
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 7 agosto 1952, n. 14
G.U.R.S. 13 settembre 1952, n. 52
Compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale.
N.d.R. Il presente è stato RATIFICATO con modifiche dalla L.R. 42/53.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 42/1953)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 25 luglio 1952, n. 46, e quelle ivi richiamate;
Considerata la necessità di provvedere con urgenza ad emanare norme relative ai compensi a favore dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, istituiti presso l'Amministrazione regionale;
Di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale in data 26 luglio 1952 e 6 agosto 1952;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo;
DECRETA
I gettoni di presenza dovuti ai componenti e segretari di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi, comunque denominati, operanti presso le Amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo, sono stabiliti come segue: L. 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di Enti pubblici e L. 1000 per gli estranei alle medesime.
Qualora disposizioni particolari prevedono altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo è ridotto a metà.
Non può essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di più commissioni, un numero complessivo di presenze superiore a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi, salvo che la retribuzione dei componenti di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi non sia regolata da disposizioni speciali.
Qualora la retribuzione sia regolata con sistema misto, il limite di cui sopra si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 42/53)
L'istituzione di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi non prevista da disposizioni legislative e regolamentari può avere luogo anche con decreto Presidenziale da adottarsi di concerto con l'Assessore per le finanze, su proposta dell'Assessore del ramo di amministrazione presso cui le Commissioni, i Consigli, i Comitati ed i Collegi sono da istituire.
Ai componenti di dette Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 7 agosto 1952, n. 14.
Qualora il trattamento economico di Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.
Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari abbia già una particolare disciplina; e, se il trattamento economico dei componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 42/53)
A ciascuno dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per titoli ed esami per l'assunzione di personale di gruppo A, B, e C, o equiparato nelle Amministrazioni della Regione, anche aventi ordinamento autonomo, è corrisposto un compenso di L. 80 per ogni prova scritta. Per le prove pratiche il compenso è stabilito in L. 50.
Per i concorsi per titoli ed esami è corrisposto, inoltre, a ciascun membro, un compenso di L. 50 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso al concorso.
Quando si tratta di concorsi per soli titoli, è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di L. 80.
Per le prove orali è corrisposto a ciascun membro, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un compenso di L. 150.
Le retribuzioni suddette assorbono i gettoni di presenza.
Oltre ai compensi previsti dall'articolo precedente, ai componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi che risiedono in località diversa da quella del Comune in cui hanno luogo gli esami, spetta il normale trattamento di missione previsto dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, con la decorrenza di cui nella legge stessa.
Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di Commissioni non potrà essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengono tutte le prove d'esame dei concorsi.
Ai segretari di Commissioni giudicatrici dei concorsi compete un gettono di presenza di L. 500.
Alla copertura del maggior onere risultante dal presente decreto per il corrente anno finanziario, si provvede mediante la utilizzazione di una quota del fondo speciale destinato per far fronte ad oneri derivanti da disposizioni legislative in genere, di cui al cap. 219 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Agli effetti del trattamento di missione eventualmente dovuto agli estranei all'Amministrazione dello Stato, della Regione o di Enti pubblici, gli aventi diritto sono equiparati al grado 5° della gerarchia statale.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale, per la ratifica, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 25 luglio 1952, n. 46.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetti dal 1° novembre 1950.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 agosto 1952.
RESTIVO