa nazionale perla previdenza marinara.
Fogli supplementari
Qualora, nel periodo di validità, sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo d'ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.
Durata del ruolo
(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445)
1. Per le navi adibite al traffico, la durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni dalla data del rilascio.
2. Allo spirare del termine previsto dal comma 1 gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
3. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il ruolo di equipaggio ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
4. Il ruolo ritirato è trasmesso in copia vistata all'I.N.P.S., che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di compartimento che ne aveva assunto il carico.
5. I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, effettuata l'operazione di decontazione, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Proroga della validità del ruolo
Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validità del ruolo è prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo.
In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.
Annotazioni relative all'armamento e al disarmo
L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio.
Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.
Annotazioni relative alle persone arruolate
Relativamente all'indicazione di cui al n. 5 dell'articolo 170 del codice, il ruolo di equipaggio deve anche contenere, per ciascuna persona arruolata, il nome, il compartimento d'iscrizione e il numero di matricola, la data e il luogo di imbarco e sbarco, la firma di chi effettua il movimento e il timbro d'ufficio. Quando la retribuzione è convenuta nelle forme indicate dalle lettere c) e d) del secondo comma dell'articolo 325 del codice si deve indicare sul ruolo la parte spettante all'arruolato in rapporto al numero totale delle parti convenuto e specificare gli altri elementi fissi della retribuzione.
Le stesse annotazioni si effettuano sulla licenza delle navi minori ai fini dell'applicazione degli articoli 172, 330 e 1287 del codice.
I contratti di arruolamento stipulati in località estera dove non sia autorità consolare sono annotati sul ruolo di equipaggio dal comandante della nave e convalidati dalla autorità marittima o consolare nel primo porto in cui abbia sede una di tali autorità.
Firma delle annotazioni
Le annotazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sulla licenza devono essere firmate dall'autorità che le esegue.
Ricostituzione del ruolo
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorità marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso.
Il ruolo così ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo
L'autorità che accerta la dispersione o la distruzione del ruolo ai termini dell'articolo 199 del codice deve darne notizia all'ufficio marittimo che lo ha rilasciato per i provvedimenti di cui all'articolo precedente.
Ritrovamento del ruolo
Qualora il ruolo smarrito sia ritrovato, deve essere trasmesso all'autorità marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal caso questa ne fa invio alla cassa nazionale per la previdenza marinara che provvede al confronto tra il ruolo stesso e quello ricostituito per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.
Forma e vidimazione
I libri di bordo sono conformi ai modelli approvati dal ministro per la marina mercantile e prima di essere posti in uso devono essere numerati, firmati e bollati col timbro d'ufficio, al sommo d'ogni mezzo foglio, dal comandante del porto o dall'autorità consolare.
Nella prima pagina di ciascun libro deve essere inserita dichiarazione firmata dal comandante del porto attestante il numero delle pagine di cui il libro si compone, il nome, il tipo, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matricola della nave, il nome del comandante e la data di rilascio.
Tenuta
I libri di bordo devono essere tenuti per ordine di data, di seguito, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Gli spazi vuoti devono essere riempiti con linee a penna.
Presentazione
I libri di bordo devono essere presentati ad ogni richiesta dell'autorità marittima mercantile o di quella consolare, la quale ha facoltà di rilasciarne copie o estratti.
Ritiro e custodia
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163 del codice, l'autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando i libri siano esauriti o resi inservibili l'autorità del luogo, previo rilascio dei nuovi libri con le modalità di cui all'articolo 362, li ritira e li trasmette per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Libri provvisori
Se in corso di navigazione un libro di bordo è esaurito o perduto o distrutto, il comandante ne forma uno provvisorio, nel quale deve indicare innanzi tutto la causa della perdita o della distruzione.
Il libro provvisorio è valido fino al primo porto di approdo, dove il comandante deve fare la sua dichiarazione all'autorità marittima mercantile o a quella consolare.
Queste redigono, in calce al libro provvisorio e (dopo la vidimazione, sulla dichiarazione del comandante e alla presenza di due testimoni, apposito processo verbale, di cui trasmettono copia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Sostituzione dei libri provvisori
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro.
Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Sequestro
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, se rileva che in un libro di bordo sono state inserite false dichiarazioni, dispone il sequestro del libro e compila processo verbale, che deve essere allegato alla denuncia, all'autorità giudiziaria unitamente al libro sequestrato.
Il tal caso alla nave viene rilasciato un nuovo libro di bordo.
Inventario di bordo
L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.
Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima, mercantile o da quella con sola re.
Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni.
La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata, all'atto della compilazione nonchè delle successive variazioni, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Agli effetti previsti dagli articoli 247 e 248 del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Giornale generale e di contabilità
Il giornale generale e di contabilità, deve essere scritto dal comandante o da un ufficiale da lui incaricato e firmato dal comandante stesso.
Su di esso, oltre le indicazioni prescritte dall'articolo 174, secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data:
1) la qualità e la quantità complessiva del carico;
2) le cause che hanno prodotto variazioni all'inventario di bordo;
3) l'inventario degli oggetti e dei valori appartenenti alle persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa;
4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche degli effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti;
5) il conto delle retribuzioni dovute alle persone dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per altra causa;
6) le azioni di merito compiute dalle persone dell'equipaggio o dai passeggeri;
7) le malattie e gli infortuni occorsi alle persone dell'equipaggio e ai passeggeri;
8) le riduzioni che per forza, maggiore si fossero fatte sulle razioni dei viveri;
9) i prestiti contratti;
10) il pegno o la vendita delle cose caricate;
11) tutto ciò che concerne l'ufficio del comandante, che riguarda l'interesse dei proprietari, degli armatori e dei caricatori, e che può dar luogo a rendimento di conto o a domanda giudiziale, salvo le annotazioni particolari da farsi negli altri libri di bordo.
