
LEGGE REGIONALE 7 agosto 1953, n. 49
G.U.R.S. 8 agosto 1953, n. 41
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, riguardante: "Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963, meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle Esattorie condotte in delegazione governativa od in gestione provvisoria".
Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Ove, peraltro, l'Esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dall'Assessorato delle finanze, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22".
Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è sostituito dal seguente:
"L'aumento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22, non può essere consentito in misura superiore al 60% dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72%".