
LEGGE REGIONALE 8 luglio 1957, n. 40
G.U.R.S. 13 luglio 1957, n. 36
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 47: Liquidazione delle spedalità in favore delle Amministrazioni ospedaliere.
Art.
1
Il carico di spedalità gravante sulla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1953, n. 47, è elevato, a partire dal 1° luglio 1957, dal 50 al 75 per cento.
Art.
2
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nel bilancio per l'esercizio 1957-58.
Per gli anni finanziari successivi a quello in corso la spesa annua occorrente per l'attuazione della presente legge sarà autorizzata con l'apposito articolo della legge di bilancio.