Giornale di navigazione
Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 174 del codice.
Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; è scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed è vistato dal comandante.
Giornale di carico
Terminato l'imbarco o lo sbarco delle merci, le annotazioni, indicate nell'articolo 174, quarto comma, del codice, sul giornale di carico devono essere competente con la data e con la firma dell'ufficiale incaricato dal comandante e col visto del comandante stesso.
Contenuto del giornate di macchina
Il giornale di macchina consta di una premessa e di due parti.
La premessa, compilata dal direttore di macchina, comprende una descrizione sommaria delle motrici delle caldaie e dei principali apparecchi ausiliari di bordo, con indicazioni sul loro funzionamento. Tale descrizione è fatta secondo le istruzioni da emanarsi dal ministro della marina mercantile, salvo quelle varianti e aggiunte ritenute necessarie in relazione a particolari caratteristiche del macchinario e degli apparecchi e strumenti esistenti a bordo.
La prima parte del giornale è compilata a cura del direttore di macchina, in base ai dati e alle notizie che il personale di macchina in comando di guardia deve scrivere, guardia per guardia, su apposito quaderno.
Tali dati e notizie devono essere firmati dal personale in comando di guardia sulla prima parte devono essere altresì annotati:
1) le variazioni di andatura delle motrici ordinate sia durante la manovra sia durante la navigazione dal ponte di comando, con l'ora corrispondente letta, in ore e minuti primi, all'orologio di macchina;
2) l'eventuale rilievo di diagrammi indicatori;
3) gli avvenimenti straordinari, facendo semplice cenno della natura dell'avvenimento, del quale deve poi essere data notizia particolareggiata nella, Feconda parte del giornale;
4) i dati, per periodi successivi, di quattro in quattro ore, delle caratteristiche di funzionamento delle motrici e delle caldaie, nonchè i valori medi approssimativi delle caratteristiche di funzionamento degli apparecchi ausiliari principali
5) ogni altra notizia che il direttore di macchina o il personale di servizio in comando di guardia ritenga utile porre in evidenza.
Il comandante della nave deve apporre il visto alle pagine corrispondenti ai giorni di arrivo e di partenza.
Nella seconda parte del giornale devono essere scritti i nomi del comandante e del direttore di macchina in carica e l'eventuale sostituzione dei medesimi mentre il giornale è in uso.
Nella seconda parte devono essere altresì annotati:
1) la descrizione sufficientemente dettagliata delle avarie di qualche importanza occorse alle motrici, alle caldaie o agli apparecchi ausiliari sia in navigazione sia in porto, indicando i provvedimenti presi a seguito delle varie riparazioni eseguite e i risultati ottenuti, esponendo considerazioni e presentando le proposte del caso;
2) le visite periodiche e occasionali passate alle macchine, alle caldaie e agli apparecchi ausiliari indicando, per le visite straordinarie, i motivi che le hanno determinate;
3) i grandi lavori di manutenzione e di riparazione delle motrici, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari;
4) le immissioni in bacino per la visita della carena o per qualsiasi altra circostanza.
Devono essere sempre indicati la data e il luogo corrispondenti alle notizie riportate.
Ogni rapporto del direttore di macchina, deve essere datato e sottoscritto, nonchè vistato dal comandante.
Giornale radiotelegrafico
Il giornale radiotelegrafico e scritto dal marconista ed è vistato dal comandante.
In esso devono essere annotati i nomi degli operatori e degli ascoltatori, qualora siano presenti a bordo, nonchè qualsiasi avvenimento o incidente che riguardi il servizio radiotelegrafico o che interessi la sicurezza della vita umana in mare e, in particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.
Registro delle partenze
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
Rilascio delle spedizioni
L'autorità marittima, mercantile o quella consolare, nell'apporre il visto di cui all'articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell'equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico.
Il rilascio delle spedizioni può essere negato dall'autorità marittima mercantile quando il proprietario l'armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo d'iscrizione della nave, a, norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui è il domicilio del proprietario o dell'armatore con il luogo in cui è l'ufficio d'iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell'iscrizione a norma, degli articoli 318 e 422.
Rilascio delle spedizioni alle navi straniere
Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell'autorità marittima mercantile risulta dal visto sulle carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere è necessario il nulla osta consolare, quando nei porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera.
Registro degli arrivi
L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato.
Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall'articolo 180 del codice.
Vidimazione del giornale nautico
L'ufficiale di porto che procede, a norma dell'articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.
La vidimazione è apposta sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca, nonchè sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.
Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto ed adibite ai servizi locali
(modificato dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 19 gennaio 1965, n. 345 e sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445)
1. Per le navi adibite alla pesca marittima la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima per la vidimazione deve essere effettuata ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza; per le navi adibite alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
2. Per le navi adibite ai servizi locali, determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che le navi stesse compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.
Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari
Se nel giornale nautico non sono stati annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione, l'autorità che, a norma del secondo comma dell'articolo 182 del codice, riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale, deve far menzione di questa formalità nel giornale nautico.
Formalità dell'arrivo in porto estero
Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perchè non esiste autorità consolare e all'autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all'estero, dove risieda una autorità consolare italiana.
Rilascio di carte provvisorie di bordo
Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all'ufficio che ha rilasciato le carte stesse.
Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell'equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni.
Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri
I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.
Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.
Imbarco di merci vietate e pericolose
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, dai consegnarsi alla autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo.
Il comandante del porto dà avviso all'autorità doganale delle merci sbarcate con l'indicazione della località dove esse sono custodite.
