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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1953, n. 8

G.U.R.S. 10 marzo 1953, n. 11

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali; conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963; meccanizzazione dei ruoli esattoriali e norme integrative transitorie per la gestione delle esattorie condotte in delegazione governativa ed in gestione provvisoria.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 49/1953 e annotato al 5/9/1990)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Titolo I

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali e conferma in carica degli esattori e ricevitori provinciali per il decennio 1954-63

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 1

I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, per il decennio 1943-1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953; le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norma del decreto legislativo del Presidente della Regione del 13 aprile 1951, n. 23.

Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1° gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 2

Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954-1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni 30 dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

Le domande presentate prima della pubblicazione della presente legge, sono valide agli effetti della applicazione della medesima.

Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948-1952.

Gli esattori, che si trovino nella impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

Gli esattori nominati per asta o di ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948-1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954-1963 sulla base dell'aggio minore tra quello contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943-1952 e quello stabilito nel contratto di appalto in corso.

Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto in data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge e dei discendenti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 3

(modificato dall'art. 1 della L.R. 49/53)

Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri di Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze o dell'Assessorato regionale per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

Ove, peraltro, l'Esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinarsi dall'Assessorato delle finanze, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22.

Nel caso previsto dal comma precedente l'esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 4

(modificato dall'art. 2 della L.R. 49/53)

Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda all'Assessore per le finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento di aggio non risulti giustificata.

L'aumento, sentita la Commissione di cui al successivo art. 22, non può essere consentito in misura superiore al 60% dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72%.

Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio senza tener conto del rapporto percentuale di cui al comma precedente, può essere elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954-1958; per il quinquennio 1959-1963 l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

La cessione di esattorie, che, a norma del presente articolo, abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954-1958 salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'art. 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 5

Le esattorie, che al 15 maggio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata richiesta o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati, a norma del secondo comma dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 104, anche indipendentemente da richiesta del comune o del consorzio.

E' in facoltà dell'Assessore per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata - quinquennio o decennio - del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il 10 per cento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 6

Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge concernenti la facoltà di chiedere la conferma, il termine per presentare la domanda relativa, la misura massima dell'aumento di aggio, la facoltà di negare la conferma quanto l'aumento richiesto non risulti giustificato, la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate all'Assessore per le finanze, che emette i provvedimenti relativi, sentiti il prefetto e l'Amministrazione provinciale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 7

Il limite di un milione previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 8

Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante la polizza fidejussoria prevista, quanto alla misura ed alle modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive, e le disposizioni circa la riduzione della misura delle cauzioni valevoli per il decennio 1943-1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954-1963.

L'emissione delle polizze fidejussorie è fatta dagli istituti ed enti all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 9

L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi più favorevoli aziendalmente stipulati costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunziata dal prefetto, su proposta del competente Ispettorato del Lavoro con la osservanza della procedura di cui al predetto art. 21.

La disciplina dei rapporti di impiego del personale esattoriale sarà regolata con legge separata.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Titolo II

Meccanizzazione dei ruoli

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 10

I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perforate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 11

L'Assessore per le finanze con propri decreti:

a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, dagli enti impositori e dagli enti esattori;

b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;

c) fissa, per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 12

La meccanizzazione dei ruoli è affidata per tutto il territorio della Regione al Consorzio obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi a norma della legge 13 giugno 1952 n. 693, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per le finanze.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 13

Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:

a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna esattoria;

b) con un contributo annuo, di esercizio da corrispondersi dalle esattorie che hanno in riscossione ruoli meccanizzati, in misura percentuale all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli medesimi;

c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centesimi 50 per ogni mille lire di carico - al netto degli aggi - iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;

d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto terzi;

e) con il provento di cui all'articolo seguente.

L'ammontare dei contributi indicati nelle lettere a) e b) è stabilito con deliberazione del Consorzio concessionario.

Lo Statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda sia i risultati di gestione sia i contributi specificati nel comma precedente.

Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonchè gli stampati occorrenti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 14

A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico che andranno in riscossione nel 1953 la quota di tributo inscritta in ciascun articolo è, in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso è posto in riscossione.

La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione dei ruoli e quella arrotondata è devoluta in conto spese di esercizio per la meccanizzazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 15

Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dalla Regione quando essi importino un movimento di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli è dovuto al Consorzio concessionario un compenso nella misura che sarà determinata dall'Assessorato per le finanze, sentito il Consorzio medesimo. Nel caso in cui i lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso è determinato, caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio concessionario.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 16

Nel caso di mancato pagamento da parte degli esattori delle imposte dirette dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 13 e di mancato versamento al Consorzio concessionario del contributo indicato nella lettera c) dell'articolo stesso, l'Assessorato per le finanze può, per il loro recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.

La somma dovuta dall'esattore moroso è aumentata dell'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennità di mora del 5% (cinque per cento) a favore del Consorzio concessionario.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 17

Nei casi in cui l'aliquota complessiva per la tariffazione dei ruoli risulti formata con più di tre cifre decimali, essa è applicata a ciascun articolo ridotta a tre decimali, con arrotondamento in difetto, quando l'ultima cifra non superi il 4 ed in eccesso dal 5 in su.

