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LEGGE REGIONALE 7 agosto 1953, n. 47

G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41

Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 40/1957 e annotato al 14/10/1965)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(modificato dall'art. art. 1 della L.R. 40/57)

La Regione Siciliana, a partire dal 1° luglio 1953, è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere del 75 per cento delle rette di spedalità ordinarie dovute dai Comuni del suo territorio per gli iscritti negli elenchi dei poveri agli Ospedali gestiti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni ed aventi sede nel territorio della Regione. (1)

(1)

Alle unità ospedaliere circoscrizionali di nuova istituzione di cui all'art. 1 della L.R. 31/65 sono estesi i benefici della presente, si veda in proposito l'art. 9 della L.R. 31/65 richiamata.

Art. 2

Per fruire dei benefici di cui al precedente art. 1 i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco dei poveri compilato a norma del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Ai fini dell'applicazione della presente legge non si tiene conto delle iscrizioni suppletive al precedente elenco, avvenute durante l'anno in corso.

Art. 3

I pagamenti saranno effettuati bimestralmente agli Enti creditori a cura dell'Assessorato dell'igiene e della sanità, su richiesta dei Comuni interessati documentata da elenchi esecutivi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore, in ragione del 50 per cento dell'ammontare dei singoli elenchi.

Art. 4

I Comuni sono obbligati a versare alla Regione il 40 per cento delle somme eventualmente recuperate per spese di spedalità per le quali abbiano fruito del beneficio previsto dagli articoli precedenti.

Art. 5

Per la prima attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500 milioni a carico dello esercizio finanziario in corso da prelevarsi dal capitolo n. 123 dello stato di previsione dell'esercizio medesimo.

Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 6

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme di attuazione e regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1953.

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