Iscrizione degli atti di stato civile
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
Processi verbali di scomparizione
Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile.
La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite ai norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.
Accertamento delle persone scomparse
In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorità marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorità stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorità marittime e consolari dei porti dove approdò la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri.
Le autorità predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalità e la qualifica delle persone scomparse, nonchè le indagini effettuate e i relativi risultati.
Registri per gli atti di stato civile
Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorità marittime mercantili e da quelle consolari in base all'articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro per la marina mercantile, d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Trascrizione dei verbali di interrogatorio
All'autorità marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice è tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra località.
Inventario e custodia degli oggetti
In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta.
L'inventario è fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni.
Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte.
Di tutte le operazioni è fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.
Distruzione degli oggetti
Quando la morte è avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilità.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
Documenti da consegnare all'autorità marittima o consolare
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorità marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilità.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Navi non munite di giornale nautico
Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Indagini dell'autorità marittima o consolare
Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l'autorità marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell'inventario.
Oggetti appartenenti a cittadini italiani
In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorità marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non è diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
Oggetti appartenenti a stranieri
Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l'autorità marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero della marina mercantile e quello degli affari esteri nonchè l'autorità consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio del porto di iscrizione della nave.
Avviso all'autorità comunale
L'autorità marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne da avviso all'autorità comunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all'autorità comunale del luogo di armamento della nave.
Tale avviso è pubblicato mediante affissione nell'albo del comune.
Vendita degli oggetti
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorità che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata.
Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata.
L'autorità che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorità doganale.
I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell'articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell'autorità che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.
Scomparizione in mare e assenza
Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Navigazione da diporto
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento, nonchè nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo.
La navigazione da diporto con le navi di cui ai precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto.]
Abilitazione al comando di navi a vela
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Per ottenere l'abilitazione di cui al primo comma dell'articolo 213 del codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico; i proprietari di navi di stazza, lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta devono sostenere con esito favorevole un esame teorico-pratico.
L'esame è sostenuto presso l'ufficio di circondario nel quale la nave è iscritta, avanti a una commissione composta dal capo del circondario, presidente, da un capitano o da un aspirante capitano di lungo corso e da un rappresentante della Federazione italiana della vela.]
Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[L'autorizzazione a rilasciare l'abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, a norma del secondo comma dell'articolo 213 del codice, è data dal ministro per la marina mercantile alle associazioni nautiche inquadrate nella Federazione italiana della vela, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano.
Per ottenere l'abilitazione di cui al secondo comma dell'articolo 213 del codice, i soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma del comma precedente devono superare un esame avanti a una commissione costituita presso l'associazione. L'esame è pratico per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, teorico-pratico per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta.
Alla commissione deve partecipare il capo del circondario o un suo delegato, che la presiede.]
Navi con motore ausiliario
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell'articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocità non superiore alle sette miglia orarie.
In tale caso l'esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato può contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purchè le sistemazioni di bordo lo consentano.]
Comando di navi marittime in acque interne e viceversa
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possano comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.]
Esercizio della pesca
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le navi da diporto possono esercitare liberamente la pesca.
Tuttavia il ministro per la marina mercantile ha facoltà di vietare l'uso di determinati attrezzi.]
Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell'articolo 213 del codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprietà di associazioni nautiche.
Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell'articolo 215 del codice, s'intendono anche le navi destinate al noleggio per diporto, Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto del bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall'obbligo della licenza.]
Categorie di pesca (1)
(modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 54 e dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 100)
1. La pesca costiera è quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonché quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.
2. La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il Canale di Suez.
3. La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.
Si ritiene di numerare i commi del presente articolo a seguito della sostituzione del comma 1, operata dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 27 maggio 2005, n. 100.
Forma della dichiarazione di costruzione
La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione.
La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantità del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonchè della data del presumibile inizio della costruzione.
Dichiarazione a ufficio non autorizzato
Se la costruzione della nave o del galleggiante è eseguita in luogo compreso nella circoscrizione di un ufficio locale o di una delegazione di spiaggia non autorizzati a tenere il registro delle navi o dei galleggianti in costruzione, l'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione deve informare l'ufficio locale o la delegazione di spiaggia, trasmettendo copia della dichiarazione stessa.
Registro delle navi in costruzione
Il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Sul registro sono indicati il nome del proprietario e quello del costruttore, gli estremi del contratto di costruzione, la data di inizio della costruzione e quella del presumibile termine della stessa, nonchè gli altri elementi richiesti dal modello.
Ordine di sospensione della costruzione
L'ordine di sospensione della costruzione di una nave o di un galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236 del codice, deve essere notificato, a mezzo di un agente dell'autorità marittima mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio che ha ricevuto la dichiarazione di costruzione.
Pubblicità del contratto verbale
Per quanto riguarda il titolo da trascrivere, la dichiarazione prevista dall'articolo 239 del codice, per il caso di cui al secondo comma dell'articolo 237 dello stesso codice deve contenere gli elementi del contratto verbale di costruzione e indicare le quote di partecipazione alla proprietà.
Esecuzione delle trascrizioni
Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall'ufficiale di porto all'uopo delegato dal capo dell'ufficio e all'estero dal console o da un funzionario da questi delegato.
Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell'articolo 256 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione.
Qualora le trascrizioni o le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo e ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall'ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti.
Trascrizione di atti riguardanti più navi
Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti.
Trascrizione di atti relativi a navi perite
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi può essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti.
Tale trascrizione può eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalità, nel caso di perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
Trascrizione di atti scritti in lingua straniera
Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.
