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LEGGE REGIONALE 18 luglio 1953, n. 42

G.U.R.S. 25 luglio 1953, n. 39

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, concernente: Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14, concernente: "Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale" con le seguenti modifiche:

Sostituire l'art. 3 con il seguente:

"L'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi non prevista da disposizioni legislative e regolamentari può avere luogo anche con decreto Presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per le finanze, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione presso cui le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi sono da istituire.

Ai componenti di dette Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14".

Sostituire l'art. 5 con il seguente:

"A ciascuno dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami per l'assunzione di personale di gruppo A, B, e C, o equiparato nelle Amministrazioni della Regione, anche aventi ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di L. 80 per ogni prova scritta. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in L. 50.

Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto, inoltre, a ciascun membro, un compenso di L. 50 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.

Quando si tratta di concorsi per soli titoli, è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di L. 80.

Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di L. 150.

Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1953.

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