La differenza in più o in meno fra il carico totale del ruolo risultante nella liquidazione del frontespizio, dall'applicazione integrale delle aliquote, ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore; del solo carico erariale quando il ruolo riguarda altri enti impositori oltre la Regione; dell'ente impositore che ha il carico più elevato, quando, tra più enti impositori non figura la Regione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 18

Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto di ufficio per ogni notizia di cui vengono a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.

In caso di violazione si applica l'art. 326 del Codice penale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 19

Per le vertenze che dovessero sorgere tra enti impositori ed il Consorzio concessionario, per tutto quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio medesimo, sono applicabili le norme dell'art. 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Titolo III

Norme integrative transitorie per la gestione di esattorie condotte in delegazione governativa ed in gestione provvisoria

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 20

Gli esattori delle imposte dirette che abbiano chiesta la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1950, n. 28, e dell'art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 13 aprile 1951, n. 23 e che abbiano continuato a gestire le esattorie disdettate in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 4 della citata legge sono equiparati ai gestori provvisori di cui all'art. 22 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 21

Per gli anni 1950, 1951, 1952 e 1953 l'Assessore per le finanze è autorizzato a rimborsare ai delegati governativi ed ai gestori provvisori di esattorie delle imposte dirette, le spese effettivamente sostenute che risultino strettamente indispensabili ai fini della gestione e che non siano coperte dall'aggio riscosso.

Ove più esattorie siano gestite dalla stessa persona od ente, il rimborso di cui al comma precedente sarà determinato in base ai conti economici di tutte le esattorie gestite. (1) (2)

(1)

Per effetto dell'art. 4 della L.R. 1/54, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente è estesa al triennio 1954-56, con effetto dal 1° gennaio 1954.

Successivamente la L.R. 1/54 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 13/64, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 22 e 23 della presente è estesa al quinquennio 1964-1968, con effetto dall'1 gennaio 1964.

Vedi, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 123/82.

Successivamente la L.R. 123/82 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

(2)

Per effetto dell'art. 5 della L.R. 1/54, l'Assessore per le finanze determina in percentuale sulle somme riscosse la misura del compenso del delegato governativo o del gestore provvisorio che può essere ammesso tra le spese di gestione, tenendo conto delle spese di direzione, organizzazione e controllo, nonchè dei rischi di gestione.

Successivamente la L.R. 1/54 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 22

Le domande per ottenere il rimborso di cui al precedente art. 21, corredate di un dettagliato e documentato conto economico, dovranno pervenire all'Assessorato per le finanze entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale il rimborso viene richiesto.

Tale termine è di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge per le domande relative agli anni 1950 e 1951.

L'ammontare del rimborso sarà determinato con decreto dell'Assessore per le finanze su proposta di una Commissione composta:

a) da un presidente scelto dall'Assessore per le finanze;

b) dal direttore regionale delle finanze, o, in sua sostituzione da un funzionario della Direzione regionale delle finanze di grado non inferiore al 6°;

c) dal capo della divisione imposte dirette della direzione regionale delle finanze;

d) dal ragioniere generale della Regione Siciliana;

e) da un magistrato della Corte dei conti;

f) da due tecnici scelti dall'Assessore per le finanze, appartenenti uno alla categoria dei datori di lavoro e l'altro alla categoria dei lavoratori.

La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore per le finanze ed è assistita da un segretario scelto fra i funzionari della Direzione regionale delle finanze. (1) (2)

(1)

Per effetto dell'art. 4 della L.R. 1/54, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente è estesa al triennio 1954-56, con effetto dal 1° gennaio 1954.

Successivamente la L.R. 1/54 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 13/64, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 22 e 23 della presente è estesa al quinquennio 1964-1968, con effetto dall'1 gennaio 1964.

Vedi, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 123/82.

Successivamente la L.R. 123/82 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

(2)

Per effetto dell'art. 16 della L.R. 36/84, la misura del compenso spettante, per ogni seduta, a tutti i componenti della Commissione, prevista dall'articolo annotato, è determinata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Successivamente l'art. 16 della L.R. 36/84 è stato abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. g), della L.R. 35/90 con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 23

Ai pagamenti da effettuare a norma del precedente art. 21 sarà provveduto con lo stanziamento, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio della Regione, delle somme necessarie che risulteranno dai relativi accertamenti.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, utilizzando le disponibilità del cap. 219 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 4 della L.R. 1/54, l'applicazione delle norme di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente è estesa al triennio 1954-56, con effetto dal 1° gennaio 1954.

Successivamente la L.R. 1/54 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 13/64, l'applicazione delle norme di cui agli artt. 21, 22 e 23 della presente è estesa al quinquennio 1964-1968, con effetto dall'1 gennaio 1964.

Vedi, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 1 della L.R. 123/82.

Successivamente la L.R. 123/82 è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.

Art. 24

La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 marzo 1953.

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