Gli atti presentati all'estero all'autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorità consolare, devono essere legalizzati.
Orario per la presentazione delle domande di pubblicità
Le domande di pubblicità sono ricevute durante l'orario normale d'ufficio.
Documenti comprovanti la nazionalità dei nuovi proprietari
L'ufficio di iscrizione, nel procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del nuovo proprietario o, nel caso di società, il certificato dal quale risulta se la società sia o meno iscritta nell'elenco di cui all'articolo 143 del codice.
Se il nuovo proprietario non è cittadino italiano o la società non è iscritta nell'elenco predetto, nè risulta l'equiparazione prevista dall'articolo 144 del codice, l'ufficio d'iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso.
Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione
Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l'ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione.
Annotazione sull'atto di nazionalità
Quando la pubblicità è richiesta all'ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l'ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all'ufficio di iscrizione, a norma dell'articolo 251, secondo comma del codice, provvede all'annotazione sull'atto di nazionalità, informando telegraficamente l'ufficio di iscrizione.
Rappresentante dell'armatore
La designazione di rappresentante, a norma dell'articolo 267 del codice, è fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata.
Nelle stesse forme la designazione di rappresentante è fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della società venga stabilita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave, è fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante è compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo.
Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della società, successivamente alla costituzione, è trasferita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante è fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della società di armamento.
Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della società di armamento non provvedono, nei casi indicati dall'articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della società di armamento.
Dichiarazione verbale di armatore
Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando è fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorità, competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice.
Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.
Registro delle raccomandazioni di navi
Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all'articolo 289 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia, ed è tenuto dall'ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.
A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell'articolo 289 del codice.
Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l'altro i nomi delle navi raccomandate.
Incaricati presso gli uffici di porto
Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.
Dell'autorizzazione è presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Poteri del comandante di porto
Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:
1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;
2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio;
3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento.
Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave.
Il comandante dei porto ha facoltà di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti commi.
Formazione dell'equipaggio
Per la formazione o il completamento dell'equipaggio di una nave nei porti dello Stato l'autorità che provvede all'arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell'equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.
Annotazione dei movimenti di sbarco
Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorità marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.
Arruolamento di stranieri
Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dello equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all'espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi de lo Stato al quale appartengono.
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all'imbarco può esigere che la validità dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello Stato cui il marittimo appartiene.
Custodia di libretti di navigazione
I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall'autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All'atto dello sbarco sono riconsegnati all'autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.
Navigazione oltre gli stretti
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1963, n. 678)
Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.
Imbarco di allievo ufficiale
Quando nella composizione dell'equipaggio è previsto l'imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualità, deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui a gli articoli 251 e 268.
Medici, marconisti, commissari di bordo
Per imbarcare in qualità di medico, di commissario di bordo o di marconista, è richiesta un'autorizzazione dell'autorità marittima mercantile.
L'autorizzazione a imbarcare in qualità di medico di bordo e di marconista di bordo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualità di commissario di bordo è subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.
Sottufficiali
Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell'articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l'ottonaio, il capitano d'armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'operaio frigoriferista, l'elettricista.
Il ministro per la marina mercantile può, sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.
Poteri delle autorità consolari
Le autorità consolari nell'esplicazione dei poteri a esse conferiti dall'articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l'armamento delle navi.
Registro tenuto dagli uffici consolari
In ogni ufficio consolare è tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalità, il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorità consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.
Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto
Chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell'articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
La forma e le modalità per la manifestazione del consenso nonchè per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell'articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
Se la dichiarazione relativa al consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove è iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.
Arruolamento del comandante
L'autorità che riceve la dichiarazione dell'armatore prevista dall'articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, conservandone copia in archivio.
L'autorità che riceve la dichiarazione del comandante conserva l'originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell'armatore. Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall'ufficiale rogante e con il bollo d'ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo.
Quando, a norma del secondo comma dell'articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell'armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve avvenire l'imbarco, l'autorità che ha effettuato la comunicazione telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.
Annotazione della dichiarazione di accettazione dell'arruolato
Se il marittimo da arruolare non è in condizione di firmare il contratto, l'ufficiale rogante, accertata la identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.
Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento
Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell'archivio dell'ufficio.
Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.
Spese per il rimpatrio
Per il viaggio di rimpatrio nei casi previsti dall'articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma dell'articolo 364 del codice stesso, è assegnato allo equipaggio:
1) un posto di prima classe ordinaria su nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, purchè il personale di coperta o di macchina sia fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Lo stesso trattamento è fatto ai marittimi muniti del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purchè rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di macchina;
2) un posto di seconda classe su nave o su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 321 del codice, che non sia provvisto dei titolo professionale indicato al numero precedente, nonchè al personale indicato ai numeri 4 e 5 dell'articolo predetto;
3) un posto di terza classe su nave o su ferrovia, per gli altri componenti dell'equipaggio.
Per i viaggi su nave, quando nel prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura stabilita con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali interessate.
Nei viaggi in ferrovia spetta altresì un'indennità di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 a 2 del presente articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi quaranta per gli altri componenti dell'equipaggio.
Nota dei depositi
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonchè per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Rimpatrio di cittadini italiani
Nei casi previsti dall'articolo 197 del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio e determinato dalla disponibilità di bordo; nell'ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non può essere superiore a dieci persone.
Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura:
1) se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun'altra persona dell'equipaggio;
2) se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell'autorità consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che non si tratti di imputati detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso è stabilita dall'autorità consolare una speciale indennità integrativa;
3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto è stabilito dall'autorita) consolare, tenuto conto che il trasporto è obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio.
