
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1953, n. 57
G.U.R.S. 3 dicembre 1953, n. 61
Elevazione del limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.
Art.
1
Il limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 56 della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, già elevato di venti volte con la legge regionale 26 marzo 1948, n. 4, è elevato a L. 10.000.000.