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LEGGE REGIONALE 8 luglio 1957, n. 40

G.U.R.S. 13 luglio 1957, n. 36

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 per cento.

Art. 2

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.

Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con l'apposito articolo della legge di bilancio.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 luglio 1957.

LA LOGGIA