Il ministro per la marina mercantile può con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l'ammontare dei compensi previsti dal presente articolo.
Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn 1 e 2 deve essere richiesto al ministero della marina mercantile in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall'autorità consolare, contenente il nome, l'età, la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d'imbarco e il motivo del rimpatrio, nonchè l'indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.
Naufraghi stranieri
Quando non esistono le condizioni di reciprocità di cui all'articolo 3 del codice, il naufrago di nazionalità straniera è inviato all'agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall'interessato.
Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima
Le autorità - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'articolo 441.
Rinunzie e transazioni
Agli effetti dell'articolo 2113 del codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale iltimo termine.
Denuncia dell'identificazione di relitti
La denuncia prevista dall'articolo 501 del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione è stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e le altre eventuali notizie.
L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa è presentata per iscritto, il giorno e l'ora in cui è pervenuta all'ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette.
Della denuncia, è presa nota, in un registro, conforma" al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d'ufficio.
Sul richiesta dell'interessato, l'autorità, marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.
Avviso dell'identificazione
Un avviso contenente gli estremi della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.
L'avviso è comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse.
Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia è data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.
Domanda per l'assunzione di ricupero
Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del codice, il ricupero di un relitto di mare, deve farne domanda ai capo del compartimento nella cui circoscrizione si trova il relitto da ricuperare.
Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato la denuncia di identificazione del relitto, l'autorità marittima mercantile invita, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza in caso di concorso, a norma dell'articolo 501 del codice, a dichiarare entro un termine non superiore a sessanta giorni se intendano assumere il ricupero. Trascorso tale termine, gli interessati che non abbiano presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la preferenza prevista dall'articolo 501 del codice si stabilisce unicamente fra quelli che hanno presentato domanda.
Delle domande di ricupero presentate all'autorità marittima mercantile è data notizia ai proprietari dei relitti, quando sono noti.
Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero
Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante:
a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero;
b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero;
c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero;
d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell'articolo 73 del codice;
e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale.
Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento può revocare l'autorizzazione.
L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell'articolo 448 e sono comunicate all'autorità doganale.
Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorità doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.
Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore
Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 505 del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare.
Della dichiarazione del comandante è data dall'autorità marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa è nazionale o, se è straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.
Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari
Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresì se ai proprietari è stata fatta consegna delle cose ricuperate.
Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.
Consegna delle cose ricuperate all'autorità marittima
L'autorità marittima mercantile che a norma dell'articolo 502 del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare.
Il processo verbale deve contenere:
a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi;
b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero;
c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un perito;
d) l'indicazione del grado di conservabilità delle cose ricuperate.
Il processo verbale è sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia è rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorità che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.
Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima
L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonchè, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
Cessazione del ricupero operato dall'autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari
Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorità marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell'articolo 507 del codice, devono farne dichiarazione all'autorità medesima.
Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate.
Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno è rimesso agli interessati e l'altro è conservato presso l'ufficio.
Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell'articolo 508 del codice, della circostanza è fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, è fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonchè della somma eventualmente residuata.
Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorità marittima
L'autorità marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'articolo 453.
Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.
Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate
All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorità marittima mercantile ovvero delle indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonchè delle spese di custodia.
L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra è conservata nell'ufficio, e la terza è tra smessa al capo del compartimento.
Vendita delle cose ricuperate
Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilità generale dello Stato.
L'avviso di cui al predetto articolo 508 del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall'articolo 454. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Assunzione del ricupero all'estero da parte dell'autorità consolare
All'estero, quando ciò sia consentito dall'ordinamento dello Stato nelle cui acque territoriali si trovano navi o aeromobili nazionali naufragati o altri relitti della navigazione, il ricupero di essi può essere assunto dalle autorità consolari, nei casi e con le modalità fissate dal codice per il ricupero nelle acque dello Stato ad opera delle autorità marittime mercantili. L'avviso relativo deve essere inviato al ministero della marina, mercantile che provvede a farlo pubblicare nell'albo delle capitanerie della Repubblica.
In tal caso la somma ricavata dalla vendita delle cose ricuperate, prevista dal secondo comma dell'articolo 508 del codice, deve essere trasmessa, con i documenti relativi, al ministero della marina mercantile, che provvede poi a norma della precitata disposizione.
Denuncia del ritrovamento
La denuncia di cui all'articolo 510 del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto è stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresì se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'articolo 447. Copia della denunzia ovvero del processo verbale è trasmessa al capo del compartimento.
Avviso del ritrovamento
Un avviso contenente gli estremi della denuncia è comunicato al proprietario del relitto, ovvero, quando questi non è noto, è affisso per tre mesi nell'ufficio dell'autorità marittima mercantile che lo ha ricevuto. Della denuncia è presa nota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale è successivamente fatta menzione della consegna, custodia, ritiro o vendita, delle cose ritrovate, a norma, degli articoli 510 e 511 del codice.
Consegna delle case ritrovate all'autorità marittima
L'autorità marittima mercantile che ai sensi dell'articolo 510 del codice riceve in consegna le cose ritrovate procede a norma dell'articolo 453.
Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario
All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonchè degli eventuali diritti doganali.
L'autorità marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'articolo 457.
Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, può disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.
Vendita delle cose ritrovate
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell'articolo 511 del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Inchiesta sommaria
L'autorità marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare:
1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave;
2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonchè, quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonchè, ove del caso, di fotografie e di rilievi;
3) l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalità, del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione;
4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalità e della residenza.
Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entità del sinistro lo richiedano.
L'autorità inquirente deve trasmettere all'autorità competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
Facoltà del ministro
Nel caso in cui l'autorità competente ritiene di non disporre l'inchiesta, il ministro per la marina mercantile, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell'articolo 579 del codice, può ordinare che l'inchiesta venga eseguita.
Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi
(introdotto dall'art. 15, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 28)
1. E' istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi con il compito di monitorare i sinistri al fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.
[2. All'attività della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.] (comma abrogato) (1)
3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:
a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
c) due dirigenti del Dipartimento della Navigazione marittima ed interna, membri;
d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;
e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto, segretario; (2)
[4. Con le stesse modalità sono nominati i supplenti della medesima commissione.] (comma abrogato) (1)
[5. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:
a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi ed è costantemente informata dalla stessa in merito all'attività di indagine in corso;
b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;
c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;
d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera c):
1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;
2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera e);
e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;
f) qualora in relazione a sinistri per i quali si è già conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;
g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stato italiano alle indagini sui sinistri marittimi;
h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;
i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.] (comma abrogato) (1)
[6 All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero dei trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonchè del comma 3, lettera d) e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) (1)
[7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle società di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.] (comma abrogato) (1)
[8. La corrosione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.] (comma abrogato) (1)
[9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltrechè le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino.] (comma abrogato) (1)
[10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 18, comma 5, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 165.
Per l'abrogazione del comma annotato si rimanda all'art. 18, comma 2, del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 165.
Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale
La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed è costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
Il presidente della commissione ha facoltà di aggregare alla stessa; in qualità di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
Uguale facoltà può essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.
Nomina dei membri delle commissioni
(sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 28)
1. I membri delle commissioni di cui all'articolo 467 sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.
Convocazione della commissione
Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con supplenti delle rispettive categorie, scelti nell'ordine della designazione.
In caso di assenza o di impedimento del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della commissione.
Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale, il ministro per la marina mercantile, d'intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto a sostituire con altri ufficiali di grado superiore il presidente della commissione, nonchè gli ufficiali di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l'ufficiale in comando della nave militare.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.
Commissioni costituite all'estero
Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:
1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina.
In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri.
Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Indennità ai membri delle commissioni
Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.
Agli altri membri è corrisposta una indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in cui si riunisce la commissione.
Svolgimento dell'inchiesta formale
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verità.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
Indennità ai testimoni
Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera
Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocità.
Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente può procedere soltanto se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.
Istituzione dell'elenco
Presso ogni tribunale, la cui circoscrizione confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi.
Per quanto attiene all'elenco speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo.
Formazione dell'elenco
L'elenco è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica, e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'elenco possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia marittima.
Istituzione dell'elenco
Presso ogni corte d'appello il cui distretto confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di liquidatori d'avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in quanto non modificati dal seguente articolo.
Formazione dell'elenco
L'elenco è formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d'appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
Nell'albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia.
Designazione alle funzioni di cancelliere
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
Determinazione del giorni di udienza
Le udienze di trattazione delle cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell'interessato, essere fissate udienze speciali.
Registri di cancelleria
I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'articolo 29 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
Gratuito patrocinio
Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti di porto, è concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente.
In caso di urgenza, il comandante di porto può ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di povertà, a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.
Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore
L'istanza di proroga del termine già fissato ai sensi dell'articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo è stato già nominato. Il presidente o il giudice accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.
Rinvio delle parti avanti il collegio
Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell'articolo 621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine nell'ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio.
Vendita della nave
Insieme con la istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l'importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell'articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell'articolo 256 del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari.
Cessione dei proventi
Insieme con l'istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all'articolo 631 del codice, l'armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i proventi già esatti, i documenti e l'approssimativo importo delle spese necessarie per l'esazione di quelli non ancora riscossi.
Il giudice designato, se accoglie l'istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da prelevarsi sull'importo depositato dall'armatore, al liquidatore, il quale provvede all'esazione dei proventi nel termine stabilito.
Le somme corrispondenti ai proventi esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari: il giudice designato dispone che sia dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto alla distribuzione.
Il liquidatore non può esercitare la ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma può chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l'armatore per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate.
Il liquidatore esegue la esazione a rischio e pericolo dell'armatore.
Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Prefissione di termine all'armatore
Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.
L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori
Il curatore della nave provvede all'esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali è stata fatta ingiunzione. Egli può richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sull'importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Il curatore non può esercitare la ritenzione su le somme riscosse per il compenso e per le spese e può chiedere la liquidazione al giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il quale vi provvede con decreto.
Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l'ingiunzione.
Cessione del nolo, degli accessori e degli altri valori
Il cancelliere cura la registrazione del processo verbale di cessione del nolo e dei crediti di cui all'ultimo comma dell'articolo 652 del codice, ne dil avviso ai creditori ipotecari, se a questi non è stato ancora notificato il ricorso per l'ordinanza di vendita, e deposita il prezzo nelle forme dei depositi giudiziari.
Omologazione del rendiconto
Compiuta la riscossione o depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 del codice, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti. Il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, dispone l'audizione delle parti a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice Dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile e può disporre l'assegnazione del sopravanzo ai creditori secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile.
Distribuzione delle somme ricavale
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo del l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura del processo di esecuzione.
Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Competenza
La competenza a disporre l'amministrazione della nave sequestrata spetta al giudice investito del giudizio di convalida del sequestro.
Istanza
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata è proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell'articolo 485 del codice di procedura civile, l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
Riscossione e cessione del noto, degli accessori e di altri valori
Alla riscossione e alla cessione del nolo, degli accessori e di altri valori si applicano gli articoli 489 e 490.
Omologazione del rendiconto
Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto.
Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell'articolo 485 del codice di procedura civile.
Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
Revoca del sequestro
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'articolo 684 del codice di procedura civile.
