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LEGGE REGIONALE 20 marzo 1950, n. 29

G.U.R.S. 31 marzo 1950, n. 12

Provvedimenti per lo sviluppo delle industrie nella Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/1969 e annotato al 14/4/1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Titolo I

Agevolazioni fiscali per i nuovi impianti industriali.

Art. 1

Le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano nel territorio della Regione Siciliana con le aggiunte contenute nel presente titolo e salve le modificazioni in esso previste, le quali sono sostitutive delle norme di cui agli articoli. 3 e 5 del sopra citato decreto legislativo.

Art. 2

Ai nuovi stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che saranno impiantati nella Regione entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge è concessa la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali, nonchè l'esenzione dell'imposta speciale di cui al comma terzo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, per il periodo di dieci anni dalla loro attivazione.

Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti impiantati nella Regione dal 1° luglio 1947. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 12/71:

"ART. 1

Le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ferme restando le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, devono intendersi applicabili a tutte le categorie di industrie comprese nella tabella annessa al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2 e successive integrazioni, con le condizioni stabilite nei decreti stessi."

Si precisa che la L.R. 61/53 e il D.P. n. 2/54 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 3

Per gli stabilimenti già esistenti nel territorio della Regione che siano ampliati, trasformati o riattivati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, è concessa l'esenzione dalle imposte di cui all'articolo precedente, relativamente al maggior reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione o dalla riattivazione, per il periodo di dieci anni.

Le medesime esenzioni sono concesse per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge agli stabilimenti che siano stati ampliati, trasformati o riattivati dal 1° luglio 1947. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 12/71:

"ART. 1

Le agevolazioni tributarie previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ferme restando le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1969, n. 6, devono intendersi applicabili a tutte le categorie di industrie comprese nella tabella annessa al decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1954, n. 2 e successive integrazioni, con le condizioni stabilite nei decreti stessi."

Si precisa che la L.R. 61/53 e il D.P. n. 2/54 sono stati abrogati dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 4

Il primo trasferimento di proprietà di terreni e fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 per ogni atto o formalità. Le ipoteche per prezzo insoluto o per debiti contratti ai fini degli acquisti dei terreni e fabbricati anzidetti, purchè contestuali agli acquisti stessi sono soggette alla tassa di registro, in quanto dovuta, nella misura fissa di L. 200.

Art. 5

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che siano stati impiantati, riattivati, trasformati od ampliati nella Regione dal 1° gennaio 1944 al 30 giugno 1947, si applicano le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598; e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, con decorrenza dall'entrata in vigore delle agevolazioni stesse nella restante parte del territorio nazionale.

Art. 6

Le agevolazioni di cui agli articoli 2, primo comma, 3 primo comma e 4 sono concesse previa istanza, debitamente documentata, da presentarsi all'Assessorato per l'industria e commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio. Nel decreto è fissato il termine entro cui devono essere attivati gli impianti.

Dette agevolazioni sono revocate qualora entro il termine fissato, non sia esibito agli uffici competenti un certificato dell'Assessore per l'industria e commercio attestante l'avvenuta esecuzione dei nuovi impianti o delle trasformazioni, ampliamenti e riattivazioni.

Le esenzioni di cui all'art. 4 si intendono revocate e le imposte, tasse e sopratasse sono riscosse nella misura normale, qualora, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo non sia dimostrata, con certificato dell'Assessore per l'industria ed il commercio, l'avvenuta esecuzione ed attivazione degli impianti.

Nelle ipotesi previste dall'ultimo comma dell'art. 2 e dall'ultimo comma dell'art. 3 le agevolazioni sono concesse a norma del primo comma del presente articolo. Le relative istanze devono essere presentate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Il trasferimento dalla Regione degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nel presente titolo.

Art. 8

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui alla presente legge, sono considerate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Titolo II

Agevolazioni fiscali per le società industriali.

Art. 9

Gli atti costitutivi di società che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali nella Regione e che ivi stabiliscano la loro sede sociale, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto nella Regione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, comprese le attività economicamente complementari, ed al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti esistenti nella Regione per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art. 10

Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società aventi la sede sociale nella Regione e che esercitino attività industriali esclusivamente nella stessa, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio o alla sistemazione finanziaria di complessi aziendali attinenti a stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

Art. 11

Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200 sono compresi quando ricorrano le condizioni di cui ai due articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di beni in natura e di crediti, connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale.

Art. 12

Gli atti concernenti l'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni o in accomandita per azioni aventi la sede sociale nella Regione, nonchè gli atti di consenso all'iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui agli articoli 9 e 10. Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità di questo articolo.

Art. 13

(abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 6/69)

Art. 14

Le società irregolari e quelle di fatto aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali possono regolarizzarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge con atto assoggettato, anche per quanto riguarda i conferimenti in natura, alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L.200.

L'esistenza della società deve essere provata mediante certificato della Camera di commercio attestante l'iscrizione nei propri registri della società stessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, costituite nella Regione e con sede sociale nella stessa, che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, possono trasformarsi, fondersi o concentrarsi in società per azioni, scontando, per i relativi atti, le tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 200.

