
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
LEGGE REGIONALE 7 dicembre1953, n. 61
G.U.R.S. 12 dicembre 1953, n. 63
Norme integrative alla legge 20 marzo 1950, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, si intendono per stabilimenti industriali i complessi aziendali dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati per la produzione industriale di beni o servizi.
Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni concesse con la predetta legge 20 marzo 1950, n. 29, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, nonchè le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, come cinematografi e teatri.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, può concedersi per un decennio dall'attivazione dello stabilimento industriale, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi dei terreni che vengano sottoposti, nel quadro di un organico programma industriale, da approvarsi con lo stesso decreto, ad una radicale trasformazione implicante straordinari investimenti di capitali o comprendente opere di rimboschimento sussidiate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sempre che i prodotti dei suddetti terreni siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
Le agevolazioni previste dall'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 29, possono concedersi in ordine al primo trasferimento di proprietà, alla concessione in enfiteusi o alla locazione ultraventennale dei terreni di cui all'art. 2 della presente legge e nella forma ivi specificata, nonchè in ordine alle ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini dell'acquisto dei predetti terreni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
I benefici fiscali contemplati dal titolo II della legge 20 marzo 1950, n. 29, sono applicabili anche quando il capitale sociale sia altresì destinato all'acquisto in proprietà o in enfiteusi, all'affitto ultraventennale, alla trasformazione ed alla utilizzazione dei terreni di cui all'art. 2 della presente legge, sempre che intervenga il provvedimento richiesto in tale articolo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
Gli interessati sono ammessi provvisoriamente a godere dei benefici fiscali previsti dall'art. 3 della presente legge e dall'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 29, dietro semplice esibizione agli Uffici finanziari di un certificato comprovante la regolare presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 della citata legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
All'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è aggiunto il seguente secondo comma:
"Gli interessi delle obbligazioni emesse entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in conformità del comma precedente sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.
Con decreto del Presidente della Regione, da emanare su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, d'intesa con quello per le finanze, sentita la Giunta regionale, saranno determinate le categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, nonchè di quelle previste dalla presente legge.
Fino a quando non sarà emanato il decreto Presidenziale di cui al comma precedente, le disposizioni predette si applicano agli stabilimenti industriali di qualsiasi categoria che rientrino nei casi previsti dalla predetta legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, ed in quelli previsti nella presente legge.
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Il termine per l'attivazione degli impianti previsto dall'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, può essere prorogato per accertate cause di forza maggiore.
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L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, è sostituito dal seguente:
"Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2 e dall'ultimo comma dell'art. 3, le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 3, comma 2, della L.R.6/69.