Sbarco d'autorità
Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
Servizio di ronda
Ai fini della sorveglianza sulla regolarità dei servizi l'autorità marittima mercantile ha facoltà di disporre servizi di renda.
Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonchè gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale.
Il servizio di ronda è eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.
Registri degli uffici circondariali
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
Funzioni di cancelliere e di ufficiale giudiziario
Le funzioni di cancelliere nell'ufficio del circondario marittimo sono esercitate da un ufficiale subalterno o da un sottufficiale del corpo delle capitanerie di porto.
In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale o del sottufficiale designato a tali funzioni il capo di circondario designa altro dipendente.
Le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da un agente delle capitanerie di porto o, in mancanza di questi, dall'ufficiale giudiziario della pretura o della conciliazione.
Richiesta per atti di istruzione
Il capo di circondario, nei procedimenti di sua competenza, può rivolgersi, per gli atti di istruzione da eseguirsi fuori della sua circoscrizione, al capo di circondario o, in mancanza, al pretore del luogo in cui gli atti stessi debbono essere eseguiti.
Anticipazione di spese di giustizia
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
Competenza per l'esecuzione
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario è affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Trasmissione di sentenza di condanna
A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all'ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perchè ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.
Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie
Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.
Pagamento della somma per l'oblazione
Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.
Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento.
Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.
Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari
Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la metà della somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.
Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione è stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione è stata commessa a bordo.
Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non può essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, è esercitato dal comandante della nave.
Rapporto all'autorità marittima
Il comandante della nave è tenuto ad annotare nel giornale nautico le infrazioni disciplinari commesse dai componenti dell'equipaggio e dai passeggeri e le pene disciplinari applicate. Nel caso in cui il potere disciplinare spetta al comandante del porto a norma del l'articolo precedente, il comandante della nave è tenuto a fare rapporto dell'infrazione al comandante del porto, entro ventiquattro ore da quando ne abbia avuto notizia.
Registro e comunicazione delle pene disciplinari
Gli uffici delle autorità marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi.
Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.
Menzione sul giornale nautico di pene disciplinari
Il comandante della nave militare, che abbia inflitto, a norma dell'articolo 1249 del codice, pene disciplinari al componente dell'equipaggio di una nave mercantile, ne fa menzione sul giornale generale e di contabilità della, nave sulla quale è imbarcata la persona cui è stata inflitta la pena.
Contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare
La contestazione degli addebiti prevista dall'articolo 1263 del codice viene fatta mediante comunicazione per raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è esposto un cenno sommario del fatto.
L'invito deve contenere l'assegnazione di un termine non interiore a quindici giorni dalla data del ricevimento della raccomandata. In tale termine l'interessato o una persona munita di procura può prendere visione di tutti gli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe, indicando, se del caso, testimoni ed altre prove.
Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente libro si applicano le disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, le disposizioni di attuazione del medesimo codice e quelle della tariffa penale.
Attribuzioni dell'amministrazione marittima nella laguna veneta
Osservate le attribuzioni generali di polizia sulla intera laguna di Venezia conferite al Magistrato alle acque dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191, all'amministrazione marittima compete in tutto l'ambito lagunare delimitato dall'articolo 1 del predetto decreto la polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti.
Concessioni demaniali nella laguna veneta
L'amministrazione marittima provvede pure, in conformità delle norme del codice e del presente regolamento, alle concessioni demaniali interessanti i canali e le altre zone della laguna di Venezia che a questo effetto sono già state o potranno essere determinate d'accordo fra il Magistrato alle acque e la direzione marittima competente.
Canali di traffico urbano nella laguna veneta
Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorità marittima e dall'ispettorato di porto.
Lagune di Marano e di Grado
Le disposizioni di cui agli articoli 515, 516 e 517 si applicano anche alla navigazione sulle lagune di Marano e di Grado.
Personale navigante dei servizi pubblici lagunari di Venezia
Il personale navigante in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia, salvo che non abbia la qualifica di allievo marinaio o allievo barcaiolo o apprendista di macchina, deve provenire dalla gente di mare e avere effettuato diciotto mesi di navigazione rispettivamente in servizio di coperta o di macchina, con qualifica equivalente a quella con la quale è assunto.
Il personale anzidetto conserva l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ma fino alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano ad esso le sole disposizioni riguardanti il personale della navigazione interna.
Mansioni richiedenti titolo professionale
(sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472
1. Il personale imbarcato per mansioni richiedenti titolo professionale sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione, di linea, nelle zone di navigazione interna della laguna veneta, deve essere provvisto di titolo professionale marittimo equivalente a quello richiesto per la navigazione interna ed avere conseguito la qualifica di "autorizzato" secondo le norme vigenti in materia di navigazione interna.
2. Il personale imbarcato per la condotta di navi adibite ai servizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi dell'articolo 6 della legge stessa e con le procedure indicate dalla normativa regionale, deve conseguire l'iscrizione nel Ruolo dei conducenti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale imbarcato sul- le navi destinate al servizio di trasporto di passeggeri in navigazione nazionale locale limitata alla laguna veneta, ove acquisiscano i servizi nelle zone lagunari di navigazione marittima e ancorché, ai sensi dell'articolo 24 del codice e dell'articolo 4 del presente regolamento, estendano i viaggi alle zone lagunari di navigazione interna.
Equivalenza di titoli e qualifiche
La equivalenza dei titoli e delle qualifiche di cui ai due precedenti articoli è stabilita dai ministri per i trasporti e per la marina mercantile.
Navi adibite ai servizi pubblici lagunari di Venezia
Le navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia sono iscritte nei registri tenuti dagli uffici marittimi. L'autorità marittima comunica all'ispettorato di porto il nome e le caratteristiche delle navi iscritte.