Art. 16

Le disposizioni di cui al presente titolo, salvo il disposto dell'art. 14, sono applicabili alle costituzioni, trasformazioni, fusioni o concentrazioni di società, agli aumenti di capitale ed alle emissioni di obbligazioni che abbiano luogo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

Costituzione di un fondo per partecipazioni azionarie in società industriali.

Art. 17

Presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia viene istituito, con un versamento di un miliardo di lire a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio in corso, un fondo speciale destinato a promuovere l'impianto di nuove attrezzature industriali nella Regione mediante partecipazione al capitale delle relative nuove imprese che si costituiscano nella forma di società per azioni.

Art. 18

Nell'impiego del fondo di cui all'articolo precedente deve aversi speciale riguardo per le iniziative capaci di valorizzare o utilizzare in modo cospicuo prodotti agricoli, materie prime o mano d'opera locale, nonchè per quelli concernenti rami di produzione nuovi per la Regione o che trovino in essa particolari possibilità di sviluppo.

Ogni singola partecipazione deve rivestire carattere di concorso al fabbisogno di capitali per la nuova iniziativa cui essa si riferisce, in guisa da assicurare a questa una congrua cointeressenza di capitale privato.

Art. 19

Gli investimenti in partecipazioni di cui ai precedenti articoli non possono superare i 19/20 dell'ammontare del fondo, restando un ventesimo di esso destinato a provvedere alla copertura finanziaria del suo funzionamento.

Art. 20

Indipendentemente dall'impiego diretto delle disponibilità del fondo, la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia può altresì assumere, per conto del fondo stesso, partecipazioni che rispondano ai criteri di cui agli articoli 17 e 18 fino all'importo di tre miliardi di lire ed emettere, per un eguale ammontare, tipi speciali di obbligazioni fruttifere nominative o al portatore, anche convertibili in azioni.

L'emissione delle obbligazioni è subordinata alla condizione che una quota del fondo pari ad un quinto del valore nominale delle obbligazioni in circolazione, venga effettivamente accantonata e vincolata a riserva, restandone escluso l'investimento in partecipazioni.

Nella riserva non può essere computata la quota di un ventesimo di cui all'art. 19.

Le obbligazioni emesse sono garantite, oltre che dalla riserva di cui al comma precedente, dal complesso delle partecipazioni assunte dalla Sezione ai sensi della presente legge. Determinate partecipazioni possono essere tuttavia costituite in gestione speciale esclusivamente a favore dei portatori di singole serie di obbligazioni.

Le obbligazioni anzidette sono altresì garantite in via sussidiaria dalla Regione, anche per quanto concerne il pagamento degli interessi.

Le modalità e le condizioni per l'emissione delle obbligazioni di cui al presente articolo sono di volta in volta approvate su proposta del Comitato di cui all'art. 21 con decreto del Presidente della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 21

Per la gestione del fondo è istituito un apposito Comitato tecnico amministrativo di sette membri nominati con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio e con quello per le finanze.

Uno dei membri di cui al comma precedente è designato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Alle sedute del Comitato interviene un delegato dell'Assessore per le finanze.

Le deliberazioni del Comitato sono comunicate entro due giorni al Presidente della Regione, il quale ha facoltà di sospenderne la esecuzione e può annullarne per motivi di forma o di legittimità.

Tale facoltà deve essere esercitata entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

Art. 22

Spetta al Comitato tecnico amministrativo:

a) determinare le modalità, le condizioni, la misura e le garenzie relative ad ogni singola partecipazione ed agli smobilizzi;

b) deliberare sull'investimento della riserva speciale, di cui all'art. 20, e delle altre disponibilità liquide del fondo in buoni fruttiferi della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia ovvero in titoli di Stato o garentiti dallo Stato;

c) provvedere, d'intesa con la Direzione generale del Banco di Sicilia, alla designazione del personale del Banco stesso da destinare ai servizi attinenti alla gestione del fondo.

Il Comitato provvede inoltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle deliberazioni relative ad ogni singola partecipazione azionaria entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 21.

Art. 23

Nelle società, alle quali il fondo partecipi debbono essere sempre riservati a rappresentanti del fondo stesso ed in rapporto all'ammontare della partecipazione, uno o più posti di amministratori e di sindaci, modificando ove occorra, l'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile.

I rappresentanti sono designati dal Comitato di cui all'art. 21.

Art. 24

Oltre alle spese specificatamente attinenti alle operazioni connesse al fondo ed alla sua gestione, è a carico di questo una quota per spese generali annualmente concordata tra l'Assessore per le finanze ed il Banco di Sicilia. Gli utili netti del fondo vanno in aumento del fondo stesso.

Art. 25

Le obbligazioni emesse dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, in virtù della presente legge, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o tributo presenti o futuri, e sono, per ogni altro effetto, parificate alle cartelle fondiarie.

Le operazioni, gli atti o i contratti effettuati dalla detta Sezione in relazione all'attività prevista dai precedenti articoli sono pure esenti da ogni imposta, tassa o tributo.

Art. 26

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 27

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1950.

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