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LEGGE REGIONALE 30 novembre 1953, n. 57

G.U.R.S. 3 dicembre 1953, n. 61

Elevazione del limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il limite originario per l'emissione degli ordini di accreditamento previsto dall'art. 56 della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, già elevato di venti volte con la legge regionale 26 marzo 1948, n. 4, è elevato a L. 10.000.000.

Art. 2

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1953.

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