Alle visite e ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni e delle dotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma e al terzo comma dell'articolo 164 del codice provvede il capo del compartimento marittimo o un suo delegato, insieme con un rappresentante dell'ispettorato compartimentale o dell'ispettorato di porto.
Inchieste per i sinistri alle navi dei servizi pubblici lagunari di Venezia
In caso di sinistro riguardante nave adibita ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia l'inchiesta sommaria è eseguita dagli uffici di compartimento.
Alla inchiesta formale provvede la commissione inquirente indicata nell'articolo 467, della quale fa parte anche il capo dell'ispettorato di porto.
Mare territoriale
Per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale e per l'esercizio della polizia sul mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice e dal presente regolamento.
Per le concessioni per allevamento di pesci, per coltivazione e deposito di mitili, il capo del compartimento promuove il parere del medico provinciale per quanto concerne l'igiene e la sanità.
Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio
Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.
Decreti istitutivi di uffici del lavoro
I decreti ministeriali attualmente vigenti, relativi alla istituzione degli uffici del lavoro portuale e alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico, continuano ad avere vigore fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 109 del codice e dalle norme del presente regolamento.
Lavoratori portuali avventizi
Nelle località in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento i lavoratori sono distinti in permanenti ed avventizi, il ruolo di questi ultimi continua ad esistere fino a quando i lavoratori in esso iscritti non siano stati tutti cancellati o trasferiti nei registri previsti dall'articolo 150.
Il trasferimento ha luogo secondo le modalità stabilite dal capo del compartimento.
Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi
Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera dagli attuali registri della gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Gente di mare di prima e di seconda categoria
Sulle attuali matricole della gente di mare è annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.
Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte.
Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.
Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina
I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.
Capitani di gran cabotaggio e macchinisti navali in seconda, costruttori navali di seconda classe
Coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione al conseguimento del grado di capitano di gran cabotaggio o di macchinista navale in seconda, o di costruttore navale di seconda classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, possono conseguire le relative patenti o titoli ed esercitare le mansioni ad essi inerenti, purchè comprovino di possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Esami
Coloro che nei diciotto mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento hanno sostenuto esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e non hanno conseguito l'idoneità in due sole materie, possono entro un anno dalla data predetta presentarsi a nuovo esame ripetendo soltanto le prove sulle due materie per le quali non conseguirono l'idoneità.
Ormeggiatori e barcaioli
Gli ormeggiatori e i barcaioli che alla data dell'entrata in vigore del regolamento esercitano la loro attività almeno da un anno, sono iscritti nei registri anche in mancanza dei requisiti stabiliti dal regolamento stesso, purchè presentino domanda nel termine di un anno.
Navi e galleggianti già iscritti
Per le navi e i galleggianti, che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti nelle matricole o nei registri, il proprietario deve presentare i documenti e la dichiarazione di cui all'articolo 303 entro sessanta giorni dalla data stessa.
Qualora entro tale termine i documenti e la dichiarazione non siano stati presentati, si presume la destinazione alla navigazione alturiera delle navi iscritte in matricola e la destinazione alla navigazione costiera o ai servizi ausiliari della navigazione delle navi e dei galleggianti iscritti nei registri.
Sui registri esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per ciascun galleggiante è apposta, l'indicazione di nave minore o di galleggiante.
Assegnazione del nome
Per le navi maggiori di stazza lorda inferiore alle cinquecento tonnellate, alle quali è stato assegnato il nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve, entro sei mesi dalla data stessa, presentare al ministero della marina mercantile domanda per la conferma o il cambiamento del nome.
Se la domanda non è presentata entro il termine pre scritto, il ministero della marina mercantile può disporre d'ufficio l'assegnazione del nome, quando sia ne cessario a termini dell'articolo 140 del codice.
Per le navi minori di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, alle venticinque in ogni altro caso, alle quali è stato assegnato un nome alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario deve entro sei mesi dalla data stessa presentare all'ufficio di iscrizione la domanda di cui al primo comma del presente articolo.
Se la domanda non è presentata entro il termine pre scritto, s'intende che il proprietario abbia rinunziato all'assegnazione del nome.
Sigla dell'ufficio d'iscrizione delle navi minori e dei galleggianti
Sulle navi minori e sui galleggianti l'indicazione della sigla dell'ufficio d'iscrizione, di cui al secondo comma dell'articolo 309, deve essere apposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del decreto del ministro per la marina mercantile, con il quale vengono stabilite le sigle stesse.
Rappresentante del proprietario
Chi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è stato designato a rappresentare il proprietario, a termini dell'articolo 54 del codice per la marina mercantile, deve entro sei mesi dalla data stessa presentare la dichiarazione di cui all'articolo 317 del presente regolamento.
In caso di mancata presentazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 318 e seguenti del regolamento stesso.
Navigazione da diporto
(abrogato dall'art. 66, comma 1, lett. c), del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171)
[Le persone autorizzate a comandare navi da diporto a termini dell'articolo 57 del codice per la marina mercantile devono munirsi delle abilitazioni prescritte dagli articoli 402 e seguenti del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.]
Dichiarazione di armatore
Chi anteriormente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a termini dell'articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice della navigazione.
Membri delle commissioni d'inchiesta già in carica
I membri delle commissioni d'inchiesta che alla data di entrata in vigore del regolamento sono stati nominati ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 17 settembre 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, s'intendono confermati in carica fino alla scadenza del termine di tre anni dalla data della loro nomina.
Rinvio a norme speciali
Nelle materie la cui disciplina è dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili.
Pareri di enti estranei all'Amministrazione
Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l'abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.