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LEGGE REGIONALE 7 agosto 1953, n. 46

G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41

Provvedimenti a favore dei Comuni della Sicilia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 44/54 e annotato al 25/7/1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 44/54)

La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali, compresi nell'ambito della Regione Siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, numero 184, per la durata di 35 anni, fino alla misura massima indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie di opere:

Opere stradali:

Strade previste dagli artt. 2 e 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 fino ad un massimo dell'1,90%.

Opere sanitarie:

1) costruzione acquedotti, fognature e cimiteri, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90%;

2) ampliamento e miglioramento di reti idriche, fognature e cimiteri nei Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, fino ad un massimo del 3,90%;

3) costruzione e completamento ospedali in Comuni che siano nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo:

- dell'1,90% se trattasi di Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;

- del 2,90% se trattasi di Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 350 milioni;

- del 3,90% se la costruzione ed il completamento ha luogo in Comuni con oltre 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 450.000.000;

4) ampliamento ospedali fino ad un massimo:

- del 3,40% nei Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di lire 80.000.000;

- del 3,90% nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nel limite di spesa di lire 150.000.000;

- del 4,40% nei Comuni con oltre 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;

5) le opere ospedaliere di riconosciuta necessità e comprese negli elenchi compilati a norma dell'art. 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589 fino ad un massimo dell'1,90%;

6) costruzione e completamento edifici da adibire a preventori e tubercolosari, secondo gli ammontari di spesa di cui all'articolo 6 - primo comma - della legge 3 agosto 1949, n. 589 fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90% e del 3,90%.

Opere igienico-sanitarie:

Esecuzione di opere igieniche e sanitarie e particolarmente di mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, impianti per la raccolta di materie solide, per la depurazione di acque luride, nonchè per l'utilizzazione delle sostanze ricavabili da tali processi di raccolta e di depurazione fino ad un massimo del 3,40 per cento.

Edilizia ed arredamento scolastico:

1) Costruzione edifici scolastici indicati ai numeri 1, 2, 3; costruzione e riattamento edifici scolastici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90%, del 2,90%, del 3,40% e dell'1,40%;

2) arredamento degli edifici predetti limitatamente a banchi, cattedre e lavagne; gli stessi benefici di cui al precedente n. 1.

3) nei casi di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645 per le scuole materne e di obbligo (elementare e di avviamento) il contributo integrativo regionale è consentito fino ad un massimo dello 0,90%.

Per le scuole di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589 la misura massima del suddetto contributo è del 2,90%.

Opere portuali:

Costruzione e opere di miglioramento dei porti e approdi di 4a classe di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90%.

Impianti elettrici:

Per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni e le frazioni che ne siano sprovvisti, fino ad un massimo del 2,40%.

Edilizia comunale:

1) per la costruzione di edifici da adibire a sedi comunali che ne siano sprovviste, sino ad un massimo del 3,90%.

2) per l'ampliamento di sedi municipali già esistenti, sino ad un massimo del 3,90%.

Riferibilmente alle opere sanitarie possono essere ammesse a contributo nei limiti rispettivamente indicati, oltre ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali, anche i Consorzi provinciali antitubercolari e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Sono ammesse ai contributi consentiti per le opere sanitarie anche le istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive modificazioni per le opere ed alle condizioni e destinazioni stabilite dal comma 5° dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949 n. 589.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 44/54)

Per fruire dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

In nessun caso la somma dei valori attuali, al tasso effettivo praticato dalla Cassa depositi e prestiti, dei contributi, statale e regionale, per una determinata opera, può superare l'importo dell'opera stessa.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 44/54)

I contributi regionali integrativi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per le finanze.

Nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 si provvede con decreto suppletivo alla concessione del contributo regionale sulla somma eccedente e nella medesima percentuale del decreto principale.

Art. 5

La Regione Siciliana è autorizzata ad assumere a proprio carico fino alla misura massima di un terzo l'ammortamento dei mutui contratti o da contrarre dai Comuni compresi nell'ambito del suo territorio, per il pareggio dei bilanci degli esercizi 1951, 1952 e 1953.

L'onere dell'ammortamento è assunto dalla Regione con decreto dell'Assessore per le finanze di concerto con l'Assessore per gli enti locali dopo che i provvedimenti dell'Amministrazione regionale in sede di approvazione dei bilanci dei Comuni interessati siano stati resi esecutivi, al fine dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, giusta il combinato disposto dagli articoli 1 della legge 11 gennaio 1945, n. 51 e 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Per i mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto interassessoriale di cui al comma precedente è emesso su presentazione del contratto mutuo. In tale ipotesi l'ammortamento a carico della Regione ha inizio a partire dalla scadenza della prima rata successiva al decreto interassessoriale.

Art. 6

Con la legge di approvazione del bilancio sarà fissato annualmente il limite degli impegni da assumere per l'applicazione della presente legge.

Per l'anno finanziario 1953-54 è autorizzato il limite di impegno di L. 600 milioni di cui L. 250 milioni per le finalità dell'art. 1 e L. 350 milioni per le finalità dell'art. 5 della presente legge.

La spesa complessiva derivante dal limite di impegno di cui al comma precedente sarà stanziata in ragione di L. 250 milioni all'anno, nella rubrica dell'Assessorato dei lavori pubblici ed in ragione di L. 350 milioni in quella dell'Assessorato delle finanze, per gli anni finanziari dal 1953-54 al 1987-88.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità di cui al capitolo n. 123 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1953.

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