
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2024, n. 93
G.U.R.I. 5 luglio 2024, n. 156
Regolamento concernente modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera b);
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici» e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione»;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)»;
Considerata la necessità di adeguare le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e in particolare, a quanto previsto dall'articolo 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 gennaio 2024 e 12 marzo 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;
Emana
il seguente regolamento:
Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Definizione e finalità del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonchè nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.»;
b) l'articolo 209 è sostituito dal seguente:
«Art. 209 (Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio). - 1. Il servizio di ormeggio è svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonchè dagli ormeggiatori già iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal comandante del porto.
3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge.
4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorità di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operatività del porto.
6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della società cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente.
7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società cooperativa, esercita la potestà disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati.
8. Il funzionamento e l'organizzazione della società cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della società cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.»;
c) dopo l'articolo 209, è inserito il seguente:
«Art. 209-bis (Operatività in più porti o approdi). - 1. Per comprovate esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi.
2. Nel caso di società cooperativa operante in più porti ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'amministrazione spetta al comandante del porto ove ha sede legale la società cooperativa; spettano al comandante di ciascun porto ove la società cooperativa opera la vigilanza sulla sua organizzazione e la potestà disciplinare ai sensi del codice della navigazione.»;
d) l'articolo 210 è sostituito dal seguente:
«Art. 210 (Beni destinati allo svolgimento dei servizi). - 1. Nel provvedimento di cui all'articolo 209, comma 4, sono determinati i beni, i mezzi e gli strumenti necessari per assicurare lo svolgimento del servizio di ormeggio, inclusi il numero, le caratteristiche e le dotazioni dei mezzi nautici, terrestri e per l'assistenza alle navi durante la loro sosta in banchina.
2. I mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio sono condotti dagli ormeggiatori.
3. Sui mezzi nautici adibiti al servizio di ormeggio è riportata a prua e a poppa la parola "ormeggiatore" e, qualora possibile, è tenuto alzato il pennello bianco con eguale scritta in rosso.»;
e) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Procedura concorsuale). - 1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività;
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validità, di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, è composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della società cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della società cooperativa, dal rappresentante legale di altra società cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di società cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
f) dopo l'articolo 211, sono inseriti i seguenti:
«Art. 211-bis (Mobilità). - 1. Ai fini della mobilità degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorità di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne dà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base della minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilità di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilità per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.
Art. 211-ter (Accertamento dell'idoneità fisica). - 1. L'impiego nel servizio di ormeggio è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica del prestatore del servizio attestata nel certificato di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, emesso da un dirigente medico in servizio presso il Ministero della salute. Contro le risultanze della visita sanitaria è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, costituita presso la Capitaneria di porto.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del prestatore del servizio è riconosciuto l'accertamento effettuato in altri Stati membri dell'Unione europea qualora il certificato medico in possesso dell'interessato sia stato rilasciato sotto l'autorità di un altro Stato membro in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022.
3. La sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza degli ormeggiatori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, è svolta dal medico competente. La vigilanza sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
g) l'articolo 212 è sostituito dal seguente:
«Art. 212 (Tariffe). - 1. Le tariffe del servizio di ormeggio sono determinate dal capo del compartimento marittimo in applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e sono approvate, sentite le associazioni nazionali dell'utenza portuale e le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
h) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Iscrizione nei registri, libretto di ricognizione e tesserino di riconoscimento). - 1. Il comandante del porto nomina allievo ormeggiatore ciascun vincitore della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 e gli rilascia la licenza provvisoria per lo svolgimento del servizio. Decorsi dodici mesi dal rilascio della licenza e a seguito del superamento di una prova pratica di idoneità al servizio, l'allievo ormeggiatore è iscritto nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto con la qualifica di aspirante ormeggiatore. Al momento dell'iscrizione viene rilasciato dal comandante del porto il libretto di ricognizione conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La prova pratica di cui al comma 1 è sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo, composta dal comandante del porto o da un rappresentante della locale autorità marittima e da altri due ormeggiatori designati dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio.
3. Se l'allievo ormeggiatore non supera la prova pratica di cui al comma 1, il comandante del porto revoca la nomina di cui al comma 1, dispone l'esonero in via definitiva dello stesso, la cancellazione dal registro e il ritiro della licenza provvisoria, e nomina allievo ormeggiatore il candidato idoneo non vincitore mediante scorrimento della graduatoria e rilascia a quest'ultimo la licenza provvisoria.
4. L'aspirante ormeggiatore deve conseguire entro cinque anni dalla data di iscrizione di cui al comma 1 il certificato professionale di competenza di cui all'articolo 213-bis. Al conseguimento del suddetto certificato, viene iscritto nel registro degli ormeggiatori con la qualifica di ormeggiatore.
5. Il libretto di ricognizione dell'ormeggiatore contiene la fotografia di riconoscimento e indica il registro degli ormeggiatori con il numero e la data della relativa iscrizione, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il certificato professionale di cui all'articolo 213-bis.
6. Nello svolgimento del servizio gli ormeggiatori possono attestare la propria identità e qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
7. Per tutto il tempo in cui svolgono il servizio, gli ormeggiatori devono conservare l'iscrizione nelle matricole della gente di mare.»;
i) dopo l'articolo 213, è inserito il seguente:
«Art. 213-bis (Certificato professionale di competenza di ormeggiatore). - 1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore è rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all'articolo 259;
b) titolo di motorista abilitato di cui all'articolo 273;
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validità di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.»;
l) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Cancellazione dal registro degli ormeggiatori). - 1. L'ormeggiatore è cancellato dal registro degli ormeggiatori:
a) per morte;
b) per permanente inidoneità al servizio;
c) in caso di accertata positività al test per il rilevamento della presenza di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle visite eseguite nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211-ter, comma 3, se nel triennio precedente è stata disposta per due volte la sospensione dal servizio a causa della medesima positività;
d) per raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero se beneficia di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo dal Fondo bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (Fondormoli);
e) per cancellazione dalle matricole della gente di mare;
f) per mancato rinnovo del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera c);
g) per mancato rilascio del certificato professionale di competenza entro il termine di cui all'articolo 213-bis, comma 4, lettera d);
h) a domanda dell'interessato e comunque in caso di recesso dalla società cooperativa di cui all'articolo 209;
i) per perdita della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
l) per condanna, con sentenza irrevocabile, per uno o più reati che impediscono la partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'articolo 211;
m) per trasferimento a seguito di mobilità;
n) nei casi previsti dall'articolo 1254 del codice della navigazione.
2. La cancellazione dal registro comporta la perdita della qualità di socio della cooperativa.».
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 2024
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
NORDIO, Ministro della giustizia
CROSETTO, Ministro della difesa
GIORGETTI, Ministro dell'economia e delle finanze
CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SCHILLACI, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2369