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LEGGE REGIONALE 7 agosto 1953, n. 49

G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, riguardante: "Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963, meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle Esattorie condotte in delegazione governativa od in gestione provvisoria".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Ove, peraltro, l'Esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dall'Assessorato delle finanze, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:

"L'aumento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22, non può essere consentito in misura superiore al 60% dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72%".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 1953.

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